Cassazione Civile, Ordinanza n. 33525/2022 del 15/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso IRPEF per gli anni 2013-2016 richiesto da un medico dipendente di ASL, il quale sosteneva che gli emolumenti percepiti tardivamente dovessero essere assoggettati a tassazione separata e non ordinaria, con conseguente diritto al rimborso della maggiore imposta versata. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo che non vi fossero cause dipendenti dalla volontà delle parti tali da giustificare la tassazione ordinaria nonostante i ritardi. In Cassazione l'Agenzia delle entrate ha dedotto, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 51 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che il ritardo della ASL fosse fisiologico e che pertanto non ricorressero i presupposti per la tassazione separata degli emolumenti corrisposti in ritardo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza della CTR e rinviando alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto fondato il motivo perché il giudice di merito non ha applicato il criterio corretto: non doveva verificare se il ritardo dipendesse o meno dalla volontà delle parti, ma se la corresponsione fosse avvenuta in un periodo d'imposta successivo oltre il limite del ritardo fisiologico. Tale accertamento, in assenza di una specifica indicazione normativa, va compiuto dal giudice nell'esercizio di un potere surrogatorio riconducibile agli artt. 1183 c.c. e 97 Cost. La Corte ha inoltre precisato che la valutazione del ritardo fisiologico è officiosa e serve a eliminare l'incertezza propria della clausola generale che distingue tra tassazione ordinaria e separata.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e falsa applicazione di norme di diritto
è il parametro processuale invocato per censurare l'errore di diritto della sentenza impugnata.
art. 17 d.P.R. n. 917 del 1986
disciplina la tassazione separata degli emolumenti; non si applica quando il ritardo nella corresponsione è fisiologico rispetto alla natura del rapporto.
art. 51 d.P.R. n. 917 del 1986
norma richiamata dall'Ufficio nel quadro della qualificazione fiscale degli emolumenti percepiti dal contribuente.
art. 13 d.lgs. n. 545 del 1992
la Corte rileva che, mancando una precisa indicazione normativa, il giudice deve individuare il ritardo fisiologico nell'esercizio del potere surrogatorio.
art. 1183 c.c.
richiamato come base del potere del giudice di determinare il momento rilevante della prestazione in assenza di specifica indicazione normativa, ai fini dell'accertamento del ritardo fisiologico.
art. 97 Cost.
richiamato insieme all'art. 1183 c.c. come fondamento del potere surrogatorio del giudice nell'individuazione del punto fermo sul ritardo fisiologico.
Massime di principio
- In materia di tassazione separata degli emolumenti assimilati al lavoro dipendente, il discrimine non è la mera esistenza di un ritardo nel pagamento, ma il superamento del ritardo fisiologico connaturato al rapporto e alle procedure di liquidazione.
- Quando la legge non definisce espressamente il ritardo fisiologico, il giudice di merito deve individuarlo d'ufficio mediante un apprezzamento surrogatorio, senza arrestarsi alla sola verifica della volontarietà del ritardo.
- Gli emolumenti pagati nell'anno successivo non sono automaticamente "arretrati" soggetti a tassazione separata: occorre verificare se il differimento sia conseguenza necessaria e fisiologica delle modalità di quantificazione e liquidazione del compenso.
- È censurabile in cassazione la decisione di merito che fondi la disciplina fiscale applicabile su un criterio non pertinente, omettendo l'accertamento del corretto parametro normativo rilevante.
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