Ordinanza n. 73/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per mancata produzione della documentazione necessaria
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Mantova aveva revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno, già rilasciato in relazione a un rapporto di lavoro subordinato. Dal testo dell’ordinanza non risultano esposti in dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In sede cautelare è emerso che il ricorrente non aveva prodotto, né al momento della domanda di conversione né dopo il preavviso di revoca, la documentazione ritenuta necessaria: certificato di idoneità alloggiativa in corso di validità, stato di famiglia dell’immobile e proposta di contratto di soggiorno. L’Amministrazione aveva assegnato, con il preavviso di revoca, un termine per integrare la documentazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto comprovata la mancata produzione della documentazione necessaria da parte del ricorrente e ha considerato adempiuto dall’Amministrazione l’onere di collaborazione procedimentale, poiché il preavviso di revoca aveva consentito al ricorrente di integrare la documentazione, configurando un soccorso istruttorio. Non è stata accolta la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alle Amministrazioni resistenti le spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso la sussistenza del fumus boni iuris.
Massime di principio
- La mancata produzione, da parte del richiedente la conversione del permesso di soggiorno, della documentazione necessaria relativa all’idoneità alloggiativa, allo stato di famiglia dell’immobile e alla proposta di contratto di soggiorno può escludere, in sede cautelare, la sussistenza del fumus boni iuris avverso la revoca del nulla osta.
- L’Amministrazione adempie al proprio onere di collaborazione procedimentale quando, prima della revoca del nulla osta, assegna all’interessato un termine per integrare la documentazione mancante, consentendo l’esercizio del soccorso istruttorio.
- La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza del fumus boni iuris; ove risulti non adempiuto l’onere documentale posto a carico del richiedente e l’Amministrazione abbia consentito la regolarizzazione, la domanda cautelare deve essere respinta.
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