Sentenza n. 87/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 928/2024 in data 27 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 928/2024, che aveva imposto l'attribuzione di € 2.000,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza n. 928/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza, notificata al Ministero il 3 dicembre 2024, aveva condannato l'Amministrazione ad attribuire alla docente, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, l'importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato mediante certificazione della cancelleria e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina preventiva di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento. Era inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e l'omessa esecuzione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, ovvero un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli 60 giorni dalla comunicazione della richiesta della ricorrente successiva alla scadenza del termine assegnato. Il commissario dovrà riconoscere anche la somma dovuta a titolo di penalità di mora. La penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'adempimento spontaneo tardivo oppure, in mancanza, fino all'esecuzione sostitutiva. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente della stessa amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento del rimedio di ottemperanza per ottenere l'attuazione degli obblighi derivanti da un giudicato.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza sino all'adempimento spontaneo o all'esecuzione sostitutiva.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede un termine di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso ha concorso a integrare i presupposti dell'ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato dal giudicato da eseguire quale parametro per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sull'importo riconosciuto alla docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di un'amministrazione che non abbia eseguito una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché il contenuto dell'obbligo sia determinato o determinabile e ne sia comprovata la notificazione all'amministrazione debitrice.
- Per le amministrazioni dello Stato, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, dopo la notificazione del provvedimento giurisdizionale, concorre a fondare l'azione di ottemperanza in caso di persistente inadempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento, nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza e disciplinare le modalità e i termini dell'intervento sostitutivo.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sull'importo dovuto dal giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo tardivo o, in mancanza, fino all'esecuzione da parte del commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →