Sentenza n. 6355/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensiva – della determinazione dirigenziale del Municipio Roma IV – U.O. Amministrativa E.Q. Attività Produttive, Mercati, Commercio – Servizio Attività produttive, Mercati, Commercio, Ufficio Laboratori, Rep. CE/235/2026 del 04/02/2026, prot. CE/13835/2026, recante “Divieto di prosecuzione dell’attività di deposito esercitata in Via della Zampogna S.N.C. – Collatina Parking S.r.l. – SCIA di subingresso prot. CE/2025/60588 del 14/05/2025” e di tutti gli atti presupposti e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di prosecuzione dell’attività e dichiarazione di inefficacia della SCIA di subingresso per attività di deposito e parcheggio di autoveicoli
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento municipale che aveva dichiarato inefficace la SCIA di subingresso presentata per l’esercizio di un’attività di deposito o parcheggio di autoveicoli su un’area avente, per la quasi totalità, destinazione urbanistica a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” e, per una parte minima, destinazione a “Infrastrutture tecnologiche”. La ricorrente ha dedotto: incompetenza dell’ufficio emanante, assumendo che il provvedimento fosse stato sostanzialmente adottato dalla direzione tecnica municipale; violazione del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 19 della legge n. 241/1990 per l’esercizio dei poteri inibitori sulla SCIA; violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 e dei diritti di partecipazione; violazione del legittimo affidamento, illogicità, contraddittorietà e insufficienza dell’istruttoria, in ragione della pregressa tolleranza dell’attività e del suo trasferimento sull’area disposto nel 1997 dall’autorità comunale; compatibilità urbanistica dell’attività di parcheggio privato con la destinazione dell’area; travisamento dei presupposti e difetto di istruttoria quanto all’effettivo svolgimento di un’attività di parcheggio; omessa allegazione del parere tecnico, esiguità del termine per le osservazioni e impossibilità di controdedurre efficacemente; sproporzione della misura, per mancata considerazione di misure di conformazione dell’attività.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rilevato che l’art. 85, comma 1, delle N.T.A. del PRG di Roma consente nelle aree destinate a “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale” soltanto le attività tassativamente indicate, tra cui parcheggi pubblici a raso e parcheggi privati interrati e pertinenziali agli edifici circostanti secondo l’art. 9 della legge n. 122/1989. Né il deposito di autoveicoli né il parcheggio privato esercitato dalla ricorrente risultano compatibili con tale destinazione. La precedente attività di autodemolizione e rottamazione, autorizzata nel 1997, riguardava un’area più estesa ed era compatibile esclusivamente con la destinazione, più limitata, a “Infrastrutture tecnologiche”, per la quale l’art. 102 delle N.T.A. contempla anche gli impianti di autodemolizione e rottamazione. Sono state quindi ritenute infondate le censure di difetto di istruttoria, difetto di motivazione e lesione dell’affidamento. Il termine di sessanta giorni dell’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 non era applicabile, poiché il provvedimento non costituiva esercizio del potere ordinario di inibizione della prosecuzione dell’attività per carenza dei requisiti, ma esercizio dei poteri di autotutela previsti dall’art. 21-novies, esercitabili, nel caso concreto, entro dodici mesi dalla presentazione della SCIA; tale termine risultava rispettato. Il TAR ha precisato che le ulteriori condizioni dell’autotutela non erano oggetto di specifica censura. Le doglianze procedimentali sono state respinte perché il termine di dieci giorni per le osservazioni era coerente con quello previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’amministrazione aveva considerato le osservazioni, rilevando però l’assenza di documentazione idonea a provare la destinazione a parcheggio. È stata esclusa anche l’incompetenza, poiché la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile è condizione indispensabile per l’avvio e la permanenza dell’attività commerciale. La società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 85, comma 1, N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale
“Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”
La disposizione individua in modo tassativo le attività ammesse nelle aree con tale destinazione; i parcheggi privati sono consentiti soltanto se interrati e pertinenziali agli edifici circostanti secondo l’art. 9 della legge n. 122/1989.
art. 102 N.T.A. del P.R.G. di Roma Capitale
“autodemolizione e rottamazione”
La destinazione a infrastrutture tecnologiche consente anche impianti di autodemolizione e rottamazione; tale previsione non rende però compatibile la medesima attività con la prevalente destinazione dell’area a verde pubblico e servizi pubblici locali.
art. 19, comma 3, l. 241/1990
“prosecuzione dell’attività” e “rimuovendo gli eventuali effetti dannosi di essa”
Il termine di sessanta giorni riguarda l’esercizio del potere ordinario di inibizione della prosecuzione dell’attività per carenza dei requisiti e dei presupposti della SCIA.
art. 21-novies l. 241/1990
I poteri repressivi e inibitori degli effetti di un’attività avviata mediante SCIA possono essere esercitati anche dopo il decorso del termine ordinario di sessanta giorni, mediante autotutela, entro il termine di dodici mesi applicabile ratione temporis, ferma la necessità delle ulteriori condizioni previste dalla norma.
art. 10-bis l. 241/1990
Il termine di dieci giorni concesso per presentare osservazioni sui motivi ostativi è stato ritenuto coerente con il termine previsto dalla disposizione.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento ha consentito alla società di presentare memorie; il giudice ha escluso che l’amministrazione abbia omesso di considerare il contributo partecipativo.
art. 9, comma 4, l. 122/1989
È richiamato quale parametro cui le N.T.A. subordinano l’ammissibilità dei parcheggi privati interrati e pertinenziali.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l’incidente cautelare, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La conformità urbanistico-edilizia dell’immobile costituisce condizione indispensabile per l’avvio e la permanenza di un’attività commerciale; l’amministrazione può quindi inibirne la prosecuzione quando l’attività risulti incompatibile con la destinazione urbanistica vigente.
- Quando le N.T.A. ammettono i parcheggi privati soltanto in forma interrata e pertinenziale agli edifici circostanti, un’attività di parcheggio privato a cielo aperto non può essere ricondotta alla destinazione ammessa, salvo una diversa e documentata disciplina urbanistica applicabile all’area.
- Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990 per l’inibizione ordinaria degli effetti della SCIA non impedisce l’esercizio successivo dei poteri di autotutela previsti dall’art. 21-novies, purché siano rispettati il termine temporale applicabile e le ulteriori condizioni sostanziali dell’autotutela.
- La pregressa tolleranza dell’attività o il suo precedente svolgimento in forza di atti amministrativi non fondano, di per sé, un legittimo affidamento contrario alla disciplina urbanistica vigente, soprattutto quando l’attività attuale riguarda un’area o una destinazione diversa da quella originariamente considerata.
- L’amministrazione adempie all’obbligo di esame delle osservazioni procedimentali quando le valuta espressamente e ne confuta il contenuto sulla base della disciplina urbanistica e dell’insufficienza della documentazione prodotta dall’interessato.
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