Cassazione Penale, Ordinanza n. 13299/2026 del 10/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato per i reati di minaccia e danneggiamento tentato, ritenendo mancante una valida querela perché l’atto era stato presentato dal difensore della persona offesa senza procura speciale. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che la procura speciale non fosse necessaria quando la querela è sottoscritta dalla persona offesa con firma autenticata dal difensore e poi depositata da quest’ultimo. La difesa dell’imputato ha chiesto l’inammissibilità del ricorso, affermando che, essendo stato il deposito eseguito tramite portale telematico, era invece necessaria una procura speciale specifica per il deposito dell’atto e della relativa querela.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso della parte civile. Ha interpretato il quadro normativo nel senso che la disciplina del deposito telematico non introduce, per la querela sottoscritta dalla persona offesa e autenticata dal difensore, un onere aggiuntivo rispetto alla presentazione cartacea. La "relativa procura speciale" richiamata dalla normativa transitoria va riferita alla dichiarazione di querelarsi quando l’atto non sia sottoscritto personalmente dalla persona offesa, non al mero incarico di depositare telematicamente la querela. Poiché la sentenza impugnata incideva solo sugli interessi civili e la costituzione di parte civile era successiva al 30 dicembre 2022, la Corte ha disposto il rinvio alla Sezione civile competente della Corte di cassazione per la prosecuzione del giudizio sui soli interessi civili.
Norme richiamate
art. 611 c.p.p.
il procedimento in Cassazione si è svolto con contraddittorio scritto e senza la presenza delle parti.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
è stata dedotta violazione di legge per erronea applicazione della disciplina sulla querela.
art. 336 c.p.p.
"La querela è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato"
la dichiarazione di querela può essere resa personalmente oppure tramite procuratore speciale.
art. 337 c.p.p.
"La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333 comma 2... Essa, con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato"
la querela con sottoscrizione autenticata può essere presentata anche da un incaricato, senza che ciò implichi necessariamente procura speciale per il solo recapito.
art. 39 disp. att. c.p.p.
l’autenticazione della sottoscrizione della querela può essere eseguita dal difensore legittimato.
art. 111-bis c.p.p.
il deposito di atti e richieste avviene con modalità telematiche, assicurando certezza della trasmissione, della ricezione e dell’identità di mittente e destinatario.
art. 87, comma 6-bis, d.lgs. 150/2022
"...il deposito... della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale..."
la previsione sulla procura speciale va letta in coerenza con l’art. 336 c.p.p.; non introduce un requisito ulteriore per il solo deposito telematico da parte del difensore di una querela già autenticata.
art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
"Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili... rinviano per la prosecuzione... al giudice o alla sezione civile competente"
quando l’impugnazione riguarda solo gli interessi civili e non è inammissibile, la Cassazione deve rinviare alla sezione civile competente per la prosecuzione.
art. 333 c.p.p.
richiamato solo per le forme della dichiarazione di querela.
Massime di principio
- La querela sottoscritta dalla persona offesa con firma autenticata dal difensore può essere presentata da un incaricato o dal difensore stesso senza necessità di una procura speciale ulteriore, se la procura non serve alla dichiarazione ma solo al materiale deposito dell’atto.
- L’introduzione del deposito telematico degli atti non altera la disciplina sostanziale della querela né può imporre requisiti aggiuntivi non previsti per la presentazione cartacea, salvo espressa previsione legislativa inequivoca.
- Quando una disposizione transitoria menziona la "relativa procura speciale" in tema di querela telematica, tale locuzione va letta come riferita al potere di formulare la dichiarazione di querelarsi, non al semplice potere di trasmissione telematica dell’atto autenticato.
- Se la sentenza impugnata concerne esclusivamente gli interessi civili e il ricorso è ammissibile, la Cassazione non decide nel merito ma rinvia alla sezione civile competente per la prosecuzione, applicando l’art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
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