Corte di giustizia, Sentenza C-119/20
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 ottobre 2021. — Līga Šenfelde contro Lauku atbalsta dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Programma nazionale di sviluppo rurale 2014‑2020 – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Articolo 19, paragrafo 1, lettera a) – Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori – Aiuti allo sviluppo delle piccole aziende agricole – Cumulo degli aiuti – Possibilità di rifiutare il cumulo. — Causa C-119/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta l’articolo 19 del regolamento n. 1305/2013 in tema di aiuti FEASR per lo sviluppo delle aziende agricole. Stabilisce che il beneficiario dell’aiuto per piccole aziende agricole può, in linea di principio, ottenere anche l’aiuto per giovani agricoltori, senza perdere automaticamente tale qualifica, ma nel rispetto del massimale previsto per quest’ultimo sostegno. Allo stesso tempo, riconosce agli Stati membri un margine discrezionale nell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale, tale da consentire una disciplina nazionale più restrittiva che escluda il cumulo.
Aiuti FEASR per giovani agricoltori e piccole aziende: cumulabilità dei due sostegni e facoltà degli Stati membri di vietarne il cumulo nella normativa nazionale
La questione giuridica
Se l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 consenta a un agricoltore che abbia già ottenuto l’aiuto all’avviamento per lo sviluppo di piccole aziende agricole di cumulare tale sostegno con l’aiuto all’avviamento per i giovani agricoltori; se il previo ottenimento del primo aiuto faccia perdere la qualità di "giovane agricoltore"; e se gli Stati membri possano, con la normativa nazionale o con le regole del programma di sviluppo rurale, escludere tale cumulo o subordinare l’ordine di accesso ai due aiuti.
Principio di diritto
L’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento n. 1305/2013 non osta a che un agricoltore cumuli l’aiuto all’avviamento per piccole aziende agricole con l’aiuto per giovani agricoltori, purché non sia superato il massimale complessivo dell’aiuto previsto dall’articolo 19, paragrafo 6; il precedente ottenimento del primo aiuto non fa perdere, di per sé, la qualità di giovane agricoltore. Tuttavia, lo stesso articolo 19 non impedisce agli Stati membri di prevedere, nel proprio programma/nella normativa nazionale di attuazione, un divieto di erogare il secondo aiuto a chi abbia già beneficiato del primo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 1305/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
- Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020
- Regolamento (UE) n. 1307/2013
Aiuti FEASR per giovani agricoltori e piccole aziende: cumulabilità e potere degli Stati membri
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts) lettone in materia di sostegno allo sviluppo rurale finanziato dal FEASR. La controversia oppone una proprietaria di azienda agricola al Servizio di sostegno al mondo rurale della Lettonia, che aveva rifiutato la concessione di un secondo aiuto nell’ambito dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente aveva ottenuto inizialmente un aiuto all’avviamento per lo sviluppo di piccole aziende agricole. Successivamente, dopo aver rilevato l’azienda agricola dei genitori, aveva chiesto un secondo aiuto, questa volta per i giovani agricoltori. L’amministrazione aveva respinto la domanda ritenendo che i due aiuti non fossero cumulabili e che, comunque, chi avesse già beneficiato del primo sostegno non potesse più accedere al secondo.
I giudici nazionali di primo e secondo grado avevano confermato il diniego, osservando che i due progetti perseguivano il medesimo obiettivo e che la concessione di due aiuti per lo stesso fine sarebbe stata incompatibile con la regola del pagamento unico. Il giudice di cassazione ha quindi chiesto alla Corte di chiarire se il regolamento UE consenta o meno tale cumulo e quale margine residui agli Stati membri.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (UE) n. 1305/2013, soprattutto l’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), l’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 13 e l’articolo 19;
- il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, che individua le sottomisure 6.1 e 6.3;
- il regolamento delegato (UE) n. 807/2014, sull’individuazione dei massimali;
- gli orientamenti 2014-2020 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale, in particolare i punti 99 e 184;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se il solo fatto di aver ricevuto l’aiuto per piccole aziende agricole faccia perdere la qualità di giovane agricoltore;
- se il regolamento autorizzi gli Stati membri a vietare il secondo aiuto quando il primo sia già stato percepito;
- se gli Stati membri possano rifiutare il cumulo quando la sequenza dei due aiuti non rispetti quella prevista dal programma di sviluppo rurale approvato con la Commissione.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte osserva che l’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1305/2013 contempla distintamente due aiuti all’avviamento: quello per i giovani agricoltori e quello per lo sviluppo di piccole aziende agricole. La disposizione non stabilisce un ordine obbligatorio di concessione né esclude espressamente il cumulo.
La qualifica di giovane agricoltore è definita dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera n), sulla base di tre criteri: età non superiore a quaranta anni, adeguate qualifiche e primo insediamento in qualità di capo azienda. Il precedente ottenimento dell’aiuto per piccole aziende agricole non incide di per sé su tali requisiti.
La Corte sottolinea inoltre che il sistema del regolamento prevede il versamento del sostegno in più rate e che l’obiettivo della disciplina è favorire lo sviluppo rurale, la redditività delle aziende e il ricambio generazionale. Ammettere il cumulo, con detrazione dell’importo già percepito, è coerente con tali finalità e non supera i limiti di aiuto previsti dall’articolo 19, paragrafo 6, e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato.
Ragionamento della Corte sulla seconda e terza questione
Quanto al potere degli Stati membri, la Corte ricorda che il regolamento n. 1305/2013 attua il FEASR attraverso programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale e lascia agli Stati membri un margine discrezionale nelle modalità di attuazione delle misure.
Poiché l’articolo 13 prevede che ciascuna misura contribuisca a una o più priorità dell’Unione e l’elenco dell’allegato VI ha valore indicativo, gli Stati membri possono decidere cosa includere nel proprio programma e possono anche introdurre restrizioni alla concessione degli aiuti. Ne consegue che possono prevedere una disciplina che escluda l’erogazione dell’aiuto per giovani agricoltori a chi abbia già beneficiato dell’aiuto per piccole aziende agricole.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che:
- l’articolo 19, paragrafo 1, non osta al cumulo dei due aiuti, purché sia rispettato il massimale dell’aiuto previsto per i giovani agricoltori;
- lo stesso articolo non osta a una normativa nazionale che vieti tale cumulo e subordini o escluda l’accesso al secondo aiuto dopo il primo.
In sostanza, il diritto dell’Unione consente il cumulo in astratto, ma non impedisce agli Stati membri di scegliere, nell’ambito del proprio programma di sviluppo rurale, una soluzione più restrittiva. La sentenza chiarisce quindi che la compatibilità del cumulo con il regolamento UE non elimina il potere nazionale di limitarlo in sede di attuazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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