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Sentenza

Sentenza n. 90/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’annullamento 1) del provvedimento della Direttrice dell’Ufficio Personale, formazione e contributi in ambito sanitario - Ripartizione Salute della Provincia autonoma di Bolzano di data 8.8.2025 nonché del presupposto provvedimento di data 1.7.2025 e del successivo correttivo di data 1.10.2025, tutti aventi ad oggetto la “Concessione di contributo per spesa corrente per l’anno 2025 ai sensi della legge provinciale 7/2001, art. 81 – Decreto n. 9832/2025 del 19.06.2025”, limitatamente alla parte in cui si ammette a rimborso solo la somma di euro 60.720,64- a titolo di spesa corrente per il pagamento degli emolumenti del Direttore del Centro Tutela dei diritti del Malato dott. Mascheroni; 2) del presupposto decreto della Direttrice della Ripartizione Salute della Provincia autonoma di Bolzano n. 9832/2025 del 19.6.2025, non pubblicato né trasmesso, avente ad oggetto “Concessione di contributo per spesa corrente per l’anno 2025 ai sensi della Legge provinciale 7/2001, art. 81”; - nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto, infraprocedimentale, connesso, collegato e conseguente. 3) in via subordinata, del presupposto art. 7 n. 1 lett. a) delibera della Giunta provinciale n. 1013/2024 di data 12.11.2024.

Giustizia amministrativa202500225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di concessione di contributo per spese correnti dell’anno 2025, nella parte in cui hanno ammesso a contributo, per gli emolumenti del direttore dell’ente, costi pari a euro 60.720,64 anziché euro 74.019,30, nonché i criteri provinciali presupposti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’ente ha impugnato i provvedimenti provinciali di concessione del contributo, deducendo: I) l’illegittimità dell’art. 7, n. 1, lett. a), dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1013/2024, per violazione dell’art. 12 l. n. 241/1990, dell’art. 26 d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 2 l.p. n. 17/1993, nonché per eccesso di potere, assumendo che il criterio secondo cui il costo del personale dell’ente non può superare quello previsto per dipendenti provinciali di pari qualifica fosse opaco e non predeterminasse adeguatamente parametri, fasce retributive e indennità rilevanti; II) la violazione degli obblighi di motivazione e del principio di leale collaborazione, nonché il difetto di istruttoria, poiché il decreto di concessione e le comunicazioni successive non avrebbero spiegato le ragioni della decurtazione del costo del direttore né valutato le mansioni effettivamente svolte; III), in via subordinata, la violazione e falsa applicazione del medesimo art. 7 e l’eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, sostenendo che nel calcolo del limite massimo ammissibile dovessero essere incluse l’indennità di reperibilità, l’indennità per servizio di sportello e l’indennità d’istituto. L’ente ha inoltre chiesto l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già concessa in via provvisoria, producendo documentazione relativa alla propria situazione economica e contabile.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e comunque infondato: la legge provinciale attribuisce alla Giunta un potere discrezionale di concessione di contributi e i criteri impugnati individuano in modo sufficientemente chiaro beneficiari, spese ammissibili e limiti dell’agevolazione. Il parametro del costo massimo corrispondente a un dipendente provinciale di pari qualifica circoscrive adeguatamente la discrezionalità amministrativa e non viola trasparenza, affidamento o parità di trattamento. Il giudice amministrativo non può sostituirsi all’amministrazione nella scelta di criteri tecnico-discrezionali, salvo che siano abnormi o contrari al diritto positivo. Il secondo motivo è stato respinto perché, prima dell’adozione del provvedimento, si erano svolte interlocuzioni tra l’ente e l’Ufficio, durante le quali erano stati illustrati i criteri di assimilazione della posizione del direttore a quella di un dipendente provinciale di pari qualifica, con riconoscimento di anzianità, bilinguismo e coordinamento. Il prospetto del consulente del lavoro non poteva fondare un vizio del provvedimento, essendo stato trasmesso dopo la sua adozione. Il terzo motivo è stato respinto: l’art. 26 del contratto collettivo provinciale non stabilisce una generale cumulabilità delle indennità, ma rinvia alla disciplina intercompartimentale, che ammette il cumulo solo per alcune indennità e a determinate condizioni. Le indennità invocate non risultavano applicabili cumulativamente alla posizione del direttore; in particolare, l’indennità di reperibilità riguardava il personale della Centrale viabilità, quella di sportello presupponeva prevalente servizio presso sportelli aperti al pubblico e non era cumulabile con altre indennità di istituto, mentre l’indennità d’istituto e coordinamento non appariva cumulabile con quella di coordinamento già riconosciuta. È stata inoltre revocata, con effetto retroattivo, l’ammissione provvisoria dell’ente al patrocinio a spese dello Stato. Il Collegio ha ritenuto che l’ente, pur privo di scopo di lucro, esercitasse attività economica ai sensi dell’art. 119 d.P.R. n. 115/2002, anche in ragione dell’avanzo d’esercizio contabilizzato, suscettibile di consentire accantonamenti per eventuali contenziosi. Ha inoltre rilevato che la controversia riguardava essenzialmente lo stipendio del direttore e non appariva strettamente compatibile con le finalità statutarie di tutela dei cittadini. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 81 l.p. 7/2001

