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Ordinanza

Ordinanza n. 12765/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento della Determinazione con la quale è stata disposta la cessazione della ferma per grave mancanza disciplinare del ricorrente.

Giustizia amministrativa202606860

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione di cessazione della ferma per grave mancanza disciplinare

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la determinazione, sottoscritta dal Vice Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, con cui è stata disposta la cessazione della ferma per grave mancanza disciplinare. Il TAR Lazio ha esaminato preliminarmente l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa erariale. Al momento della proposizione del ricorso il ricorrente risultava residente in un Comune ricompreso nella circoscrizione del TAR Puglia. Il criterio della sede di servizio previsto dall'art. 13, comma 2, c.p.a. è stato ritenuto inapplicabile, poiché il ricorrente era già stato prosciolto dalla ferma. Non risultavano inoltre impugnati atti generali o regolamentari.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale. Ha ritenuto applicabile il criterio generale dell'efficacia territoriale previsto dall'art. 13, comma 1, c.p.a., interpretato in rapporto al criterio della sede secondo una logica di complementarietà: il criterio della sede cede quando gli effetti diretti dell'atto si esauriscono esclusivamente nell'ambito territoriale di un diverso TAR. Nel caso concreto, l'atto incideva direttamente sulla posizione individuale del ricorrente e i suoi effetti si localizzavano presso la residenza, stabile centro di interessi, situata nella circoscrizione del TAR Puglia. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti a tale Tribunale nei termini e modi perentori dell'art. 15 c.p.a. Le spese del giudizio davanti al TAR Lazio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5 c.p.c.

    la competenza si determina con riguardo alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda

    Il momento rilevante per radicare la competenza è quello della proposizione della domanda; nel caso concreto rileva quindi la residenza del ricorrente esistente a tale data.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede

    Il criterio della sede dell'autorità emanante e quello dell'efficacia territoriale operano in rapporto di complementarietà; il secondo prevale quando gli effetti diretti dell'atto sono esclusivamente localizzati nella circoscrizione di un diverso TAR.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    Il criterio della sede di servizio non si applica quando, al momento della proposizione del ricorso, il militare è già stato prosciolto dalla ferma.

  • art. 15 c.p.a.

    In caso di declaratoria di incompetenza territoriale, il giudizio deve essere riassunto davanti al giudice indicato come competente nei modi e nei termini perentori previsti dalla norma.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della persona interessata.

Massime di principio

  • La competenza territoriale amministrativa si determina con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, senza che assumano rilievo mutamenti successivi.
  • Il criterio della sede dell'autorità emanante e quello dell'efficacia territoriale degli effetti diretti dell'atto, previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a., sono complementari: il criterio della sede cede quando l'efficacia dell'atto è esclusivamente circoscritta al territorio di un diverso TAR.
  • Quando un provvedimento incide direttamente sulla posizione individuale di una persona fisica, i suoi effetti possono essere territorialmente localizzati presso la residenza o il stabile centro di interessi del destinatario, se in tale luogo l'atto esaurisce i propri effetti.
  • Il criterio speciale della sede di servizio previsto per le controversie relative al rapporto di impiego non opera se, al momento della proposizione del ricorso, il militare è già stato prosciolto dalla ferma.
  • La competenza territoriale inderogabile non può essere rimessa alla scelta delle parti; una volta dichiarata l'incompetenza, il giudizio può proseguire davanti al TAR indicato come competente mediante riassunzione nei termini perentori stabiliti dall'art. 15 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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