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Circolare

Circolare numero 76 del 22-07-2026

Con la presente circolare si forniscono istruzioni operative per l’applicazione della convenzione stipulata tra l’INPS e l’Organizzazione sindacale UNIONE SINDACALE DI BASE PENSIONATI (USB PENSIONATI) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata il 22 giugno 2026 tra INPS e Unione Sindacale di Base Pensionati (USB Pensionati) per la trattenuta e il riversamento dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. Vengono disciplinati i soggetti che possono aderire, le modalità di rilascio e decorrenza della delega, la revoca, la misura del contributo, i rapporti economici tra INPS e sindacato, le clausole di salvaguardia, le ipotesi di recesso/risoluzione/sospensione, i controlli a campione, il codice INPS assegnato e le relative istruzioni contabili.

Convenzione INPS-USB Pensionati per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

Convenzione INPS-USB Pensionati per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni

La circolare descrive la convenzione stipulata tra INPS e Unione Sindacale di Base Pensionati (USB Pensionati) per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche. Il documento disciplina in modo organico i soggetti ammessi, le modalità di adesione e revoca, la misura del contributo, i flussi finanziari, i controlli e le conseguenze dell’eventuale inadempimento.

Premessa e durata

La convenzione è stata sottoscritta il 22 giugno 2026 sulla base dello schema approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 27 maggio 2026. Essa riguarda la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche e ha validità fino al 31 dicembre 2027.

Soggetti che possono rilasciare la delega

Ai sensi dell’articolo 23-octies del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, possono avvalersi del servizio i pensionati che rilasciano una delega personale volontaria sottoscritta dal titolare della pensione.

In particolare, hanno diritto alla trattenuta:

  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo dell’assicurazione generale obbligatoria, gestito dall’INPS;
  • per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364, i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica.

Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma richiamata si riferisce alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.

Modalità di rilascio della delega

L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica all’INPS di una specifica delega. La delega deve essere rilasciata sul modulo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare espressamente:

  • la misura del contributo sindacale;
  • le autorizzazioni necessarie per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

La delega deve inoltre:

  • essere sottoscritta dal titolare della pensione;
  • riportare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.

Presentazione e decorrenza della delega

Se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, essa produce effetti dalla data di decorrenza della pensione stessa. In tal caso, i dati della delega vengono trasmessi all’INPS con le medesime modalità telematiche previste per la domanda di prestazione.

Se la delega riguarda una pensione già in essere, l’organizzazione sindacale trasmette all’Istituto i dati in modalità telematica secondo le specifiche tecniche INPS, allegando in formato digitale:

  • la delega acquisita;
  • la copia di un documento d’identità del pensionato in corso di validità.

Per le pensioni già liquidate, la delega produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, gli effetti decorrono entro tre mesi dal rilascio della delega.

L’organizzazione sindacale che acquisisce la delega deve custodire, nel rispetto delle regole sulla conservazione sostitutiva e fino alla scadenza dei termini ordinari di prescrizione, l’originale della delega e la copia del documento d’identità, assicurando:

  • identificazione certa del soggetto che ha formato il documento;
  • integrità e immodificabilità;
  • leggibilità;
  • certezza della data;
  • rispetto delle norme di sicurezza.

Revoca della delega: decorrenza e validità

Il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’organizzazione sindacale; ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve quindi essere indirizzata all’organizzazione stessa.

Il pensionato può, tuttavia, comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega, indicando:

  • l’organizzazione sindacale revocata;
  • gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità.

L’Istituto provvede nel più breve tempo possibile all’elaborazione della richiesta e alla comunicazione all’organizzazione sindacale competente.

La convenzione ammette una sola delega per singola prestazione. Ne consegue che, se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da una delega attiva, la nuova delega produce effetti solo dopo la revoca di quella precedente. In tale ipotesi, la revoca deve contenere l’indicazione dell’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido del revocante.

Se l’organizzazione sindacale acquisisce contestualmente una revoca e una nuova delega, deve trasmettere entrambe in formato digitale e conservarne gli originali, insieme alla copia del documento di identità, secondo le stesse modalità previste per la conservazione della delega.

L’INPS comunica l’avvenuta acquisizione della revoca sia al soggetto che l’ha trasmessa sia all’organizzazione sindacale revocata. La revoca produce effetti dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.

Misura del contributo sindacale

L’ammontare del contributo sindacale è determinato nel testo di delega in misura percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima. Sono esclusi i trattamenti di famiglia, comunque denominati, nonché gli assegni accessori ai trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica erogati a favore dei grandi invalidi per servizio.

Le aliquote previste sono:

  • 0,50% sugli importi compresi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD);
  • 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non superiori al doppio del medesimo;
  • 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.