    Attribuisce alla Giunta provinciale il potere di concedere contributi, sussidi e sovvenzioni a soggetti pubblici e privati operanti nel settore sanitario per il raggiungimento o il sostegno degli obiettivi del Piano sanitario provinciale.

  • art. 12 l. 241/1990

    Impone la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici; il giudice ha ritenuto sufficientemente chiari i criteri provinciali impugnati.

  • art. 3 l. 241/1990

    È stato invocato dal ricorrente a sostegno della censura di difetto di motivazione, ritenuta infondata dal giudice in ragione delle interlocuzioni e degli elementi conoscibili dall’ente.

  • art. 26 d.lgs. 33/2013

    È stato invocato dal ricorrente in relazione alla trasparenza dei criteri di concessione dei contributi; la censura è stata respinta.

  • art. 2 l.p. 17/1993

    È stato richiamato in materia di trasparenza e predeterminazione dei criteri per l’erogazione dei contributi; il giudice ha ritenuto adeguatamente specifici i criteri adottati.

  • art. 7 l.p. 17/1993

    Il giudice lo ha richiamato per escludere la necessità di una particolare motivazione dell’atto generale con cui sono stati approvati i criteri di concessione dei contributi.

  • art. 1 comma 1-bis l.p. 17/1993

    È stato invocato con riferimento al principio di leale collaborazione, ma la relativa censura è stata respinta.

  • art. 1 comma 2-bis l. 241/1990

    È stato invocato con riferimento ai doveri di leale collaborazione e correttezza della pubblica amministrazione, senza che il giudice ne ravvisasse la violazione.

  • art. 134 c.p.a.

    Esclude il sindacato di merito del giudice amministrativo al di fuori dei casi tassativi di giurisdizione estesa al merito; il ricorrente non poteva ottenere una nuova valutazione giudiziale delle indennità spettanti.

  • art. 119 d.P.R. 115/2002

    enti e associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica

    Per gli enti e le associazioni, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato richiede, oltre all’assenza di scopo di lucro, anche l’assenza di attività economica.

  • art. 136 commi 2 e 3 d.P.R. 115/2002

    Consente la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche con effetto retroattivo, quando risultino carenti i presupposti del beneficio.

  • art. 74 d.P.R. 115/2002

    Riguarda i presupposti generali per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tra cui la non manifesta infondatezza della pretesa.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    Riguarda il requisito reddituale per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 26 c.p.a.

    Ha costituito la base normativa per la compensazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    È stato richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per la compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Massime di principio

  • Nei procedimenti attributivi di contributi pubblici, l’obbligo di predeterminazione dei criteri non impone una disciplina integralmente vincolata né l’indicazione di ogni possibile dettaglio applicativo; è sufficiente che beneficiari, tipologie di spesa e limiti dell’agevolazione siano individuati in modo chiaro e tale da circoscrivere la discrezionalità amministrativa e garantire parità di trattamento e trasparenza.
  • Il giudice amministrativo, investito di una domanda di annullamento relativa a criteri tecnico-discrezionali per l’attribuzione di finanziamenti pubblici, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione, salvo che i criteri siano abnormi o contrastino con norme di legge.
  • L’obbligo di motivazione del provvedimento di concessione di contributi può risultare soddisfatto anche attraverso gli atti istruttori e le interlocuzioni procedimentali che abbiano reso concretamente conoscibili al destinatario le ragioni della quantificazione della spesa ammessa e della riduzione del contributo.
  • Un documento prodotto dal beneficiario dopo l’adozione del provvedimento concessorio non può fondare, di per sé, un vizio di difetto di istruttoria del provvedimento già adottato, ferma la rilevanza che esso possa eventualmente assumere in una successiva riedizione del potere.
  • Ai fini dell’ammissione di enti e associazioni al patrocinio a spese dello Stato, l’assenza di scopo di lucro non è sufficiente: occorre anche l’assenza di attività economica, intesa come esercizio di attività con metodo economico idonea a consentire accantonamenti, anche per eventuali contenziosi giudiziali.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieAccordi e attività consensuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTrasparenza e pubblicità

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