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Sentenza

Sentenza n. 202/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione intimata rispetto alla conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del D. Lgs. n. 152/2006, avviata dalla società Iren Green Generation Tech S.r.l. con istanza del 19 dicembre 2023 (codice procedura: 10805), con riferimento ad un progetto per la realizzazione di un impianto da fonte fotovoltaica di potenza complessiva pari a circa 75,832 MW comprensivo delle relative opere connesse e infrastrutture indispensabili da realizzarsi nel Comune di Aquileia (UD), e per l’accertamento del conseguente obbligo a provvedere da parte dell’Amministrazione intimata; nonché per la conseguente condanna dell’amministrazione intimata a (i) provvedere alla conclusione del procedimento, mediante l’emissione del provvedimento favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale, anche mediante - se del caso - nomina di un Commissario ad acta, ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., e (ii) rimborsare alla Ricorrente il 50% dei diritti di istruttoria da quest’ultima versati, ai sensi degli artt. 33 e 25, co. 2-ter del D.Lgs. n. 152/2006.

Giustizia amministrativa202500622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla conclusione della procedura di VIA relativa a un impianto fotovoltaico da circa 75,832 MW nel Comune di Aquileia, con opere connesse e infrastrutture indispensabili

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sulla procedura di VIA avviata nel dicembre 2023 per un progetto rientrante tra quelli sottoposti alla disciplina speciale dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006, in quanto attuativo del PNIEC. La ricorrente ha lamentato la violazione dell’art. 2 l. n. 241/1990, dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 17-bis l. n. 241/1990, nonché dei principi di buon andamento, efficienza ed economicità e della disciplina europea di favore per la diffusione delle energie rinnovabili. Ha dedotto il superamento dei termini perentori previsti per il parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, per l’eventuale parere ISPRA e per l’esercizio dei poteri sostitutivi, per il concerto del Ministero della Cultura e per l’adozione del provvedimento finale di VIA. Nel corso del giudizio è emerso che il parere favorevole della Commissione tecnica era stato adottato il 20 novembre 2025, ma il procedimento non era ancora stato concluso con un provvedimento espresso e motivato. La società ha inoltre chiesto il rimborso del 50% delle spese di istruttoria, documentando il versamento di euro 40.189,14, nonché, in subordine o in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha dichiarato illegittimo il silenzio del Ministero, rilevando che il progetto rientra nella disciplina speciale dell’art. 25 d.lgs. n. 152/2006 e che, nonostante il decorso dei termini previsti per la conclusione della VIA, l’Amministrazione non aveva adottato il provvedimento finale. Il Collegio ha precisato che la natura perentoria dei termini, prevista dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, non comporta la perdita del potere amministrativo, ma mantiene fermo l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere. La mancata espressione nei termini dei pareri delle amministrazioni coinvolte, o anche l’eventuale espressione di pareri negativi, non esonera il MASE dall’obbligo di concludere il procedimento con una decisione espressa. Il Ministero è stato quindi obbligato ad adottare entro 90 giorni un atto finale espresso e motivato, senza vincolo di contenuto, previo eventuale ricorso agli strumenti previsti dall’ordinamento per superare dissensi o ritardi delle amministrazioni coinvolte. Il TAR ha riconosciuto anche il diritto della società al rimborso automatico del 50% delle spese di istruttoria, pari a euro 20.094,57, quale conseguenza della violazione dei termini di conclusione della VIA. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta, poiché la legge già prevede specifici poteri sostitutivi. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Consentono di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere; il giudice assegna un termine per la conclusione del procedimento.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione l’obbligo generale di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 17-bis l. 241/1990

    La ricorrente ne ha invocato l’applicazione in relazione al concerto del Ministero della Cultura; la sentenza accoglie il ricorso per l’obbligo di provvedere senza fondare specificamente la decisione sull’operatività del silenzio-assenso.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Disciplina l’avvio della procedura di VIA e la pubblicazione della documentazione progettuale.

  • art. 24 d.lgs. 152/2006

    Disciplina la fase di consultazione pubblica, la cui conclusione rileva per il computo dei termini della procedura.

  • art. 25, comma 1, d.lgs. 152/2006

    qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l’autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo

    La mancata espressione dei pareri nei termini o la loro natura negativa non elimina l’obbligo dell’autorità competente di procedere comunque alla valutazione e di adottare una pronuncia espressa.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006

    La Commissione di cui al medesimo comma 2-bis si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all’articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all’articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni.

    Prevede una scansione temporale speciale per i progetti PNRR, del fondo complementare e PNIEC, comprendente il termine per il parere della Commissione, quello per il concerto del Ministero della Cultura e quello per l’adozione del provvedimento finale di VIA.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Fondamento del diritto al rimborso del 50% delle spese di istruttoria in caso di violazione dei termini di conclusione della procedura di VIA.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    in caso di inerzia nella conclusione del procedimento (...) il titolare del potere sostitutivo (...) provvede all’adozione dell’atto omesso

    Prevede poteri sostitutivi per l’inerzia della Commissione, del direttore generale del Ministero dell’Ambiente o del direttore generale competente del Ministero della Cultura; la sua esistenza rende non necessaria, allo stato, la nomina giudiziale di un commissario ad acta.

  • art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006

    tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241

    La perentorietà opera ai fini previsti dalle norme richiamate, ma non determina la perdita del potere amministrativo: anche dopo la scadenza dei termini permane l’obbligo di provvedere.

  • art. 2-bis, comma 1-bis, l. 241/1990

    Il rimborso previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 è qualificato come forma speciale dell’indennizzo da ritardo procedimentale.

  • art. 28, comma 4, d.l. 69/2013

    Consente di trattare con rito camerale e decidere con sentenza in forma semplificata la domanda di rimborso proposta congiuntamente al ricorso contro il silenzio.

  • Regolamento (UE) 2022/2577

    È richiamato quale espressione del favor europeo per l’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili e per la semplificazione delle procedure autorizzative.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA relativi a progetti rientranti nella disciplina speciale dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, il decorso dei termini per il parere della Commissione tecnica, per il concerto ministeriale e per l’adozione del provvedimento finale rende illegittimo il silenzio dell’amministrazione competente e consente l’azione ex artt. 31 e 117 c.p.a.
  • La qualificazione come perentori dei termini della procedura di VIA, prevista dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, non determina la decadenza dell’amministrazione dal potere di decidere: anche dopo la scadenza dei termini permane l’obbligo di adottare un provvedimento espresso.
  • La mancata espressione nei termini dei pareri delle amministrazioni coinvolte, così come l’eventuale espressione di valutazioni negative o dissensi, non esonera l’autorità competente dall’obbligo di procedere alla valutazione e di concludere il procedimento con un atto espresso e motivato.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine assegnato, ma non può imporre il contenuto favorevole del provvedimento finale quando residuano valutazioni amministrative da compiere.
  • La violazione dei termini di conclusione della procedura di VIA determina automaticamente il diritto del proponente al rimborso del 50% delle spese di istruttoria previsto dall’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, purché sia documentato il versamento degli oneri.
  • La nomina di un commissario ad acta non è necessaria quando l’ordinamento prevede già specifici poteri sostitutivi amministrativi per superare l’inerzia degli organi competenti.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezza

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