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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3429/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che ha confermato la condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica; unico motivo con cui la difesa lamenta errata applicazione dell'art. 517 c.p.p. e mancata declaratoria di prescrizione del reato: si contesta che la circostanza aggravante aggiunta in udienza dal P.M. (19/07/2017) sia stata notificata all'imputato solo due anni dopo e che, nel frattempo, si sarebbe perfezionata la prescrizione del reato così come originariamente contestato (furto mono-aggravato, termine prescrizionale sei anni, fatto di giugno 2011, prescrizione presumibile dicembre 2018). La difesa deduce pertanto che il reato si era già estinto prima della notifica del verbale contenente la contestazione integrativa.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la contestazione suppletiva fatta in udienza dal P.M. abbia cristallizzato l'imputazione ai fini della prescrizione: la modifica dell'imputazione ha infatti portato il reato a essere pluriaggravato (art. 625 n.2 e n.7 c.p.), ampliando il termine prescrizionale da sei a dieci anni; il momento rilevante per calcolare la prescrizione è quello della contestazione suppletiva in udienza e non il successivo momento della notifica del verbale all'imputato. La Corte ha inoltre osservato che, pur non essendo l'atto del P.M. tra quelli interruttivi della prescrizione previsti dall'art. 160 c.p., l'ordine di notificare il verbale e la conseguente sospensione del dibattimento ai sensi dell'art. 521 c.p.p. comportano la sospensione del corso della prescrizione (art. 159 c.p.p.). Per queste ragioni la prescrizione non si era verificata e il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Definizione del reato di furto; norma richiamata come fattispecie di reato contestata.

  • art. 625 cod. pen. nn. 2 e 7

    Individua le aggravanti che aumentano la pena: n.2 (violenza sulle cose) e n.7 (circostanza che comporta effetto speciale); la contestazione della n.7 ha trasformato il reato in pluriaggravato determinando l'aumento del massimale di pena e, conseguentemente, l'allungamento del termine prescrizionale.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto dell'imputazione e sua eventuale modifica; richiamata come riferimento alla disciplina della modifica dell'imputazione.

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Regola la contestazione suppletiva di reato concorrente o circostanza aggravante; la difesa invocava errata applicazione per la tardiva notificazione, ma la Corte ha ritenuto che la contestazione in udienza sia efficace ai fini della determinazione della prescrizione.

  • art. 519 cod. proc. pen.

    Prevede l'informazione all'imputato della facoltà di chiedere termine per la difesa dopo la modifica dell'imputazione; citata a proposito delle garanzie da riconoscere all'imputato.

  • art. 520 cod. proc. pen.

    Stabilisce modalità di verbalizzazione e notifica nel processo a carico di imputato assente; richiamata per gli adempimenti formali correlati alla contestazione suppletiva.

  • art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede che il presidente, disponendo la notifica del verbale contenente la contestazione suppletiva all'imputato assente, sospende il dibattimento; tale sospensione è rilevante perché, ai sensi dell'art. 159 c.p.p., sospende anche il corso della prescrizione.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Prevede la nullità della sentenza emessa senza la notifica del verbale contenente la contestazione suppletiva all'imputato assente; assicura la necessità della notifica quale garanzia del contraddittorio.

  • art. 160, comma 2, cod. pen.

    Elenca gli atti che interrompono la prescrizione; la Corte ha osservato che la modifica dell'imputazione da parte del P.M. non è tra gli atti elencati e quindi non interrompe la prescrizione per effetto proprio, ma rilevano altre disposizioni processuali che sospendono il corso della prescrizione.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Stabilisce gli effetti della sospensione del procedimento sul corso della prescrizione; la Corte ne trae la conseguenza che la sospensione disposta ai sensi dell'art. 521 c.p.p. sospende anche il decorso della prescrizione.

  • Ordinanza/indicazione Sezioni Unite "Domingo" (proc. n. 37844/2022, informazione provvisoria ud. 28/09/2023)

    La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, secondo l'informazione provvisoria citata) ha orientato nel senso che rileva, ai fini della prescrizione, il momento della contestazione suppletiva in udienza quale momento di definitiva cristallizzazione dell'imputazione, anche quando la notifica al difensore avvenga successivamente.

  • Sez. 5, n. 9696 del 30/01/2015, Rv. 262611

    Giurisprudenza richiamata a conforto del principio che l'elenco degli atti interruttivi della prescrizione previsto dall'art. 160 c.p. è tassativo e non ammette ampliazioni analogiche.

Massime di principio

  • La contestazione suppletiva effettuata in udienza dal P.M. cristallizza l'imputazione ai fini del calcolo della prescrizione: il momento rilevante è l'atto di contestazione in udienza, non il successivo momento della notifica al difensore.
  • La notifica del verbale contenente la contestazione suppletiva all'imputato assente è comunque obbligatoria per garantire il contraddittorio; la sua omissione può determinare la nullità della sentenza (art. 522 c.p.p.).
  • L'atto del P.M. che modifica l'imputazione non figura tra gli atti espressamente interruttivi della prescrizione (art. 160 c.p.), per cui non interrompe di per sé la prescrizione; tuttavia, l'ordine di notificazione e la conseguente sospensione del dibattimento (art. 521 c.p.p.) sospendono il corso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.p.
  • Se la contestazione suppletiva introduce un'aggravante a effetto speciale che aumenta la pena, ciò può allungare il termine prescrizionale a condizione che la contestazione sia stata effettuata prima della maturazione della prescrizione: la valutazione temporale si riferisce alla cristallizzazione dell'imputazione in udienza.
  • In casi simili è essenziale verificare due profili distinti: (a) il momento in cui la nuova imputazione si è formalmente cristallizzata (di regola l'atto in udienza) ai fini della prescrizione; (b) l'adempimento degli obblighi di notificazione e informazione al fine di garantire il diritto di difesa, la cui carenza può comportare nullità processuali anche se non incide sul calcolo della prescrizione.
  • La difesa dovrebbe chiedere espressamente il termine per la difesa (art. 519 c.p.p.) e vigilare sull'adozione e sull'esecuzione della notifica del verbale quando la contestazione suppletiva è stata formulata in assenza dell'imputato.

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