Cassazione Penale, Sentenza n. 39856/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di misura alternativa della detenzione domiciliare richiesta per Ambrosio in qualità di collaboratore di giustizia ai sensi degli artt. 47-ter O.P. e 16-nonies L. n. 82/1991. Il ricorrente deduce che il Tribunale non ha adeguatamente valutato gli elementi favorevoli emersi dall'istruttoria (utilità della collaborazione, condotta positiva in carcere, fruizione senza rilievi di permessi premio per oltre un anno, attenuanti già riconosciute), e che il rigetto si fonda in modo eccessivo sul principio di gradualità e su rilievi non imputabili all'interessato (es.: procedimenti in cui non è stata ancora esercitata l'azione penale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Roma per nuovo giudizio. La Corte ha rilevato un vizio di motivazione dell'organo di merito che ha sottovalutato il percorso di "ravvedimento" e gli indici positivi raccolti, non avendo valutato l'importanza della collaborazione, il cambiamento etico dimostrato e la regolare fruizione di permessi premio. Inoltre la Corte ha precisato che il ritardo o la mancata esercitazione dell'azione penale in procedimenti diversi non può essere addebitato al collaboratore. Il rinvio ordina al Tribunale di attenersi ai parametri di legge (valore della collaborazione, effettivo ravvedimento, assenza di collegamenti con criminalità organizzata/eversiva) e di motivare nuovamente la decisione su tali elementi.
Norme richiamate
art. 16-nonies D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. L. 15 marzo 1991, n. 82
Il tribunale o il magistrato di sorveglianza dispone la liberazione condizionale, la concessione dei permessi premio e l'ammissione alla detenzione domiciliare anche in deroga, se ritiene che sussistano i presupposti avuto riguardo all'importanza della collaborazione e sempre che sussista il ravvedimento e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.
La norma pone tre parametri guida per i benefici: importanza della collaborazione, effettivo "ravvedimento" del condannato e assenza di collegamenti con criminalità organizzata/eversiva. Il requisito del ravvedimento non si presume automaticamente dalla collaborazione; richiede elementi concreti, specifici e positivi che dimostrino, anche in termini di ragionevole probabilità, un mutamento interiore e di vita.
art. 47-ter O.P. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Prevede la misura della detenzione domiciliare come beneficio penitenziario.
La detenzione domiciliare è una misura alternativa che il giudice di sorveglianza può concedere anche in virtù delle previsioni speciali dell'art. 16-nonies per i collaboratori, valutando i presupposti indicati da quella norma.
art. 8 D.L. n. 152/1991 (attenuante speciale)
Riconoscimento dell'attenuante speciale per chi collabora con la giustizia (menzionato nel provvedimento).
Il riconoscimento dell'attenuante speciale rappresenta un elemento favorevole nella valutazione della personalità e del percorso di ravvedimento del collaboratore, da tener conto nella concessione dei benefici.
Massime di principio
- Nelle richieste di benefici per collaboratori di giustizia il giudice di sorveglianza deve prioritariamente valutare: importanza della collaborazione, effettivo "ravvedimento" e assenza di collegamenti con criminalità organizzata/eversiva.
- Il "ravvedimento" non si presume automaticamente dalla semplice collaborazione: occorrono elementi specifici e positivi (comportamento in carcere, fruizione di permessi premio senza rilievi, mutamento etico, rapporti familiari, attività trattamentali) che rendano plausibile il cambiamento interiore.
- Il principio di gradualità nell'accesso ai benefici non può essere usato in modo rigido per sovrastare i parametri speciali previsti per i collaboratori quando esistono indici favorevoli solidi; la valutazione deve essere motivata rispetto ai criteri dell'art. 16-nonies.
- Ritardi o manchevolezze esterne alla condotta del collaboratore (es.: mancata esercitazione dell'azione penale da parte dell'autorità pubblica) non devono essere addebitati al richiedente e non possono, di per sé, impedire la concessione del beneficio.
- Se la motivazione del provvedimento di rigetto è generica, contraddittoria o omette di valutare elementi decisivi, la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio per un nuovo giudizio conforme ai criteri di legge.
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