Rapporti finanziari, spese e rimesse

Le modalità di versamento delle quote associative e le spese sostenute dall’Istituto per il servizio sono regolate dagli articoli 6 e 7 della convenzione, con adempimenti definiti a livello centrale tra la Direzione generale e l’organizzazione sindacale.

L’organizzazione sindacale deve corrispondere a INPS:

  • euro 5.400,00 una tantum per il finanziamento degli oneri di attivazione della convenzione, da versare prima della stipula;
  • il costo fisso annuale di gestione, dovuto anche in assenza di deleghe;
  • un costo variabile commisurato al numero complessivo di deleghe e revoche lavorate nell’anno di riferimento.

L’Istituto determina annualmente, con apposito provvedimento e sulla base della contabilità analitica ricavata dal Rendiconto generale INPS, sia il costo fisso annuale sia il costo unitario di lavorazione delle attività di acquisizione e revoca. Ogni ulteriore spesa o onere resta a carico dell’organizzazione sindacale.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare nuovi oneri per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e organizzazione sindacale. L’organizzazione sindacale esonera quindi l’Istituto da ogni responsabilità connessa a tale rapporto.

In particolare, qualora sorgano controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’organizzazione stipulante che risulti definitivamente soccombente è tenuta a rimborsare all’interessato la trattenuta operata.

L’INPS è altresì sollevato da responsabilità verso terzi derivanti dall’applicazione della convenzione, incluso il caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte dei creditori dell’organizzazione sindacale o di strutture a essa collegate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

Se l’Istituto viene convenuto o chiamato in giudizio per controversie attinenti o comunque connesse ai rapporti tra associati e organizzazione sindacale, quest’ultima deve rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto, da quantificarsi secondo la normativa vigente sui compensi professionali.

Recesso, risoluzione e sospensione della convenzione

La convenzione attribuisce a INPS la facoltà di recedere unilateralmente in caso di:

  • mancato rispetto degli obblighi convenzionali da parte dell’organizzazione sindacale;
  • contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo;
  • contestazioni sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari che rendano non applicabile l’articolo 15 della convenzione e impongano o rendano opportuno un nuovo testo convenzionale;
  • eccessivo aggravio del servizio per eventi straordinari e imprevedibili ai sensi dell’articolo 1467 c.c.;
  • mancato riscontro alla richiesta di pagamento dell’importo dovuto a saldo del costo fisso annuo.

Prima del recesso, l’INPS deve comunicare motivatamente la propria decisione all’organizzazione sindacale. Quest’ultima può presentare osservazioni scritte, eventualmente documentate, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro ulteriori 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni, l’Istituto comunica il recesso oppure la decisione di non procedere.

È inoltre prevista la risoluzione unilaterale di diritto ai sensi dell’articolo 1456 c.c. in presenza di specifiche cause, tra cui:

  • perdita dei requisiti di legge per stipulare la convenzione;
  • mancanza o perdita di uno o più requisiti convenzionali o di quelli dichiarati nella dichiarazione sostitutiva allegata;
  • pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS o di altre amministrazioni pubbliche;
  • misure inibitorie adottate da autorità giudiziarie o amministrative nei confronti dell’organizzazione o dei suoi rappresentanti;
  • uso diverso o fuorviante di quanto previsto nella convenzione;
  • violazione della buona fede e divieto di abuso dei diritti o delle facoltà conferite;
  • misure cautelari personali nei confronti di soggetti che ricoprono cariche sociali, per fatti compiuti nella qualità e nell’esercizio delle funzioni;
  • mancato rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali previsti dall’articolo 13 della convenzione;
  • perdita della capacità generale a contrarre con la pubblica amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’articolo 94 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
  • applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento.

In presenza di una causa di risoluzione, l’INPS comunica la volontà di avvalersene tramite PEC. La cessazione del servizio di riscossione ha effetto immediato, salvo i tempi tecnici procedurali.

La convenzione riconosce anche la facoltà di sospensione dell’efficacia qualora il soggetto stipulante sia sottoposto a indagini da parte delle autorità giudiziarie per reati connessi alla sfera patrimoniale. Tutte le comunicazioni devono avvenire via PEC.

Controlli a campione e penali

L’INPS può sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle deleghe trasmesse dall’organizzazione sindacale, secondo modalità e tempi stabiliti e comunicati dalla stessa. Sono inoltre verificate le deleghe che, al momento dell’acquisizione telematica, determinano il blocco funzionale dell’operatore sindacale per difformità tra i dati inseriti e quelli presenti nella banca dati INPS relativi al soggetto che ha rilasciato la delega.

Per consentire i controlli, l’organizzazione deve trasmettere entro 30 giorni dalla richiesta inviata via PEC la documentazione cartacea conservata ai sensi della convenzione, e in particolare:

  • l’originale della delega;
  • la copia del documento d’identità;
  • ogni altra documentazione del pensionato richiesta.

