Cassazione Civile, Sentenza n. 22496/2024 del 08/08/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2004 (maggiori ricavi euro 421.607,00) basato sull'applicazione dello studio di settore TD20U. In Cassazione l'Agenzia deduceva: (i) nullità/motivazione apparente della sentenza regionale per essersi la CTR limitata a riportare la consulenza tecnica d'ufficio senza fornire autonome e coerenti valutazioni giuridiche e logiche (art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., richiamando art. 36 d.lgs. 31/12/1992 n. 546); (ii) errata ripartizione dell'onere della prova avendo la CTR sostanzialmente scaricato sull'Ufficio l'onere di provare il maggior reddito anziché verificare se il contribuente avesse allegato e provato le circostanze che giustificano lo scostamento dallo standard (artt. 62-bis e ss. d.l. 30.8.1993 n. 331; artt. 2697, 2729 c.c.; art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto la motivazione della CTR manifestamente insufficiente e inidonea a permettere di comprendere il percorso logico (ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 4) perché si limitava a riportare la consulenza tecnica d'ufficio, la quale conteneva affermazioni contraddittorie e non poteva sostituirsi al giudizio giuridico. Inoltre la Corte ha rilevato un errore nella ripartizione dell'onere della prova: la CTR non ha indicato e valutato le prove che il contribuente avrebbe dovuto allegare per dimostrare il proprio discostamento dallo studio di settore, come invece impone la giurisprudenza in materia. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale competente per un nuovo esame.
Norme richiamate
d.lgs. 31/12/1992, n. 546 - art. 36
Richiamata in relazione ai vizi di motivazione; la Corte verifica che la decisione di merito abbia una motivazione autonoma e comprensibile, non limitata a riportare la consulenza tecnica.
cod. proc. civ. - art. 360, primo comma, n. 4
Utilizzato per censurare la motivazione apparente della sentenza regionale: la mancanza di un percorso logico-argomentativo percepibile legittima la cassazione.
cod. proc. civ. - art. 360, primo comma, n. 3
Invocato per contestare la falsa applicazione delle norme sul riparto dell'onere della prova; la Corte ha esaminato se la CTR abbia applicato correttamente le regole probatorie.
d.l. 30/08/1993, n. 331 - artt. 62-bis e ss.
Norme sugli studi/parametri di settore: la Corte richiama che tali disposizioni implicano regole specifiche sul riparto degli oneri probatori tra contribuente e Ufficio.
cod. civ. - art. 2697
Principio generale sull'onere della prova: la Corte ricorda che spetta al soggetto che afferma un fatto allegarlo e provarlo, nel contesto degli studi di settore il contribuente deve provare il discostamento dal modello.
cod. civ. - art. 2729
Regola sulla prova testimoniale o su particolari mezzi di prova; richiamata unitamente all'art. 2697 nel quadro della valutazione probatoria richiesta al contribuente.
cod. proc. civ. - art. 366 e art. 369
Richiamati in rapporto alle eccezioni di ammissibilità sollevate dalla controricorrente; la Corte ha ritenuto infondate le eccezioni formali sollevate dall'ufficio e ha confermato l'ammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il giudice non può limitarsi a riportare pedissequamente il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio: la sentenza deve contenere una motivazione autonoma, coerente e comprensibile che renda percepibile il percorso logico-giuridico seguito. In mancanza si configura motivazione apparente cagionante cassazione.
- Il consulente tecnico d'ufficio può svolgere accertamenti di carattere tecnico, ma le qualificazioni giuridiche e la valutazione della congruità probatoria spettano al giudice; se il CTU effettua valutazioni giuridiche queste devono essere vagliate criticamente dal giudice e discusse dalle parti.
- In materia di accertamento mediante studi di settore il contribuente ha l'onere di allegare e provare le circostanze che giustificano un reddito inferiore rispetto allo standard: la semplice contestazione non esime la parte dal fornire elementi di prova.
- L'ente impositore deve dimostrare l'applicabilità dello studio di settore scelto all'ipotesi concreta, ma ciò non toglie al contribuente il compito probatorio di dimostrare lo scostamento dall'assunto normale del modello.
- Se il giudice ritiene applicabile uno studio di settore diverso o più evoluto rispetto a quello adottato dall'Ufficio, deve spiegare in modo chiaro e coerente le ragioni di tale scelta e valutare le prove offerte da entrambe le parti.
- Le eccezioni di inammissibilità per vizi formali del ricorso o del deposito devono essere specificamente motivate; contestazioni genericamente formulate sono destinate a essere rigettate.
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