Cassazione Penale, Sentenza n. 19520/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente contestava la mancata declaratoria di prescrizione del reato di lesioni personali commesso il 22/07/2012, sostenendo che il termine massimo di prescrizione fosse spirato il 22/01/2020 poiché la circostanza aggravante di cui all'art. 583, n. 2) non era stata espressamente ritenuta dal giudice di primo grado e quindi non poteva dilatare il termine di prescrizione; inoltre impugnava la riconducibilità del reato al prevenuto, lamentando vizio di motivazione nella riferibilità dei fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che, nonostante la sentenza di primo grado non riportasse dettagliatamente il riconoscimento dell'aggravante nel corpo della motivazione, il dispositivo aveva condannato l'imputato per il reato previsto dagli artt. 582 e 583 e la Corte d'appello aveva integrato il calcolo della pena indicando la comparazione ex art. 69 c.p.; quindi non v'era esclusione dell'aggravante e la tesi sulla prescrizione non era fondata. Sul secondo motivo ha ritenuto congrua e consequenziale la ricostruzione probatoria della Corte d'appello (testimonianza dell'amico della vittima e riscontri delle forze dell'ordine). Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Decisione resa il 06/04/2022.
Norme richiamate
art. 583 c.p. (n.2 - circostanza aggravante)
La circostanza aggravante con effetto speciale non basta che sia semplicemente contestata per allungare i termini di prescrizione: occorre che sia effettivamente ritenuta dal giudice e considerata nel trattamento sanzionatorio; nel caso di specie si è ritenuto che l'aggravante fosse implicitamente compresa nella condanna
art. 582 c.p.
Norma richiamata per il reato di lesioni personali; la sentenza di primo grado ha condannato ai sensi degli artt. 582 e 583, indicando che si trattava di lesioni con prognosi superiore ai 40 giorni
art. 62-bis c.p.
Richiamato come beneficio indicato nella sentenza di primo grado; la mancanza di dettaglio nel calcolo della pena non è stata ritenuta prova di esclusione dell'aggravante
art. 69 c.p.
Principio della comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti per determinare la pena; la Corte d'appello ha esplicitato che la pena finale derivava da tale comparazione in termini di equivalenza
art. 616 c.p.p.
modificato dalla Legge 23/06/2017 n.103
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende a seguito di ricorso inammissibile per colpa del ricorrente
Massime di principio
- La mera contestazione di una circostanza aggravante non prolunga automaticamente i termini di prescrizione: perché la prescrizione sia dilatata occorre che il giudice di merito l'abbia effettivamente ritenuta e l'abbia presa in considerazione nel calcolo della pena
- L'assenza di una precisa motivazione su un punto nel corpo della sentenza non equivale automaticamente all'esclusione di una circostanza se il dispositivo o il complesso della decisione indicano chiaramente la condanna per il reato con quell'aggravante o se la Corte d'appello ha poi integrato il calcolo della pena
- In cassazione il vizio di motivazione è valutato anche alla luce della coerenza logico-consequenziale della ricostruzione probatoria: prove indiziarie o testimonianze combinate con riscontri obiettivi possono essere ritenute sufficienti a riferire il reato al prevenuto
- Se il difetto argomentativo non è stato oggetto di specifico motivo di impugnazione in appello, la questione può essere considerata meno rilevante in sede di cassazione
- L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre al rigetto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende quando sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19431/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19433/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19434/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19435/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19436/2022 del 18/05/2022
- Sentenza penale · 18 mag 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 19437/2022 del 18/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →