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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-412/25

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 17 June 2026. — Parkster AB v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark PARKNER – Earlier EU word mark PARKSTER – Earlier national figurative mark Parkster – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Similarity of the goods and services – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-412/25

Giurisprudenza europea62025TJ0412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dell’Unione europea ha annullato la decisione della Seconda Commissione di ricorso EUIPO che aveva escluso la similarità tra i servizi di parcheggio in classe 39 e i software/app di pagamento della sosta in classi 9 e 36. Secondo il Tribunale, in un contesto digitale in cui il pagamento del parcheggio tramite app è diffuso, sussiste un nesso complementare sufficiente a far percepire al pubblico una possibile origine comune. La domanda di riforma è stata però respinta, perché richiederebbe valutazioni non ancora compiute in sede amministrativa.

Marchio UE PARKNER: annullamento del diniego/opposizione per errata esclusione della similarità tra servizi di parcheggio e software/app per pagamento della sosta ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001

La questione giuridica

Se i servizi di classe 39 relativi alla messa a disposizione di parcheggi, garage e posti auto, nonché le informazioni connesse, siano simili ai beni e servizi anteriori di classe 9 e 36 consistenti in software, applicazioni mobili e servizi di pagamento per il pagamento delle tariffe di parcheggio, e quindi se ricorra un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001, i servizi di parcheggio e di messa a disposizione di posti auto di classe 39 possono essere simili, almeno a un grado basso, ai software, alle applicazioni mobili e ai servizi di pagamento per il pagamento delle tariffe di parcheggio di classe 9 e 36, quando tali prodotti e servizi sono specificamente destinati al pagamento della sosta: essi sono complementari perché il pagamento tramite app costituisce un’alternativa importante e il pubblico pertinente può ragionevolmente ritenere che provengano dalla stessa impresa. Ne consegue che la decisione dell’EUIPO che escludeva la similarità è viziata da errore di valutazione e va annullata; resta invece respinta la domanda di riforma perché la Corte non può sostituirsi al Board of Appeal su questioni non ancora esaminate, come la valutazione globale del rischio di confusione e la similarità dei segni.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (UE) 2017/1001

Marchio UE PARKNER: opposizione e similarità tra servizi di parcheggio e app di pagamento

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Parkster AB avverso la decisione della Seconda Commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 maggio 2025 nel procedimento di opposizione al marchio dell’Unione europea denominativo PARKNER. La controversia attiene alla portata dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 e, in particolare, alla valutazione della similarità tra servizi di parcheggio e beni/servizi digitali per il pagamento della sosta.

Fatti e procedimento amministrativo

Ühisteenused AS aveva depositato la domanda di marchio UE PARKNER per varie classi, tra cui la classe 39 relativa a servizi di parcheggio, noleggio di garage e posti auto, parcheggi aeroportuali e servizi informativi connessi. Parkster AB aveva proposto opposizione basandosi su un marchio UE anteriore PARKSTER e su un marchio figurativo svedese anteriore, entrambi relativi, tra l’altro, a software, applicazioni mobili e servizi di pagamento per il pagamento delle tariffe di parcheggio.

L’Opposition Division aveva accolto l’opposizione solo in parte, ritenendo sussistente un rischio di confusione per le classi 9 e 36, ma non per la classe 39. La Commissione di ricorso ha poi respinto l’appello dell’opponente, affermando che i servizi di classe 39 erano dissimili dai prodotti e servizi anteriori e che, pertanto, mancava comunque il rischio di confusione.

Questioni giuridiche esaminate

Il Tribunale era chiamato a stabilire se fosse corretta l’affermazione secondo cui:

  • i servizi di classe 39 del segno richiesto non sono simili ai software, alle applicazioni mobili e ai servizi di pagamento di classe 9 e 36 coperti dai marchi anteriori;
  • non vi è complementarità tra i servizi di parcheggio e gli strumenti digitali utilizzati per pagare la sosta;
  • in assenza di similarità dei prodotti/servizi, può essere esclusa la probabilità di confusione senza una valutazione globale ulteriore.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, secondo cui un marchio non può essere registrato se, per identità o similarità con un marchio anteriore e identità o similarità dei prodotti o servizi, sussiste rischio di confusione nel pubblico, compreso il rischio di associazione.

