Corte di giustizia, Sentenza C-188/24
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 16 giugno 2026. — WebGroup Czech Republic, a.s. e a. contro Ministre de la Culture e a. — Rinvio pregiudiziale – Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Servizi della società dell’informazione – Articolo 2, lettera h) – Ambito regolamentato – Articolo 3 – Restrizione alla libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro – Deroga – Articolo 14 – Hosting – Articolo 15 – Assenza di un obbligo generale di sorveglianza – Servizio elettronico di accesso a un contenuto pornografico – Normativa nazionale che vieta la fornitura di siffatti contenuti a minori e che obbliga il prestatore a predisporre un sistema di verifica dell’età – Articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Servizio elettronico di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione – Normativa nazionale che vieta la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali. — Cause riunite C-188/24 e C-190/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, riunita in Grande Sezione, ha chiarito la portata dell'articolo 2, lettera h), e dell'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE in due controversie francesi relative alla protezione dei minori da contenuti pornografici e ai divieti di diffusione di informazioni su controlli stradali. Ha stabilito che l'ambito regolamentato non coincide con le sole materie armonizzate dalla direttiva e può includere anche norme penali o di ordine pubblico, ma il loro effetto sui servizi stabiliti in altri Stati membri resta soggetto al meccanismo del paese d'origine e alle condizioni di deroga dell'articolo 3, paragrafo 4. Nella seconda parte della sentenza ha precisato i limiti dell'hosting e dell'obbligo di sorveglianza: l'operatore che controlla algoritmicamente la diffusione dei contenuti non è un mero hosting provider, e un divieto mirato di diffusione di specifiche informazioni non viola di per sé l'articolo 15.
Portata della direttiva 2000/31/CE sui servizi della società dell'informazione: obblighi nazionali di verifica dell'età per contenuti pornografici e divieti di diffusione di informazioni su controlli stradali
La questione giuridica
Se l'«ambito regolamentato» della direttiva 2000/31/CE comprenda anche norme nazionali generali e astratte di diritto penale o di ordine pubblico che impongano ai prestatori stabiliti in altri Stati membri: 1) di predisporre sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori l'accesso a contenuti pornografici; 2) di non diffondere informazioni su determinati controlli stradali; 3) se, per tali misure, operino le deroghe dell'articolo 3, paragrafo 4, e il divieto di obbligo generale di sorveglianza dell'articolo 15; 4) nella causa C‑190/24, se l'operatore del servizio di geolocalizzazione sia un prestatore di hosting ai sensi dell'articolo 14.
Principio di diritto
La Corte afferma che l'«ambito regolamentato» della direttiva 2000/31/CE non si limita alle sole materie armonizzate dai capi II e III, ma può includere anche norme generali e astratte di diritto penale o di ordine pubblico, purché impongano prescrizioni sull'accesso o sull'esercizio di servizi della società dell'informazione non escluse dalla direttiva. Tali articoli ostano, in linea di principio, a un obbligo penale generale imposto ai prestatori stabiliti in altri Stati membri; tuttavia non ostano, se rispettate le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, e salve le deroghe d'urgenza, a misure individualizzate o determinate che obblighino a sistemi di verifica dell'età per siti pornografici o vietino la diffusione di informazioni su specifici controlli stradali. Inoltre, un operatore che mediante algoritmo determina condizioni, modalità e priorità della diffusione delle informazioni esercita un controllo sui dati memorizzati e non beneficia dell'esenzione di hosting dell'articolo 14, paragrafo 1; in ogni caso, un divieto di diffusione circoscritto e automatizzabile non integra di per sé un obbligo generale di sorveglianza vietato dall'articolo 15.
