Cassazione Penale, Ordinanza n. 08986/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il motivo fosse diretto a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio e non denunciasse vizi logicamente o giuridicamente scrutinabili in cassazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente era stata condannata, all'esito di giudizio abbreviato, per detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. Con un solo motivo di ricorso deduceva vizio di motivazione, lamentando la mancata riqualificazione del fatto in termini di lieve entità. La Corte di cassazione rileva che la censura si risolveva in doglianze di merito non consentite in sede di legittimità, poiché mirava a una rivalutazione delle prove e a una diversa lettura delle emergenze processuali, senza indicare specifici travisamenti della prova. La sentenza impugnata aveva già spiegato puntualmente perché escludere la lieve entità, valorizzando il notevole quantitativo di stupefacente, la quantità di principio attivo e il numero di dosi ricavabili, la presenza di 107 piante in coltura e l'organizzazione dell'attività di coltivazione e essiccazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
La Corte richiama la norma come base della contestazione e sottolinea che la verifica della lieve entità dipende da una valutazione complessiva del fatto, che nel caso concreto è stata esclusa in ragione della quantità di droga, del numero delle piante e dell'organizzazione della coltivazione.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
È il riferimento normativo della fattispecie stupefacenti oggetto di condanna, rispetto alla quale si discuteva la possibile riqualificazione in termini di lieve entità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza di merito abbia già dato conto, con argomentazione logicamente coerente, delle ragioni della decisione.
- La richiesta di qualificare il fatto come di lieve entità deve confrontarsi con una valutazione complessiva delle concrete modalità della condotta, della quantità di sostanza, del numero di piante e dell'organizzazione dell'attività, elementi che possono condurre a escludere il beneficio qualificatorio.
- Per superare l'assetto motivazionale della sentenza impugnata non basta prospettare una lettura alternativa delle risultanze processuali: occorre denunciare specifici travisamenti della prova o manifeste illogicità della motivazione.
- Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per ragioni imputabili alla parte, può essere disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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