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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14681/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la sua genericità assoluta sul vizio di motivazione relativo alla responsabilità penale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 24/06/2024, deducendo un vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale. Dal testo emerge che il motivo era formulato in termini del tutto generici: si limitava a enunciazioni apodittiche e non indicava quali elementi, asseritamente pretermessi dal giudice di merito, avrebbero potuto condurre a una pronuncia assolutoria. La Corte di cassazione ha quindi ritenuto che il ricorso non contenesse una critica specifica e autosufficiente della motivazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È implicitamente richiamato quale norma di riferimento per il motivo di ricorso per cassazione avente ad oggetto il vizio di motivazione, il quale però deve essere specifico e non meramente assertivo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che deduce vizio di motivazione deve indicare in modo specifico gli elementi di fatto e di prova non valutati o illogicamente valutati dal giudice di merito; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La doglianza che si limiti a contestare in modo apodittico l'affermazione di responsabilità, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione impugnata una critica assertiva priva di puntuale indicazione degli elementi decisivi trascurati dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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