Corte di giustizia, Sentenza C-346/25
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 giugno 2026. — FIBO MARKETS Limited contro J.P. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Conflitti di leggi – Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) – Legge applicabile – Contratti conclusi da consumatori – Eccezioni – Contratti finanziari differenziali (CFD) – Diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario – Processo di formazione del prezzo dei CFD – Differenza tra la forbice di tassi di cambio accettata nell’ordine impartito dal consumatore e quello dell’operazione eseguita. — Causa C-346/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso restrittivo l’eccezione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I, in una controversia tra un consumatore ceco e un intermediario cipriota relativa a un CFD eseguito in ritardo. La disciplina consumeristica sulla legge applicabile resta operante per le clausole dell’accordo quadro che regolano l’esecuzione dell’ordine, mentre l’eccezione vale solo per gli elementi che costituiscono il CFD come strumento finanziario, inclusi i meccanismi di calcolo del differenziale di prezzo. La Corte ribadisce inoltre che le eccezioni alle norme di protezione dei consumatori devono essere interpretate restrittivamente.
Interpretazione dell’eccezione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I per stabilire se, nei CFD conclusi con consumatori, rientrino nella nozione di diritti e obblighi costitutivi dello strumento finanziario anche le clausole sull’esecuzione dell’ordine e sulla formazione del prezzo.
La questione giuridica
Si chiede se l’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I) debba essere interpretato nel senso che, in un CFD concluso tra professionista e consumatore, i "diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario" comprendano anche le clausole dell’accordo quadro relative al processo di determinazione del prezzo del CFD, alla differenza tra i prezzi di riferimento per il calcolo del profitto o della perdita, nonché alle condizioni che consentono al professionista di non eseguire l’ordine o di eseguirlo a condizioni diverse da quelle accettate dal consumatore.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I va interpretato restrittivamente: nei CFD conclusi tra professionista e consumatore, sono esclusi dalla disciplina consumeristica di conflitto di leggi solo i diritti e gli obblighi che formano il CFD in quanto strumento finanziario, compresi i profili relativi alla determinazione del differenziale di prezzo e delle condizioni finanziarie di calcolo del profitto o della perdita; restano invece soggette all’articolo 6 le clausole dell’accordo quadro che disciplinano la ricezione, il trattamento, l’esecuzione o la mancata esecuzione dell’ordine del consumatore, perché attengono a un servizio finanziario e non alla struttura dello strumento finanziario.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 593/2008 (Roma I)
- Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 4, lettera d), regolamento (CE) n. 593/2008
- Considerando 23 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Considerando 25 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Considerando 26 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Considerando 28 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Considerando 30 del regolamento (CE) n. 593/2008
- Direttiva 2004/39/CE
- Articolo 4, paragrafo 1, punto 17, direttiva 2004/39/CE
- Allegato I, sezione C, direttiva 2004/39/CE
- Allegato I, sezione A, direttiva 2004/39/CE
Interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I nei CFD
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší soud (Corte suprema ceca) in una controversia tra una società cipriota di intermediazione finanziaria e un consumatore domiciliato nella Repubblica ceca. Il nodo è la legge applicabile a un rapporto contrattuale avente ad oggetto un contratto finanziario differenziale (CFD) e, in particolare, la portata dell’eccezione prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), del regolamento Roma I.
Fatti e procedimento principale
J.P., consumatore ceco, aveva concluso a distanza con FIBO Markets LTD un accordo quadro per operare sul mercato FOREX tramite la piattaforma online della società. L’accordo prevedeva la possibilità per FIBO, in caso di guasti tecnici, di non eseguire l’ordine oppure di eseguirlo a condizioni diverse, incluso un prezzo diverso da quello accettato dal cliente.
Nel caso concreto, un ordine di acquisto di 35 lotti fu eseguito con un ritardo di 16 secondi, durante i quali il tasso di cambio variò, determinando per J.P. un esito economico peggiore rispetto a quello che avrebbe ottenuto in caso di esecuzione immediata. J.P. agì in giudizio in Repubblica ceca chiedendo il pagamento del profitto che riteneva di aver perduto, quantificato in USD 8 927,90.
