Circolare numero 74 del 16-07-2026
Con la presente circolare si forniscono istruzioni e chiarimenti in merito all’erogabilità della prestazione di disoccupazione NASpI in favore dei detenuti che abbiano svolto attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, al fine di recepire l’orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità, che ha individuato specifiche fattispecie di cessazione involontaria del rapporto di lavoro intramurario utili ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare esamina l’evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali sul diritto alla NASpI dei detenuti che svolgono lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Viene confermato che, in alcune ipotesi di cessazione non volontaria del rapporto intramurario, la prestazione è riconoscibile; in particolare per fine pena, fine progetto, trasferimento in altro istituto e ammissione a misure alternative. È invece escluso il diritto nei casi di lavoro in rotazione, poiché la sospensione tra una chiamata e l’altra non integra cessazione del rapporto. La circolare indica anche che, nei casi rilevanti per la NASpI e riferiti a rapporti a tempo indeterminato, può sorgere l’obbligo del ticket di licenziamento a carico dell’Amministrazione penitenziaria.
NASpI per lavoratori detenuti e lavoro intramurario
NASpI e lavoro intramurario dei detenuti
La circolare ricostruisce la disciplina del lavoro svolto dai detenuti alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria e i riflessi sul diritto all’indennità NASpI. Il documento muove dall’evoluzione normativa e giurisprudenziale che ha progressivamente avvicinato il lavoro intramurario al rapporto di lavoro ordinario, pur nel rispetto delle specifiche finalità rieducative e di reinserimento sociale della pena.
Quadro normativo e orientamento di principio
In origine, il regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 qualificava il lavoro intramurario come parte integrante della pena e modalità di esecuzione della stessa, con natura non assimilabile al lavoro libero. La legge 26 luglio 1975, n. 354 ha superato tale impostazione, valorizzando la finalità rieducativa della pena prevista dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione. Successivamente, il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha imposto misure volte a garantire la massima equiparazione tra lavoratore detenuto e lavoratore libero, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e trattamento penitenziario.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 396 del 5 gennaio 2024, ha affermato che il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria deve essere considerato un ordinario rapporto di lavoro, sebbene disciplinato in modo peculiare. Tuttavia, l’INPS, con messaggio n. 909 del 5 marzo 2019, in conformità ai pareri dei Ministeri del Lavoro e della Giustizia e alla giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che la NASpI non spetta ai detenuti in caso di mera inattività dovuta a rotazione, perché non si realizza una disoccupazione involontaria ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 22/2015.
Fattispecie che danno accesso alla NASpI
La circolare individua alcune ipotesi nelle quali la cessazione del rapporto intramurario può essere considerata involontaria e quindi idonea, in presenza degli ulteriori requisiti di legge, ad aprire all’accesso alla NASpI.
Scarcerazione per fine pena
Con la sentenza n. 396/2024, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la cessazione del rapporto di lavoro per fine pena non dipende dalla volontà del detenuto, il quale non può evitare la scarcerazione né proseguire il rapporto lavorativo. La consapevolezza della scadenza della pena al momento dell’assunzione non esclude la natura involontaria della disoccupazione, in modo analogo a quanto avviene nei contratti a tempo determinato. La Corte richiama anche l’esigenza di tutela sociale del lavoratore penitenziario nel momento più delicato del reinserimento, quando il reperimento di una nuova occupazione è più difficile.
Conclusione del progetto lavorativo
L’ordinanza n. 4741 del 23 febbraio 2025 ha esteso la tutela al caso in cui il rapporto intramurario cessi per fine progetto. Anche in tale ipotesi la perdita del lavoro è estranea alla sfera di disponibilità del detenuto, poiché la scadenza del progetto dipende dalle prerogative dell’Amministrazione penitenziaria. La Corte sottolinea che negare la tutela significherebbe privare il detenuto della protezione previdenziale proprio nel momento più critico del percorso di reinserimento sociale.
Trasferimento presso altro istituto di pena
La sentenza n. 13578 del 21 maggio 2025 ha stabilito che la cessazione del rapporto dovuta al trasferimento del detenuto in un altro istituto costituisce disoccupazione involontaria. Il trasferimento, infatti, non è scelto dal lavoratore e non esiste per il detenuto la possibilità di opporvisi al fine di conservare il posto di lavoro. Anche in questo caso, quindi, la cessazione del rapporto intramurario può rilevare ai fini della NASpI, sempre che ricorrano gli altri presupposti di legge.
