Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33002/2025 del 07/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo meramente riproduttivo di doglianze già valutate e comunque generico rispetto alla motivazione della decisione impugnata. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. L'unico motivo di ricorso riguardava il giudizio di responsabilità: dalla motivazione emerge che le censure erano state in parte già formulate in precedenza e già adeguatamente esaminate dai giudici di merito, e in parte risultavano generiche perché non si confrontavano in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    È la norma incriminatrice per la quale era stata pronunciata la condanna impugnata; la Corte non si sofferma sul merito della fattispecie, ma prende atto della condanna per tale reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Viene applicato per la conseguenza economica dell'inammissibilità, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata alla ratio decidendi della decisione impugnata; doglianze generiche o assertive non sono idonee a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.