Cassazione Civile, Ordinanza n. 35609/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRES relativo all'anno d'imposta 2011 nei confronti di una società. La contribuente aveva impugnato l'atto, ma la C.T.R. della Liguria aveva accolto l'appello ritenendo viziato l'accertamento per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, L. 212/2000. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque per violazione delle norme sulla motivazione, sostenendo che la C.T.R. avesse ignorato che dall'avviso emergeva la presa in considerazione delle memorie difensive presentate dalla contribuente; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che la C.T.R. avesse erroneamente affermato un generale obbligo di contraddittorio e, comunque, avesse omesso di considerare che, nei tributi armonizzati, la sua violazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, occorrendo la prova di resistenza. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, il contraddittorio endoprocedimentale fosse stato effettivamente svolto perché l'Ufficio aveva valutato le osservazioni della contribuente, pur respingendole.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza della C.T.R. della Liguria e rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito impugnata è stata quindi annullata perché la premessa fattuale della CTR, ossia la mancata attivazione del contraddittorio, è risultata smentita dalla motivazione dell'avviso di accertamento prodotta in ricorso.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione di legge dedotta con i motivi del ricorso.
artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati come parametri per denunciare la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione o motivazione apparente.
art. 132, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come norma sulla struttura della sentenza e sull'obbligo di motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito motivazionale della decisione.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte ribadisce che, nei casi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, la norma impone il contraddittorio endoprocedimentale e sanziona con la nullità l'atto emesso ante tempus; al di fuori di tali ipotesi, e per i tributi non armonizzati, non esiste un obbligo generalizzato se non specificamente previsto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Richiamato per giustificare il principio di autosufficienza del ricorso, con riproduzione in stralcio della motivazione dell'avviso di accertamento.
Massime di principio
- In tema di contraddittorio endoprocedimentale tributario, l'obbligo generalizzato sussiste per i tributi armonizzati solo nei limiti in cui il contribuente indichi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e non si tratti di contestazione meramente pretestuosa.
- Per i tributi non armonizzati non esiste un principio generale di contraddittorio anticipato, salvo che l'obbligo sia espressamente previsto da una norma specifica.
- Quando l'accertamento avvenga mediante accesso, ispezione o verifica nei locali dell'attività, l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente comporta una valutazione ex ante della necessità del contraddittorio e la sua omissione determina nullità dell'atto emesso prima del termine dilatorio.
- La prova di resistenza è necessaria solo nelle ipotesi in cui il contraddittorio non sia imposto da una specifica previsione interna e la sua violazione debba essere valutata ex post, verificando l'utilità concreta che il contribuente avrebbe potuto conseguire.
- In sede di legittimità, il giudice può cassare la sentenza di merito quando la motivazione dell'atto impositivo, ritualmente riprodotta nel ricorso, dimostri che il contraddittorio in realtà si è svolto e che l'Ufficio ha esaminato le memorie difensive del contribuente.
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