Ammissione a misure alternative alla detenzione
Con la sentenza n. 13577 del 21 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la medesima conclusione anche quando il rapporto cessi per ammissione a misura alternativa alla detenzione. Pur essendo la misura attivata su istanza dell’interessato, la sua concreta concessione dipende da una valutazione dell’autorità giudiziaria e da un provvedimento necessario per l’attuazione. La perdita del lavoro è quindi un effetto indiretto della misura e non una spontanea rinuncia al posto di lavoro, con conseguente configurabilità della disoccupazione involontaria.
Ticket di licenziamento
Le fattispecie sopra indicate, quando riferite a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e idonee a far sorgere il teorico diritto alla NASpI, comportano anche rilievi contributivi. In tali casi l’Amministrazione penitenziaria è tenuta al versamento del contributo di licenziamento di cui all’art. 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il ticket è dovuto in tutti i casi in cui la cessazione sia astrattamente idonea a generare il diritto alla NASpI, indipendentemente dall’effettiva fruizione della prestazione.
Ipotesi escluse: lavoro in rotazione
La circolare dedica un autonomo approfondimento al lavoro carcerario organizzato in rotazione. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5510 del 2 marzo 2025 e con le sentenze nn. 13721 del 22 maggio 2025 e 19746 del 16 luglio 2025, ha chiarito che il sistema della rotazione è una modalità organizzativa tipica del lavoro penitenziario, già prevista dalla legge n. 354/1975 come modificata dal d.lgs. n. 124/2018.
Secondo la Corte, il lavoro carcerario è programmato, pianificato e soggetto ad avvicendamento; gli elenchi di ammissione e i turni non generano rapporti autonomi e distinti come accade nei contratti a termine. Il rapporto va considerato unitario e le pause tra una chiamata e l’altra non sono cessazioni, ma sospensioni interne a un unico programma lavorativo. Di conseguenza, non si verifica lo stato di disoccupazione involontaria richiesto per la NASpI. In queste ipotesi, inoltre, non sorge l’obbligo del ticket di licenziamento.
Indicazioni operative
In sede di esame delle domande presentate da detenuti che abbiano lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, le Strutture territoriali dell’Istituto devono verificare se la cessazione rientri in una delle fattispecie giurisprudenzialmente riconosciute come involontarie: fine pena, fine progetto, trasferimento, misura alternativa. A tal fine devono acquisire le informazioni necessarie presso la competente Amministrazione penitenziaria.
Resta fermo che l’accesso alla NASpI è escluso qualora l’attività svolta sia riconducibile al sistema di turnazione e avvicendamento proprio del lavoro in rotazione, poiché in tal caso manca una vera cessazione del rapporto di lavoro.
Punti principali
Quadro normativo e principio di equiparazione
Il lavoro intramurario è evoluto da attività con funzione afflittiva a strumento rieducativo e di reinserimento sociale. La legge n. 354/1975 e il d.lgs. n. 124/2018 hanno rafforzato l’equiparazione tra lavoratore detenuto e lavoratore libero, anche sul piano assicurativo e previdenziale. Tuttavia, con il messaggio INPS n. 909/2019, è stato precisato che la NASpI non spetta nei casi di mera inattività per rotazione, perché non si realizza uno stato di disoccupazione involontaria.
Fattispecie che consentono l’accesso alla NASpI
La giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la disoccupazione involontaria e quindi la potenziale accessibilità alla NASpI in quattro ipotesi: scarcerazione per fine pena (Cass. n. 396/2024), conclusione del progetto lavorativo (Cass. n. 4741/2025), trasferimento ad altro istituto di pena (Cass. n. 13578/2025) e ammissione a misure alternative alla detenzione (Cass. n. 13577/2025). In ciascun caso la cessazione del rapporto non dipende da una libera scelta del detenuto, ma da eventi esterni o da provvedimenti dell’autorità competente.
Lavoro in rotazione e esclusione della NASpI
Le pronunce più recenti (ordinanza n. 5510/2025, sentenze nn. 13721/2025 e 19746/2025) chiariscono che il lavoro carcerario organizzato in turni di rotazione e avvicendamento configura un rapporto unitario e programmato. Le pause tra una chiamata e l’altra non sono cessazioni del rapporto, ma meri periodi di sospensione; pertanto non si integra il presupposto della disoccupazione involontaria richiesto per la NASpI. In tali ipotesi non è dovuto neppure il ticket di licenziamento.
Indicazioni operative e ticket di licenziamento
Per le domande di NASpI presentate da detenuti, le Strutture territoriali devono verificare con l’Amministrazione penitenziaria se la cessazione rientri in una delle fattispecie riconosciute dalla giurisprudenza. Se il rapporto, a tempo indeterminato, cessa per una causa che dà teorico diritto alla NASpI, l’Amministrazione penitenziaria è tenuta al versamento del contributo di licenziamento ai sensi dell’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012, anche se la prestazione non viene poi effettivamente fruita.
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