Vengono inoltre richiamati i criteri consolidati per la comparazione di beni e servizi:

  • natura, destinazione, modalità d’uso;
  • concorrenza o complementarità;
  • canali di distribuzione;
  • percezione del pubblico rilevante.

Valutazione della similarità tra i servizi

Il Tribunale osserva anzitutto che i servizi in classe 39 e i servizi anteriori di classe 9 e 36 hanno natura e finalità diverse: i primi consistono nella messa a disposizione del parcheggio o nella fornitura di informazioni ad esso relative, mentre i secondi servono al pagamento e alla gestione della sosta.

Tuttavia, il punto decisivo è la complementarità. Il Tribunale ritiene che:

  • il pagamento della sosta tramite software, applicazioni mobili e servizi di pagamento è indispensabile o, quantomeno, importante per il corretto utilizzo dei servizi di parcheggio;
  • viceversa, i servizi di parcheggio sono indispensabili o importanti per l’utilizzo dei servizi digitali di pagamento della sosta;
  • il fatto che il pagamento possa avvenire anche con altri mezzi, come cassa o parcometro, esclude l’indispensabilità assoluta ma non esclude che l’app sia un’alternativa importante.

Il Tribunale sottolinea che, nel contesto attuale, il pagamento del parcheggio via app è una modalità comune e che il modello di business in cui un operatore digitale fa da intermediario unico tra gestore degli spazi e utente finale è ormai diffuso. In tale assetto, il consumatore può percepire il fornitore dell’app anche come fornitore del servizio di parcheggio, non solo come sviluppatore del software.

Critica alla motivazione della Commissione di ricorso

La Commissione di ricorso aveva ritenuto che:

  • le imprese che offrono parcheggi non sviluppano normalmente software specializzato;
  • le imprese che offrono software/app di parcheggio non offrono normalmente parcheggi;
  • la combinazione dei servizi è solo opzionale e non necessaria.

Il Tribunale giudica erronea tale impostazione perché non considera correttamente il mercato rilevante e il modo in cui il consumatore medio percepisce i servizi connessi alla sosta. In particolare, rileva che la precisione della descrizione dei prodotti e servizi anteriori, limitati al pagamento delle tariffe di parcheggio, è decisiva: non si tratta di “qualsiasi” software, ma di software e servizi specificamente destinati al parcheggio. Perciò il richiamo, in astratto, al rischio di estendere eccessivamente la tutela dei marchi software non è pertinente nel caso concreto.

Esito sulla domanda di annullamento

Il Tribunale conclude che la Commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel negare la complementarità e, di conseguenza, la similarità, almeno in misura lieve, tra i servizi di classe 39 e i beni/servizi anteriori di classe 9 e 36. Ne deriva l’accoglimento del motivo unico di ricorso e l’annullamento della decisione impugnata.

Domanda di riforma e limiti del potere del Tribunale

Parkster AB aveva chiesto anche che il Tribunale riconoscesse direttamente l’opposizione per tutti i servizi di classe 39. Il Tribunale respinge questa richiesta: il potere di riforma ex articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 non consente di sostituire il giudizio dell’EUIPO quando la Commissione di ricorso non si è ancora pronunciata su tutti i presupposti della decisione finale. Nel caso di specie, la Commissione di ricorso aveva esaminato solo la similarità dei prodotti e servizi, senza procedere alla valutazione globale del rischio di confusione e della similarità dei segni.

Spese

Poiché EUIPO risulta soccombente, viene condannato a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Parkster AB dinanzi al Tribunale. L’interveniente Ühisteenused AS sopporta le proprie spese del procedimento dinanzi al Tribunale. Quanto alle spese del procedimento amministrativo dinanzi all’EUIPO, il Tribunale precisa che la relativa decisione spetterà alla Commissione di ricorso alla luce della sentenza.

Principio affermato

La decisione ribadisce che la similarità tra servizi di parcheggio e strumenti digitali per il pagamento della sosta può sussistere quando tali beni e servizi sono specificamente destinati allo stesso ambito funzionale e il pubblico pertinente può attribuire loro una comune origine commerciale; la complementarità non richiede un uso assolutamente indispensabile, essendo sufficiente che l’uno costituisca per l’altro un’alternativa importante o un supporto essenziale dal punto di vista del consumatore medio.

Come è indicizzato

Materiemarchio ueopposizione alla registrazionerischio di confusionesimilarità tra beni e serviziservizi di parcheggio e applicazioni di pagamento

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