Tribunale, Sentenza T-121/25
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 17 giugno 2026. — Asma Gharbi contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti contrattuali – Retribuzione – Diniego di concessione dell’assistenza sociale – Agenti della Commissione con sede di servizio in Lussemburgo – Fondamento giuridico del ricorso – Decisione implicita di rigetto – Obbligo di motivazione – Mancanza totale di motivazione – Regolarizzazione successiva alla presentazione del ricorso – Competenza vincolata – Responsabilità. — Causa T-121/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla il foglio paga di una neoassunta agente contrattuale della Commissione in Lussemburgo perché il diniego dell’assistenza sociale non era motivato. Rileva che la decisione esplicita adottata dopo la proposizione del ricorso non poteva sanare la carenza originaria e che, nella specie, la complessità del sistema di calcolo rendeva indispensabile una motivazione tempestiva. Respinge invece la domanda di risarcimento del danno morale, ritenendo sufficiente l’annullamento dell’atto, e condanna la Commissione alle spese.
Impugnazione del foglio paga di un’agente contrattuale della Commissione in Lussemburgo per mancato riconoscimento dell’assistenza sociale e rilievo della mancanza totale di motivazione.
La questione giuridica
Se il foglio paga che non riconosce l’assistenza sociale prevista per taluni agenti della Commissione in Lussemburgo possa essere annullato per difetto totale di motivazione, se la successiva decisione esplicita intervenuta dopo la proposizione del ricorso possa sanare il vizio, e se, in presenza di competenza vincolata dell’amministrazione, il ricorso conservi interesse all’annullamento; inoltre, se il preteso danno morale sia risarcibile autonomamente o assorbito dall’annullamento.
Principio di diritto
Il Tribunale ha affermato che il foglio paga che, per la prima volta, esprime il diniego di un vantaggio sociale dovuto a un agente contrattuale deve essere motivato in modo sufficiente già nella fase precontenziosa; una motivazione successiva, adottata dopo la proposizione del ricorso, non sana la mancanza totale di motivazione. Quando l’amministrazione opera in competenza vincolata, il difetto di motivazione non priva automaticamente il ricorso di interesse se, nel caso concreto, la complessità dei calcoli impediva all’interessata di comprendere le ragioni del diniego e quindi di esercitare efficacemente il diritto di ricorso: il foglio paga è perciò annullato. Il danno morale lamentato non dà luogo a un risarcimento autonomo se l’annullamento costituisce ristoro sufficiente.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 91, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 25, secondo comma, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione C(2015) 4907 final della Commissione, del 22 luglio 2015
- Decisione della Commissione del 22 febbraio 2017 relativa agli elementi da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’importo di riferimento e del salario sociale minimo corrispondente in Lussemburgo
- Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
Diniego di assistenza sociale a un’agente contrattuale della Commissione in Lussemburgo
La pronuncia riguarda un ricorso proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE da Asma Gharbi, agente contrattuale della Commissione con sede di servizio in Lussemburgo, avverso il foglio paga di maggio 2024 nella parte in cui non le riconosceva l’assistenza sociale prevista per taluni agenti della Commissione. La ricorrente chiedeva anche il risarcimento simbolico di un euro per danno morale.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
La ricorrente aveva assunto servizio il 16 aprile 2024 a tempo parziale nell’Ufficio Infrastrutture e logistica di Lussemburgo. Dal primo foglio paga, ricevuto il 5 maggio 2024, rilevava di non beneficiare dell’assistenza sociale istituita dalla decisione C(2015) 4907 final del 22 luglio 2015 per gli agenti la cui retribuzione netta sia inferiore a quella di un lavoratore qualificato che percepisce il salario sociale minimo lussemburghese.
La ricorrente ha presentato reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto il 10 luglio 2024. In assenza di risposta entro quattro mesi, si è formata una decisione implicita di rigetto il 10 novembre 2024. La Commissione ha poi adottato una decisione esplicita di rigetto soltanto il 19 febbraio 2025, cioè il giorno del deposito del ricorso, notificata il giorno successivo.