La documentazione deve essere inviata esclusivamente tramite PEC; solo nei casi ritenuti necessari dall’Istituto può essere richiesto l’invio della documentazione cartacea tramite raccomandata alla Direzione centrale Organizzazione.

Se dalle verifiche emergono irregolarità, l’INPS applica penali commisurate alla gravità dell’inadempimento secondo quanto previsto dall’articolo 10 della convenzione. Se le penali superano il 10% del totale delle quote sindacali riversate nell’anno di riferimento, la convenzione si risolve di diritto.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato alla convenzione è CQ.

Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute per contributi sindacali sulle pensioni vengono istituiti i seguenti conti:

  • GPA29422, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso, movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate;
  • GPA18422, per la rilevazione del debito verso l’organizzazione sindacale per i contributi trattenuti e per l’imputazione del pagamento.

Gli accrediti a favore del sindacato continuano a essere imputati al conto GPA35041. I conti indicati sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni. I rapporti finanziari saranno definiti, come di consueto, direttamente dalla Direzione generale.

Punti principali

Oggetto e durata della convenzione

La convenzione, sottoscritta il 22 giugno 2026 sulla base dello schema approvato con deliberazione CdA n. 80 del 27 maggio 2026, disciplina la riscossione dei contributi sindacali dovuti dagli associati titolari di prestazioni pensionistiche. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2027.

Soggetti legittimati a rilasciare la delega

Possono rilasciare la delega i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e degli altri fondi obbligatori gestiti dall’INPS, nonché i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS ed erogate dalle Casse pensionistiche della Gestione pubblica. Sono esclusi i titolari di pensione o assegno sociale.

Modalità di rilascio e trasmissione della delega

La delega deve essere rilasciata con il modulo predisposto dall’INPS, sottoscritta dal pensionato e corredata dagli estremi di un documento valido. L’autorizzazione alla trattenuta avviene tramite trasmissione telematica della delega all’Istituto, con indicazione espressa della misura del contributo e delle autorizzazioni privacy necessarie.

Decorrenza della delega

Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se riguarda una pensione già in essere, produce effetti dalla prima rata non estratta alla data di ricezione della delega; per i trattamenti delle Casse pensionistiche della Gestione pubblica, entro tre mesi dal rilascio.

Revoca della delega

L’associato può revocare direttamente presso INPS la delega, indicando l’organizzazione revocata e gli estremi di un documento valido. È ammessa una sola delega per singola prestazione: se esiste già una delega attiva, la nuova produce effetti solo dopo la revoca della precedente. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione.

Misura del contributo sindacale

Il contributo è calcolato sull’importo lordo delle rate di pensione, inclusa la tredicesima ed esclusi i trattamenti di famiglia e alcuni assegni accessori per grandi invalidi per servizio. Le aliquote sono 0,50% fino al trattamento minimo FPLD, 0,40% sulla quota eccedente fino al doppio del minimo e 0,35% sulla quota oltre il doppio del minimo.

Rapporti finanziari e oneri a carico dell’organizzazione

L’organizzazione sindacale corrisponde a INPS un importo una tantum di euro 5.400,00 per l’attivazione, il costo fisso annuale di gestione e un costo variabile commisurato al numero di deleghe e revoche lavorate. L’Istituto determina annualmente tali importi con apposito provvedimento; restano a carico del sindacato ogni altra spesa e onere connessi alla convenzione.

Clausola di salvaguardia e responsabilità

La convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e sindacato. Il sindacato esonera l’Istituto da responsabilità, anche in caso di controversie sulla validità della delega e di pignoramenti presso terzi; è previsto anche il rimborso delle spese legali sostenute dall’INPS se coinvolto in giudizio per questioni connesse ai rapporti associativi.

Recesso, risoluzione e sospensione

INPS può recedere unilateralmente per vari inadempimenti o sopravvenienze, previa comunicazione motivata e contraddittorio con l’organizzazione. È prevista la risoluzione di diritto in casi quali perdita dei requisiti, irregolarità, conflitti di interesse, misure inibitorie, uso improprio della convenzione, violazioni privacy, incapacità a contrarre con la PA o penali superiori al 10% delle quote riversate nell’anno. È inoltre prevista la sospensione in caso di indagini per reati contro il patrimonio.

Controlli e penali

INPS si riserva controlli annuali a campione su almeno l’1% delle deleghe trasmesse e verifica anche le deleghe che generano blocchi funzionali per difformità dei dati. L’organizzazione deve inviare entro 30 giorni la documentazione richiesta via PEC; in caso di irregolarità vengono applicate penali graduate secondo l’articolo 10 della convenzione.

Codice INPS e istruzioni contabili

Il codice INPS assegnato è CQ. Ai fini contabili vengono istituiti i conti GPA29422 e GPA18422, mentre gli accrediti continuano a essere imputati al conto GPA35041; i rapporti finanziari sono definiti dalla Direzione generale.

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