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Sentenza

Sentenza n. 310/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento Con il ricorso introduttivo: - dell'ordinanza di demolizione n. 492 del 23 novembre 2020 prot. n. 51544 del 23 novembre 2020 del Dirigente dell'area funzionale 4 del Comune di Nardò, notificata in data 16 dicembre 2020; - ove occorra, della nota prot. 16539/07 del 12 aprile 2007, di comunicazione del parere istruttorio sulla dichiarazione di interesse alla definizione dell'illecito presentata in data 31 gennaio 2004 ed acquisita al protocollo comunale n. 4995 del 9 febbraio 2004 (pratica n. 458/cond 04); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Con i motivi aggiunti depositati il 7 luglio 2021: - dell'ordinanza di demolizione n. 200 del 12 aprile 2021 prot. n. 17844 del 12 aprile 2021 del Dirigente dell'area tecnica funzionale 4 del Comune di Nardò, notificata in data 17 maggio 2021.

Giustizia amministrativa202100408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanze comunali di demolizione relative al tamponamento abusivo di una veranda e all’archiviazione della pratica di condono edilizio

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 492 del 23 novembre 2020, nonché, con motivi aggiunti, l’ordinanza n. 200 del 12 aprile 2021. L’abuso, consistente nel tamponamento di una veranda realizzato nel 2000 senza titolo edilizio, era stato oggetto nel 2004 di una dichiarazione di interesse alla definizione dell’illecito ai sensi della normativa sul condono edilizio. Il Comune aveva tuttavia rilevato la mancata presentazione, entro il termine perentorio previsto dalla legge, della vera e propria domanda di condono edilizio. Con il ricorso introduttivo sono stati dedotti violazione e falsa applicazione della disciplina edilizia e del condono, difetto di motivazione e istruttoria, erroneità dei presupposti, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa, violazione delle garanzie partecipative, dei principi di irretroattività, tempus regit actum, certezza, buon andamento e affidamento, nonché dell’art. 97 Cost. Con i motivi aggiunti la ricorrente ha censurato l’archiviazione della pratica di condono, sostenendo che la dichiarazione di interesse regionale contenesse tutti gli elementi necessari e non potesse essere richiesta un’ulteriore domanda formale; ha inoltre contestato l’indeterminatezza del riferimento al vincolo paesaggistico, la mancata esplicitazione del contrasto urbanistico, la mancata considerazione dell’epoca dell’abuso, la violazione delle garanzie partecipative, l’assenza di una motivazione rafforzata sull’interesse pubblico alla demolizione dopo circa vent’anni e l’omessa indicazione dell’area di sedime da acquisire in caso di inottemperanza.

La decisione

Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ordinanza di demolizione n. 492 del 2020 era stata annullata in autotutela dal Comune e sostituita dalla successiva ordinanza n. 200 del 2021, contro la quale l’interesse della ricorrente si è trasferito. I motivi aggiunti sono stati respinti. Il TAR ha ritenuto legittima l’archiviazione della pratica di condono, poiché la dichiarazione regionale di interesse alla sanatoria e la domanda formale di condono sono atti diversi: la prima costituisce una condizione di procedibilità, ma non sostituisce la domanda prevista dall’art. 32, comma 32, del d.l. n. 269/2003, da presentare entro il termine perentorio del 10 dicembre 2004 a pena di decadenza. La mancata presentazione della domanda costituiva quindi autonoma ragione sufficiente a sorreggere il provvedimento plurimotivato, con assorbimento delle censure riferite agli ulteriori motivi. Sono state respinte anche le doglianze partecipative: l’archiviazione si fondava su una ragione già comunicata nella precedente ordinanza e l’ordine di demolizione, essendo atto vincolato, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento; trova inoltre applicazione l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il TAR ha escluso la necessità di una motivazione specifica sull’interesse pubblico alla demolizione, anche in caso di notevole distanza temporale dalla realizzazione dell’abuso e di acquisto del bene da parte dell’attuale proprietario, in quanto la demolizione è una misura reale e vincolata. È stata infine respinta la censura relativa all’omessa indicazione dell’area da acquisire: l’ordinanza deve descrivere l’abuso e avvertire delle conseguenze dell’inottemperanza, mentre la precisa delimitazione dell’area acquisibile può essere effettuata nel successivo procedimento di acquisizione. Nulla è stato disposto sulle spese, non essendosi costituito il Comune.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 32, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    La domanda di definizione dell’illecito edilizio doveva essere presentata entro il termine perentorio del 10 dicembre 2004; la mancata presentazione impedisce la definizione del condono e legittima l’archiviazione.

  • art. 1 l.r. Puglia n. 28/2003

    la tempestiva presentazione [...] della suddetta dichiarazione di interesse [...] costituisce condizione di procedibilità della definizione degli illeciti edilizi, che resta comunque subordinata al rispetto degli ulteriori adempimenti prescritti dalla legge

    La dichiarazione regionale di interesse alla sanatoria non è fungibile con la formale domanda di condono prevista dalla normativa statale, ma costituisce soltanto una condizione di procedibilità ulteriore.

  • artt. 7, 8 e 10-bis l. n. 241/1990

    Non è richiesta una nuova comunicazione di avvio per l’ordine di demolizione, trattandosi di atto vincolato; nel caso concreto l’archiviazione si fondava inoltre su una ragione già comunicata.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    La violazione delle norme partecipative non comporta l’annullamento quando è dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 31 d.P.R. n. 380/2001

    L’ordinanza di demolizione deve descrivere l’abuso e indicare le conseguenze dell’inottemperanza; la specifica individuazione dell’area acquisibile può essere effettuata nel successivo procedimento di acquisizione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di interesse alla definizione degli illeciti edilizi prevista dalla legislazione regionale pugliese non sostituisce la formale domanda di condono prescritta dalla normativa statale; la mancata presentazione di quest’ultima entro il termine perentorio determina la decadenza e legittima l’archiviazione della pratica.
  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonome poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sorreggerlo, rendendo superfluo l’esame delle censure riferite alle ulteriori motivazioni.
  • L’ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato e non richiede una specifica motivazione su un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, anche se adottato a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o nei confronti dell’attuale proprietario non responsabile della realizzazione.
  • L’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità dell’ordine di demolizione quando la partecipazione non potrebbe condurre a un contenuto diverso, anche ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
  • La mancata indicazione, nell’ordinanza di demolizione, della precisa area da acquisire in caso di inottemperanza non rende illegittimo l’atto, purché l’abuso sia adeguatamente descritto e siano indicate le conseguenze dell’inottemperanza; la delimitazione dell’area può essere effettuata nel successivo procedimento acquisitivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleVizi formali non invalidanti

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