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Ordinanza

Ordinanza n. 1293/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di rifiuto del visto per motivi di studio 2025-696, emesso dall'Ambasciata d'Italia a Teheran in data 16.10.2025 e notificato in data 21.10.2025, nonché di ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale, anche di contenuto sconosciuto al ricorrente;

Giustizia amministrativa202600506

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: rifiuto del visto per motivi di studio emesso dall'Ambasciata d'Italia a Teheran

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di visto per motivi di studio, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il TAR ha rilevato, anzitutto, che non era stato comprovato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre evidenziato dubbi sulla stessa ammissibilità del ricorso, in ragione della possibile nullità o inefficacia della procura: la procura rilasciata mediante scrittura privata non risultava autenticata dal difensore italiano, mentre quella rilasciata all'estero presso il consolato dell'Afghanistan a Teheran appariva priva di legalizzazione e non recava la dichiarazione di autenticazione della firma apposta alla presenza del notaio. Nel merito cautelare, il giudice ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito da adeguato fumus boni iuris, considerata la motivazione del diniego e, in particolare, l'insufficienza della somma depositata sul conto corrente della ricorrente, pari a 4.384 dollari statunitensi, rispetto alla soglia di riferimento prevista per i visti della tipologia richiesta, nonché l'assenza di prova della disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha escluso la sussistenza del periculum in mora, perché la ricorrente non aveva dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile. Ha inoltre ravvisato dubbi sulla validità della procura, tali da incidere sull'ammissibilità del ricorso. Anche a una sommaria delibazione, il fumus boni iuris è stato ritenuto insufficiente, poiché il diniego di visto risultava fondato sull'inadeguatezza dei mezzi economici documentati e sulla mancata prova della loro disponibilità corrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata valutata secondo i presupposti del periculum in mora e del fumus boni iuris.

  • Tabella A della direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno

    Individua la soglia di riferimento dei mezzi economici necessari per la tipologia di visto considerata; la somma documentata dalla ricorrente è stata ritenuta non conforme a tale parametro.

  • artt. 3 e 6 della direttiva 1.3.2000 del Ministero dell'Interno

    Sono richiamati come disposizioni che rendono applicabile la Tabella A ai requisiti economici relativi al visto.

  • art. 44-bis d.P.R. 394/1999

    È richiamato, insieme alle altre disposizioni indicate dal giudice, quale base normativa dell'applicabilità dei requisiti economici al visto richiesto.

  • art. 5, comma 6, d.P.R. 394/1999

    Concorre, secondo il richiamo contenuto nell'ordinanza, a fondare l'applicazione dei parametri economici previsti per il visto.

  • art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998

    È richiamato quale ulteriore fondamento normativo della verifica della disponibilità di adeguati mezzi economici.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un diniego amministrativo richiede la prova di un pregiudizio grave e irreparabile; la sua mancata dimostrazione è sufficiente a escludere il periculum in mora.
  • La validità della procura alle liti rilasciata all'estero può essere scrutinata anche nella fase cautelare; l'assenza di legalizzazione o di idonea autenticazione della sottoscrizione può determinare dubbi sull'ammissibilità del ricorso e impedire la concessione della misura cautelare.
  • Nel giudizio cautelare contro il diniego di un visto per motivi di studio, la disponibilità di una somma depositata su un conto corrente non è di per sé sufficiente se l'importo non raggiunge la soglia normativa di riferimento o non dimostra la disponibilità corrente di adeguati mezzi economici di sussistenza.
  • La tutela cautelare può essere negata per carenza anche di uno solo dei presupposti cautelari; nel caso esaminato il TAR ha escluso sia il periculum in mora sia un adeguato fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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