Tribunale, Sentenza T-184/25
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione ampliata) del 17 giugno 2026. — Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö contro A Oy. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune dell’IVA – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettere da b) a d), della direttiva 2006/112/CE – Gestione di crediti da parte di chi li ha concessi – Presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie – Operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, ad eccezione del ricupero dei crediti – Cessione di mutui – Servizi di gestione fatturati dal cedente al cessionario. — Causa T-184/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale, adito in via pregiudiziale dalla Corte amministrativa suprema finlandese, ha escluso che i servizi di gestione di mutui e garanzie resi dalla banca originaria dopo la cessione dei crediti a un’altra società siano esenti da IVA. La decisione chiarisce che le esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva IVA non si applicano a prestazioni rese al cessionario fuori dal rapporto creditizio originario. La Corte valorizza l’interpretazione restrittiva delle esenzioni, il principio di neutralità fiscale e la finalità delle norme in materia di operazioni finanziarie.
Esenzioni IVA per la gestione di mutui ceduti: i servizi di gestione resi dal cedente al cessionario non rientrano nelle esenzioni di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 2006/112/CE.
La questione giuridica
Se i servizi di gestione di mutui e garanzie, resi dal soggetto che ha originariamente concesso i mutui ma li ha poi ceduti a un’altra società e continua a gestirli per conto del cessionario, possano beneficiare dell’esenzione IVA come: i) gestione di crediti da parte di chi li ha concessi (art. 135, par. 1, lett. b); ii) presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie (art. 135, par. 1, lett. c); iii) operazioni relative a crediti (art. 135, par. 1, lett. d).
Principio di diritto
L’articolo 135, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva IVA va interpretato nel senso che non esenta i servizi di gestione di crediti/mutui forniti dal soggetto che li ha originariamente concessi, ma che li ha poi ceduti a un altro istituto finanziario, quando tali servizi sono prestati a titolo oneroso per conto del cessionario: l’esenzione per la gestione di crediti spetta solo nel rapporto originario tra concedente e mutuatario, non si estende alla gestione successiva dopo la cessione; tali servizi non costituiscono neppure presa a carico di garanzie né operazioni relative a crediti ai sensi delle lettere c) e d).
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2006/112/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 24, paragrafo 1, direttiva 2006/112/CE
- Articolo 135, paragrafo 1, lettere b), c) e d), direttiva 2006/112/CE
- Articolo 50 ter dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Sesta direttiva 77/388/CEE
Esenzioni IVA per la gestione di mutui ceduti
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) nell’ambito di una controversia tra l’ente finlandese incaricato della tutela dei diritti dei percettori d’imposta e la società A Oy. Oggetto del giudizio è il trattamento IVA dei mutui ceduti a una società terza e dei servizi di gestione e di garanzia successivamente resi dal cedente al cessionario.
Fatti e procedimento principale
La A, banca capogruppo in Finlandia, cedeva gran parte dei mutui per la casa alla società B, interamente controllata ma non appartenente al medesimo gruppo IVA. Dopo la cessione, la A continuava a gestire i mutui e le relative garanzie a favore della B, fatturando i servizi sulla base dei costi effettivi maggiorati di un margine. La commissione tributaria centrale aveva qualificato come esenti le cessioni di crediti e la gestione dei crediti da parte di chi li ha concessi; l’ente fiscale ha contestato l’esenzione per i servizi di gestione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale chiedeva se tali servizi potessero rientrare nell’esenzione IVA prevista:
- dall’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), per la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi, anche quando i crediti siano stati ceduti;
- in subordine, dalla lettera c), come presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie;
- ulteriormente in subordine, dalla lettera d), come operazioni relative a crediti.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi a titolo oneroso;
- l’articolo 9, paragrafo 1, sulla nozione di soggetto passivo;
- l’articolo 24, paragrafo 1, sulla nozione di prestazione di servizi;
- l’articolo 135, paragrafo 1, lettere b), c) e d), sulla esenzione delle operazioni finanziarie;
- l’articolo 267 TFUE, base del rinvio pregiudiziale;
- il contesto della sesta direttiva 77/388/CEE, cui corrispondono le attuali esenzioni.
Ragionamento della Corte
1. Gestione di crediti da parte di chi li ha concessi
La Corte osserva che la formulazione dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), nelle diverse versioni linguistiche non è univoca, ma va interpretata tenendo conto del contesto e della finalità della norma. L’esenzione è concepita per coprire le prestazioni legate al rapporto di credito originario tra concedente e mutuatario. Quando il credito è ceduto a un terzo, la successiva gestione resa dal cedente non si inserisce più in quel rapporto e diventa una prestazione distinta, resa a favore del cessionario. Inoltre, non vi sono in tale ipotesi le difficoltà di determinazione della base imponibile che l’esenzione intende evitare, né un nesso diretto con l’obiettivo di contenere il costo del credito al consumo.
2. Presa a carico di impegni, fideiussioni e altre garanzie
I servizi di gestione dei crediti ceduti non possono essere qualificati, di per sé, come presa a carico di impegni, fideiussioni o altre garanzie. Un’interpretazione estensiva della lettera c) svuoterebbe di contenuto la limitazione introdotta dalla lettera b), che riserva l’esenzione per la gestione di crediti al soggetto che li ha concessi nel rapporto originario.
3. Operazioni relative a crediti
La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui le operazioni della lettera d) riguardano operazioni finanziarie idonee a trasferire fondi o a svolgere le funzioni essenziali di un trasferimento di denaro. I servizi di gestione descritti nel caso di specie non comportano alcun trasferimento di fondi né svolgono tali funzioni; non rientrano quindi nella nozione di operazioni relative a crediti. Anche qui, un’applicazione della lettera d) alla gestione dei crediti renderebbe inutile la limitazione espressa nella lettera b).
Decisione e dispositivo
Il Tribunale dichiara che:
- l’articolo 135, paragrafo 1, lettera b), non si applica ai servizi di gestione di crediti forniti dal concedente originario che abbia successivamente ceduto i crediti e continui a gestirli per conto del cessionario;
- la lettera c) non si applica a tali servizi, neppure quando i crediti siano posti a garanzia di un’obbligazione emessa da un altro istituto finanziario;
- la lettera d) non si applica ai servizi di gestione di crediti ceduti a un altro istituto finanziario.
Principi affermati
La pronuncia conferma che le esenzioni IVA per le operazioni finanziarie devono essere interpretate restrittivamente. La gestione dei crediti è esente solo se resa nel quadro del rapporto originario di concessione del credito; una volta intervenuta la cessione, il servizio di gestione reso dal cedente al cessionario è imponibile, salvo diversa e specifica base esentativa non ricorrente nel caso esaminato.
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