Norme richiamate
- Direttiva 2000/31/CE
- Articolo 267 TFUE
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articoli 1 e 24
- Direttiva 2010/13/UE, articoli 6 bis e 28 ter
- Direttiva (UE) 2015/1535
- Regolamento (UE) 2024/1083, articolo 15
- Codice penale francese, articolo 227-24
- Legge francese n. 2020-936, articolo 23
- Decreto francese n. 2021-1306
- Codice della strada francese, articolo L. 130-11
- Decreto francese n. 2021-468
Portata della direttiva 2000/31/CE su verifica dell'età e divieti di diffusione di informazioni sui controlli stradali
La Grande Sezione della Corte si pronuncia su due rinvii pregiudiziali del Conseil d'État francese, riuniti per la trattazione, concernenti la compatibilità con la direttiva 2000/31/CE di una disciplina nazionale sulla protezione dei minori dall'accesso a contenuti pornografici e di una disciplina che vieta la diffusione di informazioni relative a determinati controlli stradali.
Fatti e procedimento principale
Nella causa C‑188/24, due società ceche che gestiscono siti pornografici hanno contestato in Francia la normativa che impone ai prestatori di servizi di comunicazione al pubblico online di impedire l'accesso dei minori ai contenuti pornografici, mediante diffida dell'ARCOM e, in caso di inottemperanza, provvedimenti giudiziari e tecnici di blocco. Nella causa C‑190/24, la Coyote System ha impugnato la normativa francese che consente di vietare agli operatori di servizi di ausilio alla guida o alla navigazione mediante geolocalizzazione di diffondere messaggi degli utenti idonei a rivelare l'esistenza di controlli stradali.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se:
- le norme penali generali e astratte possano rientrare nell'«ambito regolamentato» della direttiva 2000/31;
- un obbligo di predisporre sistemi di verifica dell'età o un divieto di diffusione di informazioni sui controlli stradali costituiscano prescrizioni relative all'accesso o all'esercizio di un servizio della società dell'informazione;
- tali misure siano compatibili con il principio del paese d'origine e con il divieto di restrizioni alla libera circolazione dei servizi;
- nella causa C‑190/24, il gestore del servizio possa essere qualificato come prestatore di hosting e se il divieto integri un obbligo generale di sorveglianza vietato dall'articolo 15.
Normativa rilevante
La Corte richiama la direttiva 2000/31/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 14 e 15, nonché l'allegato relativo alle deroghe all'articolo 3. Richiama inoltre gli articoli 1 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, la direttiva 2010/13/UE, in particolare gli articoli 6 bis e 28 ter, la direttiva (UE) 2015/1535 e il regolamento (UE) 2024/1083.
Ragionamento della Corte: ambito regolamentato e norme penali o di ordine pubblico
La Corte afferma che l'«ambito regolamentato» dell'articolo 2, lettera h), della direttiva 2000/31 non è limitato alle sole prescrizioni e materie armonizzate dai capi II e III. La definizione è più ampia e può includere prescrizioni relative all'accesso o all'esercizio di servizi della società dell'informazione, anche quando derivino da norme generali e astratte di diritto penale o perseguano obiettivi di ordine pubblico, sicurezza o incolumità pubblica.
La Corte sottolinea che una lettura restrittiva, che escludesse tali norme solo perché non armonizzate, svuoterebbe di effetto il meccanismo del paese d'origine e del riconoscimento reciproco sancito dall'articolo 3. Restano però escluse le prescrizioni o i settori espressamente sottratti dalla direttiva, come quelli indicati all'articolo 1, paragrafo 5, nonché le deroghe elencate nell'allegato.
Ragionamento della Corte: verifica dell'età per i contenuti pornografici
Quanto alla causa C‑188/24, la Corte considera che un obbligo di predisporre un sistema di verifica dell'età incide sull'accesso al servizio e costituisce quindi una prescrizione relativa all'esercizio dell'attività. Tale misura, applicata anche a prestatori stabiliti in altri Stati membri, comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2.
Tuttavia, la Corte precisa che una misura individualizzata, adottata nei confronti di un determinato prestatore che diffonde contenuti pornografici, può rientrare nella deroga dell'articolo 3, paragrafo 4, se è necessaria, proporzionata e diretta a un servizio specifico lesivo della tutela dei minori e della dignità umana. In questo contesto, gli articoli 1 e 24 della Carta rafforzano la legittimità della protezione dei minori e della dignità umana.
