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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-232/25

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 giugno 2026. — Z.R. e Ś. contro U. e Z. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Articolo 5, punto 3 – Competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi – Luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire – Persone fisiche e giuridiche che lamentano una lesione dei loro diritti della personalità derivante dalla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione e su Internet – Competenza internazionale dei giudici di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione di tale contenuto – Luogo in cui il danno si è concretizzato – Centro degli interessi di tali persone – Contenuto che comprende elementi che consentono di identificare indirettamente una persona in quanto individuo – Azione che tende ad ottenere provvedimenti volti ad eliminare ed a prevenire gli effetti di una siffatta lesione nonché al risarcimento del danno morale. — Causa C-232/25

Giurisprudenza europea62025CJ0232

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte esclude che, nella lesione dei diritti della personalità provocata dalla trasmissione televisiva di una serie in più Stati membri, il foro del centro degli interessi consenta di ottenere il risarcimento dell’intero danno. Conferma invece che, per il danno localizzato, i giudici di ciascuno Stato di diffusione possono conoscere solo dei pregiudizi verificatisi nel proprio territorio e delle misure compatibili con una domanda divisibile. In materia di contenuti Internet, ribadisce il criterio dell’identificazione certa della persona lesa e ammette il foro del centro degli interessi della persona giuridica solo quando il contenuto identifichi chiaramente il gruppo di cui essa tutela gli interessi.

Competenza giurisdizionale per lesione dei diritti della personalità causata dalla trasmissione di un contenuto audiovisivo in televisione e su Internet: limiti del foro del centro degli interessi e dei fori per il danno parziale

La questione giuridica

Se l’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 consenta di attribuire ai giudici dello Stato membro del centro degli interessi dell’attore la competenza a conoscere dell’intero danno derivante da una lesione dei diritti della personalità causata da una serie trasmessa in televisione in più Stati membri e/o su Internet; e, in subordine, se i giudici competenti solo per il danno cagionato nel loro Stato possano conoscere di domande non pecuniarie di cessazione/prevenzione degli effetti e di risarcimento del danno morale, ma non di rettifica dei contenuti pubblicati in rete.

Principio di diritto

L’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non consente di radicare, per una lesione dei diritti della personalità derivante dalla trasmissione televisiva di un contenuto audiovisivo in più Stati membri, la competenza dei giudici del centro degli interessi dell’attore per conoscere dell’intero danno: in tale ipotesi restano competenti, per il solo danno cagionato nel rispettivo Stato, i giudici di ciascuno Stato membro di trasmissione. Lo stesso vale per un contenuto messo in rete che non permetta di identificare, nemmeno indirettamente, la persona fisica asseritamente lesa, anche se esso identifichi chiaramente un gruppo ristretto collegato a tale persona; invece, se il contenuto on line identifica direttamente o indirettamente un gruppo chiuso di cui una persona giuridica è preposta a difendere gli interessi, il centro degli interessi di quest’ultima può fondare la competenza per l’intero danno. I giudici competenti solo per il danno locale possono conoscere delle domande divisibili di risarcimento e delle misure non pecuniarie limitate al proprio territorio, ma non delle domande di rettifica/rimozione dei contenuti in rete, che restano indivisibili e richiedono la competenza sull’intero danno.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 66 del regolamento (UE) n. 1215/2012

Competenza giurisdizionale per lesione dei diritti della personalità da trasmissione audiovisiva

La pronuncia, resa in un rinvio pregiudiziale del Sąd Najwyższy (Polonia), riguarda l’interpretazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 in una controversia relativa alla trasmissione in televisione e su Internet di una serie ambientata nel contesto della seconda guerra mondiale. La Corte chiarisce i limiti del foro del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, distinguendo tra trasmissione televisiva e contenuti pubblicati online.

Fatti e procedimento principale

Z.R., cittadino polacco ed ex soldato di una formazione militare clandestina polacca durante la seconda guerra mondiale, e la Ś., associazione polacca che riunisce ex membri della stessa formazione e ne tutela dignità, reputazione e memoria, hanno agito contro due coproduttori residenti in Germania per una serie televisiva trasmessa in Germania, poi in altri Stati membri, e disponibile anche su Internet.