Normativa e meccanismo di calcolo dell’assistenza sociale
Il Tribunale ricorda che l’assistenza sociale discende dalla decisione del 2015 e che i criteri di calcolo sono stati precisati dalla decisione del 22 febbraio 2017 del direttore generale responsabile delle risorse umane e della sicurezza. Tale disciplina richiede una comparazione tra la retribuzione netta dell’agente e quella ipotetica che lo stesso percepirebbe come lavoratore soggetto al salario sociale minimo lussemburghese, tenendo conto di imposte, contributi e indennità specificamente elencati.
Fondamento del ricorso e oggetto della domanda di annullamento
In via preliminare, il Tribunale qualifica correttamente il ricorso come fondato sull’articolo 270 TFUE, nonostante la menzione iniziale degli articoli 263, 268 e 340 TFUE. Quanto all’oggetto della domanda di annullamento, precisa che il reclamo e il suo rigetto fanno parte di una procedura amministrativa complessa e che, quando il rigetto implicito non ha portata autonoma rispetto all’atto impugnato, il ricorso si considera rivolto contro l’atto originario, qui il foglio paga.
Obbligo di motivazione e impossibilità di sanatoria successiva
Il Tribunale esamina d’ufficio la violazione dell’obbligo di motivazione, qualificandola come vizio di ordine pubblico. Richiama l’articolo 296 TFUE, l’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta, l’articolo 25, secondo comma, e l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sottolineando che la motivazione deve consentire all’interessato di comprendere la decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.
Poiché il foglio paga è per sua natura privo di motivazione e la Commissione aveva adottato la decisione esplicita solo dopo la proposizione del ricorso, il Tribunale ribadisce che una totale mancanza di motivazione non può essere sanata ex post. Tale sanatoria tardiva lederebbe i diritti della difesa e l’uguaglianza delle parti, oltre a confondere le rispettive funzioni dell’amministrazione e del giudice.
Competenza vincolata della Commissione e rilevanza concreta del difetto di motivazione
Il Tribunale riconosce che, in base alla decisione del 2015 e alla decisione del 2017, la Commissione si trovava in una situazione di competenza vincolata: se la retribuzione di riferimento dell’agente risultava inferiore al salario minimo lussemburghese, l’assistenza doveva essere concessa; in caso contrario, negata.
Tuttavia, osserva che la complessità dell’esercizio di comparazione, con numerose voci da aggiungere o detrarre, impediva alla ricorrente di ricostruire da sola i calcoli e di comprendere il diniego. In tali circostanze, la mancata motivazione non era un mero vizio formale, ma incideva concretamente sul diritto a un ricorso effettivo, poiché la ricorrente non poteva verificare se la comparazione fosse stata eseguita, se i calcoli fossero corretti e se potesse eventualmente contestare la legittimità delle decisioni del 2015 e del 2017.
Dispositivo di annullamento
Alla luce di tali elementi, il Tribunale annulla il foglio paga di maggio 2024 senza esaminare gli altri motivi di ricorso. La decisione esplicita tardiva non incide sull’esito, poiché la ricorrente aveva già dovuto adire il giudice per ottenere una motivazione che avrebbe dovuto esserle fornita in fase amministrativa.
Domanda di risarcimento del danno morale
Quanto alla domanda di un euro simbolico per danno morale, il Tribunale applica il principio secondo cui l’annullamento dell’atto illegittimo costituisce, di regola, un ristoro sufficiente del danno morale, salvo prova di un pregiudizio ulteriore non integralmente compensato dall’annullamento. Poiché la ricorrente non ha fornito tale prova, la domanda risarcitoria è respinta.
Spese
In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione, sostanzialmente soccombente, è condannata alle spese.
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