La Corte richiama anche l'articolo 28 ter, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2010/13, che contempla sistemi di verifica dell'età per la tutela dei minori, e osserva che un obbligo nazionale di questo tipo può essere proporzionato se il prestatore non ha adottato misure adeguate ai sensi di tale direttiva. Il regolamento (UE) 2024/1083 conferma inoltre la necessità di meccanismi di cooperazione tra autorità, ma rinvia comunque alle condizioni dell'articolo 3 della direttiva 2000/31 quando occorra limitare la libertà di prestazione transfrontaliera.
Ragionamento della Corte: divieto di diffusione di informazioni sui controlli stradali
Nella causa C‑190/24, il divieto di diffondere informazioni relative a determinati controlli stradali riguarda il contenuto del servizio, poiché limita la funzionalità informativa di un servizio di geolocalizzazione. La normativa può dunque rientrare nell'ambito regolamentato e, se applicata anche a operatori stabiliti in altri Stati membri, può costituire una restrizione alla libera circolazione dei servizi.
La Corte ritiene che tale restrizione possa, in linea di principio, essere giustificata da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o incolumità pubblica, purché rispettate le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, e, se del caso, la deroga d'urgenza dell'articolo 3, paragrafo 5. Spetta al giudice del rinvio verificare se i controlli stradali interessati e il divieto concreto ricadano effettivamente in un caso specifico o in una situazione d'urgenza.
Hosting e obbligo generale di sorveglianza
Sulla terza questione nella causa C‑190/24, la Corte precisa che l'articolo 14, paragrafo 1, sulla responsabilità degli hosting provider si applica solo quando il prestatore svolge un ruolo meramente tecnico, automatico e passivo. Se, mediante un algoritmo, il prestatore determina nel proprio interesse condizioni, modalità e priorità della diffusione delle informazioni, egli esercita un controllo sui contenuti e non può essere qualificato come prestatore di hosting ai sensi di tale disposizione.
Quanto all'articolo 15, la Corte conferma che il divieto di imporre un obbligo generale di sorveglianza non osta a misure mirate e automatiche riferite a contenuti determinati o a una categoria circoscritta di informazioni, purché non impongano una valutazione autonoma e generalizzata di tutti i contenuti memorizzati. Un divieto di diffusione di informazioni sui controlli stradali, circoscritto e tecnicamente automatizzabile, non integra di per sé un obbligo generale di sorveglianza.
Dispositivo
La Corte dichiara, in sintesi, che:
- l'ambito regolamentato della direttiva 2000/31 può comprendere anche norme penali generali e astratte o norme di ordine pubblico, se incidono sull'accesso o sull'esercizio di servizi della società dell'informazione non esclusi dalla direttiva;
- uno Stato membro non può applicare indistintamente un obbligo penale generale diretto a prevenire l'accesso dei minori a contenuti pornografici nei confronti di prestatori stabiliti in altri Stati membri;
- può invece, rispettate le condizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, e le garanzie della Carta, imporre sistemi di verifica dell'età o vietare la diffusione di informazioni su controlli stradali;
- l'operatore che controlla algoritmicamente la diffusione dei contenuti non beneficia dell'esenzione di hosting dell'articolo 14, paragrafo 1;
- l'articolo 15 non osta a un divieto mirato e automatico di diffusione di determinate informazioni.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che il principio del paese d'origine della direttiva 2000/31 non esclude in assoluto l'intervento dello Stato di destinazione, ma lo subordina a condizioni rigorose di necessità, proporzionalità e procedura. Conferma inoltre che la tutela dei minori e della dignità umana può giustificare misure incisive contro i contenuti pornografici, mentre l'hosting e il divieto di sorveglianza generale non proteggono un prestatore che svolga un ruolo attivo di controllo sui contenuti o che sia destinatario di misure mirate e tecnicamente delimitate.
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