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Sentenza

Sentenza del 23/04/2018 n. 1881 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Trust autodichiarato - Trasferimento di beni - Non sussiste - Imposta di registro in misura fissa - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale dell'istituzione di un trust autodichiarato, nel quale il disponente coincide con il trustee, la durata del trust è collegata alla vita del settlor, i beneficiari sono i suoi figli e il fondo in trust è composto da beni immobili. Il ricorrente ha sostenuto che l'atto istitutivo non comportasse un trasferimento effettivo della proprietà degli immobili né un immediato arricchimento dei beneficiari, poiché i beni sarebbero stati loro attribuiti soltanto alla cessazione del trust.

La decisione

La sentenza ha escluso che, al momento dell'istituzione del trust autodichiarato, si realizzi un effettivo trasferimento della proprietà dei beni al trustee, essendo il disponente e il trustee la stessa persona. L'arricchimento dei beneficiari si verifica soltanto alla cessazione del trust, con l'attribuzione dei beni in loro favore. Di conseguenza, al momento dell'istituzione, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa; le imposte ipotecaria e catastale saranno invece dovute in misura proporzionale soltanto al momento dell'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari.

Norme richiamate

  • Imposta di registro

    L'atto istitutivo di un trust autodichiarato, non comportando un trasferimento effettivo di proprietà né un immediato arricchimento, è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.

  • Imposte ipotecaria e catastale

    Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute in misura proporzionale soltanto quando, alla cessazione del trust, i beni immobili vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari.

  • Cassazione, sentenza n. 21614/2016

    La decisione richiama il principio secondo cui l'istituzione di un trust autodichiarato non determina, di per sé, un trasferimento imponibile della proprietà o un arricchimento immediato dei beneficiari.

Massime di principio

  • Nel trust autodichiarato, la coincidenza tra disponente e trustee è un elemento rilevante per escludere, al momento dell'istituzione, un effettivo trasferimento della proprietà dei beni.
  • La tassazione deve essere collegata al momento in cui si realizza l'effettivo arricchimento dei beneficiari, normalmente coincidente con l'attribuzione finale dei beni in trust.
  • L'atto istitutivo del trust, se privo di effetti traslativi immediati, non dovrebbe essere assoggettato a imposte proporzionali fondate sul trasferimento della ricchezza, ma all'imposta di registro in misura fissa.
  • Per stabilire il regime fiscale applicabile occorre verificare concretamente se l'atto produca un trasferimento effettivo e attuale oppure abbia soltanto funzione organizzativa e segregativa del patrimonio.
  • Il principio riguarda la struttura concreta del trust: eventuali trasferimenti immediati a un trustee diverso dal disponente o attribuzioni attuali ai beneficiari possono comportare una diversa disciplina fiscale.

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