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Sentenza

Sentenza del 05/10/2020 n. 4428 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima 24/2020 - ACCISE - Riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrasporto- Dichiarazione mendace ex DPR 277/2000 -decadenza dal beneficio- sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di recupero di crediti d'imposta relativi alla riduzione dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrasporto (cd. carbon tax). L'ufficio contestava la veridicità della dichiarazione presentata ai sensi dell'art.3 DPR 277/2000: la contribuente aveva dichiarato l'utilizzo di un solo serbatoio (capacità 9.000 litri) mentre la verifica della GDF avrebbe rilevato la presenza di ulteriori tre serbatoi e consumi incompatibili con il solo serbatoio dichiarato. L'ufficio invocava la decadenza dal beneficio ai sensi dell'art.75 DPR 445/2000 per dichiarazione mendace.

La decisione

Il giudice d'appello ha rigettato l'appello dell'Agenzia confermando l'esito favorevole alla contribuente (la CTP aveva già accolto il ricorso in gran parte). La Commissione ha ritenuto che: (i) la dichiarazione prevista dall'art.3 DPR 277/2000 ha natura di atto notorio alla luce dei richiami normativi e della corrispondenza storica normativa; (ii) tuttavia la decadenza ex art.75 DPR 445/2000 è applicabile solo quando la non veridicità della dichiarazione abbia determinato la concessione del beneficio; (iii) il beneficio è calcolato sui litri di gasolio effettivamente consumati, indipendentemente dal fatto che siano contenuti in uno o più serbatoi, per cui l'omessa o non veritiera indicazione del possesso di serbatoi privati non è di per sé idonea a determinare la decadenza dal beneficio; (iv) l'ufficio non ha dimostrato in modo univoco l'effettivo utilizzo contemporaneo degli altri serbatoi. Per questi motivi l'appello è stato rigettato e le spese compensate.

Norme richiamate

  • DPR 277/2000

    Disciplina la dichiarazione per la fruizione della riduzione d'accisa (carbon tax), richiedendo fra l'altro l'indicazione dei litri consumati e l'eventuale titolarità di depositi/distributori privati con capacità dei serbatoi. La declaratoria è stata ritenuta dalla Commissione riconducibile alla natura di atto notorio in ragione dei richiami legislativi contenuti nel DPR.

  • DPR 445/2000

    art.75 (e richiamo art.76 per il contesto delle dichiarazioni)

    Stabilisce la decadenza dai benefici in caso di dichiarazione non veritiera quando la falsità ha determinato la concessione del beneficio. La Commissione ha applicato il principio che la decadenza sussiste solo se il contenuto mendace ha inciso sulla concessione dell'agevolazione.

  • DPR 403/1998

    Norma previgente che prevedeva la decadenza in caso di non veridicità della dichiarazione; ricondotta dalla Commissione alla corrispondenza normativa con l'attuale art.75 DPR 445/2000 e richiamata per spiegare la natura dell'atto.

  • Legge 127/1997

    art.3 (richiamata nel DPR 277/2000)

    Richiamo normativo storico che ha portato all'adozione del DPR 403/98 e che, attraverso i rinvii, contribuisce a qualificare la dichiarazione prevista dal DPR 277/2000.

  • Normativa su obblighi per serbatoi >10 mc

    Il DPR 277/2000 prevede adempimenti specifici (registri carico/scarico, autorizzazioni) per depositi privati con capacità complessiva superiore a 10 mc e sanzioni amministrative per le relative violazioni; tali irregolarità sono sanzionate differentemente e non incidono automaticamente sulla fruizione del beneficio se il volume dichiarato di carburante è corretto.

Massime di principio

  • La dichiarazione richiesta per la riduzione dell'accisa (DPR 277/2000) può essere qualificata come atto notorio alla luce dei rinvii legislativi; pertanto la normativa sulla decadenza per dichiarazioni mendaci (DPR 445/2000, art.75) è applicabile se sussistono i presupposti.
  • La decadenza dal beneficio per dichiarazione mendace si applica solo quando la falsità della dichiarazione abbia effettivamente determinato la concessione dell'agevolazione: occorre il nesso causale tra mendacità e percezione del beneficio.
  • Il beneficio 'carbon tax' è calcolato sui litri effettivamente consumati per l'esercizio dell'autotrasporto; l'esistenza o il numero di serbatoi è irrilevante ai fini della spettanza dell'agevolazione, salvo che dalla dichiarazione mendace sulla quantità non derivi un effetto distorsivo sul computo dei litri.
  • L'Amministrazione ha l'onere di dimostrare in modo univoco sia la mendacità della dichiarazione sia che essa abbia inciso sulla determinazione del beneficio; il mero rinvenimento di serbatoi non prova automaticamente l'utilizzo contemporaneo o l'errata quantificazione dei consumi.
  • Violazioni formali o omissioni legate alla titolarità di depositi privati con capacità superiore a soglie previste (es. >10 mc) possono dare luogo a sanzioni amministrative specifiche, ma non necessariamente comportano la decadenza dal beneficio fiscale se il dato essenziale per il calcolo del beneficio (litri consumati) risulta corretto.
  • Un giudicato su sanzioni accessorie non impedisce automaticamente la valutazione autonoma della obbligazione tributaria principale: un provvedimento di annullamento della sola sanzione non produce sempre un effetto preclusivo sul recupero dell'imposta principale.

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