Gli attori sostenevano che la serie presentasse i membri della formazione X come antisemiti e collaborazionisti dei nazisti, ledendo i loro diritti della personalità. Chiedevano scuse sui canali televisivi e sui siti Internet, nonché il risarcimento del danno morale subito da Z.R.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama i considerando 11 e 12 del regolamento Bruxelles I, che enfatizzano prevedibilità delle norme sulla competenza, foro generale del domicilio del convenuto e fori speciali fondati su un collegamento stretto con la controversia. Sono rilevanti anche l’articolo 2, paragrafo 1, e l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, nonché l’articolo 66 del regolamento (UE) n. 1215/2012 per la disciplina temporale, che conferma l’applicabilità del regolamento Bruxelles I alla causa principale poiché l’azione è stata proposta nel 2013.

Prima questione: trasmissione televisiva e foro del centro degli interessi

La Corte ricorda che l’articolo 5, punto 3, costituisce una deroga alla regola generale del foro del domicilio del convenuto e va interpretato restrittivamente. In materia di illeciti civili, il luogo dell’evento dannoso comprende sia il luogo del fatto generatore sia quello in cui il danno si concretizza.

Per la lesione dei diritti della personalità causata da contenuti diffusi in stampa o in televisione, il danno si manifesta nei luoghi di trasmissione e la vittima può agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui il contenuto è stato diffuso, ma solo per il danno cagionato in quello Stato. La facoltà di adire il giudice del centro degli interessi per l’intero danno, riconosciuta per Internet nelle sentenze eDate Advertising, Bolagsupplysningen e Mittelbayerischer Verlag, non viene estesa alla trasmissione televisiva, poiché quest’ultima è territorialmente circoscritta e non possiede la portata ubiquitaria della rete.

Ne consegue che, in caso di trasmissione televisiva della serie in più Stati membri, i giudici del centro degli interessi degli attori non sono competenti per l’intero danno; ogni giudice nazionale di trasmissione può conoscere solo del danno localizzato nel proprio Stato.

Contenuto online e identificazione della persona lesa

Per i contenuti su Internet, la Corte ribadisce che il foro del centro degli interessi per l’intero danno è ammesso solo se il contenuto contiene informazioni oggettive e verificabili idonee a identificare direttamente o indirettamente la persona come individuo. Non basta che il contenuto consenta di collegare l’attore a un gruppo ristretto di persone, se la persona fisica non è identificabile con certezza come individuo distinto.

Nel caso di Z.R., la serie, pur riferendosi a un gruppo chiuso di membri della formazione X, non consente di identificarlo individualmente; quindi il foro del centro degli interessi non è competente per il suo intero danno. Diversamente, per la Ś., persona giuridica incaricata di difendere gli interessi della formazione X, il contenuto che identifica chiaramente quel gruppo può fondare la competenza del giudice del centro dei suoi interessi per l’intero danno.

Seconda questione: domande divisibili e rimedi non pecuniari

La Corte distingue tra domande indivisibili e domande divisibili. Per i contenuti Internet, le domande di rettifica o rimozione sono indivisibili e possono essere proposte solo dinanzi al giudice competente sull’intero danno. Tuttavia, quando la domanda non è indivisibile, i giudici competenti solo per il danno localmente cagionato possono statuire sul risarcimento limitato a quel territorio e su misure non pecuniarie che si esauriscono nei loro effetti nello stesso ambito territoriale.

Applicando tali criteri, la Corte ammette che i giudici polacchi possano conoscere di:

  • una domanda non pecuniaria volta a eliminare e prevenire gli effetti della lesione derivante dalla trasmissione televisiva, se limitata al territorio polacco;
  • una domanda di risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione televisiva, nei limiti del danno subito in Polonia;
  • una domanda di risarcimento del danno morale derivante dalla trasmissione su Internet, nei limiti territoriali consentiti.

Viceversa, i giudici polacchi non possono conoscere della domanda non pecuniaria volta alla rettifica dei dati della serie messi in rete, perché tale rimedio resta indivisibile e presuppone la competenza sull’intero danno.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che l’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 non consente di attrarre al foro del centro degli interessi, per la trasmissione televisiva in più Stati membri, l’intero danno derivante dalla lesione dei diritti della personalità. Per i contenuti online, il centro degli interessi rileva solo se la persona fisica è identificabile, mentre per una persona giuridica che tutela un gruppo chiuso il foro può operare se il gruppo è chiaramente identificato.

La Corte aggiunge che i giudici competenti solo per il danno locale possono decidere su domande divisibili di risarcimento e su talune misure non pecuniarie territorialmente limitate, ma non sulla rettifica dei contenuti pubblicati in rete, che richiede una competenza estesa all’intero danno.

Come è indicizzato

Materiecompetenza giurisdizionale internazionalediritti della personalitàdiffamazione e reputazionecontenuti audiovisivi e internetcooperazione giudiziaria civile

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