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Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza sindacale n. 7 del 18.10.2024, pubblicata all’albo pretorio comunale fino al 2.11.2024, di chiusura del traffico veicolare sulla strada comunale “Le vigne”, nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi.

Giustizia amministrativa202400351

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale n. 7 del 18 ottobre 2024, recante la chiusura al traffico veicolare della strada comunale “Le Vigne”, con divieto di transito per i non residenti e non frontisti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (raccoglitori di tartufi)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno dedotto, con un unico articolato motivo, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per difetto di istruttoria e motivazione, la violazione della disciplina sulla libera ricerca e raccolta del tartufo, dei principi di libertà di circolazione e soggiorno e dell’art. 1 l. 241/1990, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento. In particolare, hanno contestato che l’ordinanza si limitasse ad affermare l’esistenza di un pericolo per la pubblica incolumità senza indicare le concrete condizioni della strada, gli accertamenti tecnici svolti, i tratti interessati da rischi, gli interventi di messa in sicurezza programmati o eventuali percorsi alternativi. È stata inoltre censurata l’assenza di spiegazioni circa la possibilità di transito riconosciuta ai residenti e ai frontisti, nonostante il dedotto pericolo, e la mancata valutazione di misure meno restrittive, quali limitazioni riferite a specifici veicoli, tratti stradali o velocità. I ricorrenti hanno infine prospettato uno sviamento, sostenendo che la finalità effettiva dell’ordinanza fosse impedire ai non residenti l’accesso alle aree boschive e agricole maggiormente vocate alla raccolta del tartufo. Il Comune ha eccepito il difetto di legittimazione, l’omessa notifica a controinteressati e la carenza di interesse, richiamando una precedente ordinanza del 2019; nel merito ha sostenuto la legittimità del divieto e l’esistenza di percorsi alternativi.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero della Difesa e i Comandi dei Carabinieri, non essendo stati contestati atti o comportamenti loro imputabili. Ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva, ritenendo che l’ordinanza incidesse direttamente sulla possibilità dei ricorrenti di raggiungere, attraverso la strada interdetta, le aree boschive interessate dalla raccolta dei tartufi. Ha respinto anche l’eccezione relativa alla mancata notifica ai controinteressati, poiché dal testo degli atti impugnati non erano individuabili soggetti dotati del requisito formale necessario per assumere tale qualifica. È stata respinta altresì l’eccezione di carenza di interesse: la precedente ordinanza n. 4/2019 aveva natura contingibile e urgente, era collegata a uno specifico pericolo meteorologico e aveva efficacia transitoria, sicché non avrebbe potuto rivivere automaticamente in caso di annullamento dell’ordinanza impugnata. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il giudice ha rilevato che l’ordinanza richiamava genericamente ragioni di sicurezza pubblica, senza indicare le ragioni tecniche e il percorso istruttorio posti a fondamento della chiusura; la relazione della Polizia Municipale prodotta dal Comune era esile e non era menzionata nell’ordinanza. Il provvedimento non spiegava inoltre perché fosse necessaria la chiusura integrale della strada né perché non fossero praticabili misure meno restrittive, come limitazioni relative a determinati veicoli, a specifiche porzioni della strada o alla velocità di percorrenza. Il TAR ha valorizzato anche l’adozione dell’ordinanza a ridosso della stagione di raccolta dei tartufi, in assenza di apparenti attività preparatorie. Non ha potuto essere utilizzata, per sostenere ex post la legittimità dell’atto, una relazione della Polizia Municipale successiva all’ordinanza, in quanto ciò avrebbe integrato una motivazione postuma. L’ordinanza è stata quindi annullata, con salvezza della facoltà del Sindaco di adottare future misure di regolazione della viabilità, purché riferite a porzioni stradali caratterizzate da rischi documentati e strettamente proporzionate agli stessi. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordinanza deve esplicitare le ragioni concrete e il percorso istruttorio che giustificano la misura adottata; il mero richiamo generico alla sicurezza pubblica non è sufficiente.

  • art. 1 l. 241/1990

    L’azione amministrativa deve rispettare, tra gli altri, i principi di proporzionalità e ragionevolezza richiamati dal giudice nel valutare la chiusura della strada.

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    La precedente ordinanza contingibile e urgente, adottata in relazione a uno specifico pericolo meteorologico e con efficacia transitoria, non può considerarsi automaticamente riviviscente dopo l’annullamento di un successivo provvedimento.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    L’omessa notifica a un controinteressato determina l’inammissibilità solo se il soggetto controinteressato è individuabile anche sulla base del requisito formale ricavabile dall’atto impugnato.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Non sussiste carenza di interesse quando l’annullamento dell’atto è idoneo a produrre un’utilità concreta e la precedente misura amministrativa non è più efficace né può rivivere automaticamente.

Massime di principio

  • Un provvedimento di chiusura o limitazione della viabilità per ragioni di sicurezza pubblica è illegittimo se si limita ad affermare genericamente l’esistenza di un pericolo senza indicare le concrete condizioni di rischio, gli accertamenti tecnici svolti e il percorso istruttorio che rende necessaria la misura.
  • Quando l’amministrazione dispone la chiusura integrale di una strada, deve motivare specificamente perché non siano sufficienti misure meno restrittive, quali limitazioni riferite a determinati veicoli, a specifici tratti stradali o alla velocità di percorrenza, in applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.
  • La motivazione di un provvedimento amministrativo deve sussistere al momento della sua adozione e non può essere integrata in giudizio mediante documenti o relazioni formati successivamente all’atto impugnato.
  • L’adozione improvvisa di una misura restrittiva in prossimità di un periodo di particolare interesse per una categoria di utenti, in assenza di adeguate attività istruttorie documentate, costituisce elemento rilevante per verificare il difetto di istruttoria e l’eventuale sviamento.
  • La legittimazione a impugnare una misura di limitazione dell’accesso alla viabilità spetta anche a chi dimostri che il divieto incide direttamente sulla possibilità di raggiungere i luoghi nei quali esercita un’attività tutelata dall’ordinamento.
  • Il Sindaco può adottare nuove misure di regolazione della viabilità per la sicurezza pubblica, ma esse devono essere circoscritte alle porzioni stradali interessate da rischi documentati e risultare strettamente proporzionate alla concreta situazione di pericolo.

Come è indicizzato

MaterieOrdinanze contingibili e urgentiMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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