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Circolare

Circolare numero 75 del 17-07-2026

Con la presente circolare si comunicano gli importi giornalieri sulla cui base devono essere determinate, per l’anno in corso, le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare aggiorna, per l’anno 2026, le retribuzioni medie giornaliere da utilizzare per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari ai fini dei contributi integrativi volontari e del calcolo di alcune prestazioni economiche. Viene precisato che, per malattia e tubercolosi, restano applicabili i salari medi convenzionali provinciali per il settore agricolo e che le prestazioni eventualmente liquidate in via provvisoria sui valori del 2025 devono essere riliquidate. Per maternità/paternità, il reddito convenzionale giornaliero valido per il 2026 è fissato in euro 66,86.

Retribuzioni di riferimento per il 2026 dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni

Retribuzioni di riferimento per il 2026 per compartecipanti familiari e piccoli coloni

La circolare aggiorna i valori di riferimento per l’anno 2026 relativi ai compartecipanti familiari e ai piccoli coloni, con effetti sia sui contributi integrativi volontari sia sul calcolo di alcune prestazioni economiche. Il richiamo è al decreto direttoriale del 22 maggio 2026 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che ha determinato le nuove retribuzioni medie giornaliere.

Ambito di applicazione e finalità

Le retribuzioni comunicate sono utilizzabili per i versamenti dei contributi integrativi volontari per il 2026 e per l’aggiornamento degli importi giornalieri delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi. La circolare precisa che l’aggiornamento riguarda i soli soggetti qualificati come piccoli coloni e compartecipanti familiari.

Malattia e tubercolosi

Per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni del decreto direttoriale sono utilizzabili esclusivamente nei confronti dei lavoratori in questione. Rimane ferma, nel settore agricolo, l’applicazione dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.

La circolare chiarisce inoltre che le prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga che cadono nel 2026, se liquidate temporaneamente sulla base dei salari convenzionali del 2025, devono essere riliquidate utilizzando i nuovi importi.

Maternità/paternità

Per le prestazioni economiche di maternità/paternità, viene richiamato il criterio vigente dal 2011, secondo cui la liquidazione avviene sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Per il 2026, tale reddito è fissato in euro 66,86.

Rinvii e allegati

La circolare richiama l’Allegato n. 1 per la tabella degli importi giornalieri aggiornati e rinvia, per i precedenti e i chiarimenti interpretativi, alle circolari e ai messaggi citati nelle note finali.

Punti principali

Aggiornamento delle retribuzioni 2026

La circolare rende note le retribuzioni medie giornaliere valide per l’anno 2026 per piccoli coloni e compartecipanti familiari, determinate con decreto direttoriale del 22 maggio 2026 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Tali valori sono rilevanti ai fini dei versamenti dei contributi integrativi volontari e per l’aggiornamento degli importi giornalieri delle prestazioni economiche di malattia, maternità/paternità e tubercolosi, secondo la tabella allegata (Allegato n. 1).

Prestazioni di malattia e tubercolosi

Per le prestazioni economiche di malattia e tubercolosi, le retribuzioni del decreto direttoriale sono utilizzabili solo per i lavoratori che rivestono la qualifica di compartecipanti familiari e piccoli coloni. Per questi soggetti, nel settore agricolo continuano comunque ad applicarsi i salari medi convenzionali provinciali determinati annualmente ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. Le prestazioni relative a eventi indennizzabili riferiti a periodi di paga cadenti nel 2026, se liquidate provvisoriamente sulla base dei salari convenzionali del 2025, devono essere riliquidate con i nuovi importi.

Prestazioni di maternità/paternità

Per le prestazioni economiche di maternità/paternità, la circolare ricorda che dal 2011 la liquidazione avviene sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Per l’anno 2026, il reddito applicabile ai fini di tali prestazioni è fissato in euro 66,86.

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