I giudici di merito cechi ritennero applicabile il diritto ceco sulla base dell’articolo 6 del regolamento Roma I, qualificando il rapporto come contratto concluso da consumatore, e considerarono inapplicabile l’eccezione di cui all’articolo 6, paragrafo 4, lettera d).
Questione pregiudiziale
Il giudice del rinvio chiese se i "diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario" comprendano anche:
- le regole sulla formazione del prezzo del CFD;
- il processo di determinazione del differenziale tra i prezzi di riferimento;
- le clausole che consentono al professionista di non eseguire l’ordine o di eseguirlo a condizioni diverse da quelle concordate.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama l’articolo 6 del regolamento Roma I, che disciplina i contratti conclusi da consumatori e prevede, in linea di principio, l’applicazione della legge del paese di residenza abituale del consumatore, salvo scelta di legge nei limiti della protezione inderogabile garantita da tale legge.
L’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), esclude tuttavia dall’ambito dei paragrafi 1 e 2 i diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario, nonché talune clausole relative all’emissione o offerta di valori mobiliari, purché tali attività non costituiscano una prestazione di servizi finanziari.
La Corte utilizza anche il considerando 28 del regolamento Roma I, che sottolinea la necessità di evitare che l’applicazione di leggi diverse alteri la natura degli strumenti finanziari, e il considerando 30, che rinvia alla definizione di strumenti finanziari contenuta nella direttiva 2004/39/CE. In tale direttiva, i CFD figurano nella sezione C dell’allegato I tra gli strumenti finanziari, mentre la sezione A distingue i servizi e le attività di investimento, come la ricezione e trasmissione degli ordini e l’esecuzione per conto dei clienti.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che il regolamento Roma I non definisce direttamente la nozione di strumento finanziario, ma rinvia alla direttiva 2004/39. Richiama inoltre la natura dei CFD, che sono contratti derivati regolati in contanti e finalizzati a trasferire l’esposizione alle fluttuazioni del valore di un’attività sottostante.
Sotto il profilo letterale, la formulazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), in quasi tutte le versioni linguistiche, e in particolare quella italiana, indica che l’eccezione riguarda i diritti e obblighi che "costituiscono" uno strumento finanziario, non tutti quelli semplicemente collegati a esso. Da ciò la Corte deduce che non rientrano nell’eccezione tutte le clausole connesse a un CFD, ma solo quelle che ne definiscono la struttura propria.
Sotto il profilo contestuale, la Corte sottolinea la distinzione, nella direttiva 2004/39, tra strumenti finanziari e servizi di investimento: le norme che disciplinano la ricezione, il trattamento e l’esecuzione degli ordini riguardano servizi finanziari, non la costituzione dello strumento finanziario.
Sotto il profilo teleologico, la finalità dell’eccezione è evitare che gli strumenti finanziari siano frammentati da leggi diverse, compromettendone fungibilità e natura. Tale finalità non giustifica l’estensione dell’eccezione alle clausole di un accordo quadro che governano l’esecuzione di ordini individuali tra professionista e consumatore. La Corte evidenzia anche che una lettura estensiva priverebbe il consumatore della tutela garantita dalla legge del suo Stato di residenza abituale, in contrasto con l’obiettivo protettivo dell’articolo 6.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che, in un CFD concluso tra un professionista e un consumatore, rientrano nella nozione di "diritti e obblighi che costituiscono uno strumento finanziario" i diritti e gli obblighi relativi alle condizioni finanziarie di esecuzione dell’ordine, inclusa la determinazione del differenziale tra i prezzi di riferimento per il calcolo del profitto o della perdita. Non vi rientrano, invece, le clausole dell’accordo quadro che consentono al professionista di non eseguire l’ordine o di eseguirlo a condizioni diverse da quelle inizialmente accettate dal consumatore.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori e i professionisti che offrono CFD a consumatori in altri Stati membri, la sentenza conferma che le clausole operative sull’ordine e sulla sua esecuzione possono restare soggette alla legge protettiva del paese di residenza abituale del consumatore. L’eccezione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera d), non può essere utilizzata per sottrarre alla disciplina consumeristica tutte le pattuizioni dell’accordo quadro, ma solo quelle che definiscono il CFD come strumento finanziario in senso proprio.
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