Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 05000/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni 2008, 2009 e 2010. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello della contribuente e annullato gli atti, ritenendo che il reddito percepito dal comodatario per la locazione a terzi dovesse essere qualificato come reddito diverso, mentre il reddito fondiario del proprietario che non aveva la materiale disponibilità dell’immobile dovesse essere determinato secondo le tariffe di estimo. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 1, d.P.R. n. 917/1986, in relazione agli artt. 1367, 1803 e 1804 c.c., all’art. 53 Cost. e all’art. 12 preleggi, sostenendo che, ai fini della maturazione del reddito fondiario, rileva la proprietà del bene e non la sua mera disponibilità materiale: la contribuente e il coniuge avevano concesso l’immobile in comodato ai figli, i quali poi lo avevano locato a terzi, ma il reddito fondiario restava imputabile ai proprietari quali titolari del diritto reale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha richiamato un precedente conforme, ribadendo che il comodato attribuisce solo un diritto personale di godimento e non un diritto reale; il comodatario è mero detentore dell’immobile, anche se lo concede a sua volta in locazione. Di conseguenza, ai fini dell’art. 26 TUIR, il reddito fondiario è imputabile al proprietario (o comunque al titolare del diritto reale) che conserva un possesso qualificato, sia pure mediato, dell’immobile. La sentenza della CTR, che si era discostata da tale principio, è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 917/1986

    Ai fini dell’imputazione del reddito fondiario rileva il possesso qualificato, in capo al titolare del diritto reale; il comodato non trasferisce tale posizione al comodatario.

  • art. 1803 c.c.

    Il comodato è un contratto che attribuisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale.

  • art. 1804 c.c.

    Richiamato insieme alla disciplina del comodato per escludere effetti reali della concessione in comodato.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte valorizza soprattutto l’interpretazione dell’art. 26 TUIR e della natura obbligatoria del comodato.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della corretta imputazione del reddito imponibile al soggetto titolare del bene.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel motivo di ricorso come criterio ermeneutico, ma non è il fulcro autonomo della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il parametro del motivo di legittimità per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica la trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale è stata depositata memoria.

Massime di principio

  • In tema di redditi fondiari, l’imputazione soggettiva del reddito segue il possesso qualificato derivante da un diritto reale e non la mera disponibilità materiale del bene.
  • La concessione di un immobile in comodato non trasferisce al comodatario la titolarità del reddito fondiario, poiché il comodato attribuisce solo un diritto personale di godimento e una detenzione qualificata, non un diritto reale.
  • Se il comodatario concede a terzi l’immobile ricevuto in comodato e ne percepisce il canone, il reddito fondiario resta comunque imputabile al proprietario/comodante titolare del diritto reale.
  • Quando il giudice di merito si discosta da un principio di diritto già consolidato sulla natura del comodato e sulla soggettiva imputazione del reddito fondiario, la sentenza è suscettibile di cassazione con rinvio per nuovo esame uniformato al principio di diritto.

Come è indicizzato

MaterieRedditi fondiari
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.