Sentenza del 12/05/2022 n. 2163 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Produzione di documenti nuovi in appello - Ammissibilità - Preclusione alla parte contumace in primo grado - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione sull'ammissibilità della produzione in sede di appello di documenti nuovi o preesistenti al giudizio di primo grado e sulla possibilità per una parte contumace in primo grado di produrre documenti in appello; si discute se operi una preclusione per chi è risultato contumace nel primo grado
La decisione
La decisione afferma che, in ossequio all'art. 58 del d.lgs. 546/92, sussiste il divieto di introdurre in appello prove 'ulteriori' rispetto a quelle già acquisite in primo grado salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado. Tuttavia i documenti, anche se preesistenti al giudizio di primo grado, possono essere liberamente prodotti in appello. Inoltre una parte contumace in primo grado non è preclusa dall'esercitare le proprie difese in appello e può produrre nuovi documenti alle stesse condizioni della parte costituita in primo grado. Sono richiamate le pronunce Cass. Ord. 3615/2019, 29087/2018 e Corte Cost. n.199/2017 a sostegno di tali principi.
Norme richiamate
d. lgs. 546/92, art. 58
l'art.58 vieta l'introduzione in appello di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite in primo grado salvo che la parte dimostri di non averle potute fornire; tuttavia la giurisprudenza interpreta che i documenti preesistenti possono essere prodotti in appello e che la preclusione non opera automaticamente per la parte contumace
Cass. Ord. 3615/2019
giurisprudenza di legittimità che conferma la possibilità di produrre in appello documenti preesistenti e chiarisce i limiti della preclusione probatoria
Cass. Ord. 29087/2018
conferma il principio secondo cui la produzione in appello è ammessa se la parte giustifica l'impossibilità di fornire i documenti in primo grado; contribuisce a delimitare la nozione di 'prove ulteriori'
Corte Cost. sent. n.199/2017
intervento costituzionale che incide sull'interpretazione delle garanzie processuali, richiamato per consolidare il diritto di difesa anche in sede di appello
Massime di principio
- In appello è vietato introdurre prove 'ulteriori' rispetto a quelle acquisite in primo grado, ma i documenti materialmente preesistenti al primo grado possono essere prodotti in appello se la parte giustifica di non averli potuti fornire prima
- La parte che produce documenti in appello ha l'onere di dimostrare l'impossibilità di produrli nel primo grado; in mancanza la corte può escluderne l'assunzione
- La contumacia in primo grado non comporta automaticamente la preclusione della possibilità di difendersi in appello: il contumace può costituirsi in appello e produrre documenti alle stesse condizioni della parte costituita
- È necessario valutare caso per caso la natura dei documenti (se nuovi o preesistenti) e le ragioni della mancata produzione in primo grado; l'applicazione pratica dipende dalle circostanze oggettive e dalla prova offerta sulla impossibilità anteriore
- Quando si prepara un appello, è utile documentare tempestivamente perché certi documenti non sono stati prodotti in primo grado (es. ostacoli oggettivi, documenti non disponibili), per soddisfare la soglia probatoria richiesta dall'art.58
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