Ordinanza n. 1234/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego del visto per ingresso in Italia in favore di -OMISSIS- n. 8105/2025 del 01.08.2025 emesso dal Consolato generale d’Italia Casablanca (Regno del Marocco) e notificato al ricorrente sig. -OMISSIS-, in data 04.08.2025, con cui il Consolato generale d’Italia Casablanca ha respinto il visto per mancata conferma da parte del datore di lavoro nei termini - fornire ulteriori spiegazioni - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto per ingresso in Italia per mancata conferma da parte del datore di lavoro nei termini e richiesta di ulteriori spiegazioni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per ingresso in Italia emesso dal Consolato generale d'Italia a Casablanca, deducendo i vizi dell'atto e chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il giudizio cautelare è stato trattato in camera di consiglio, con richiamo all'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la fissazione dell'udienza pubblica del 23 giugno 2026 per la trattazione del merito. Non è stata adottata una misura cautelare di sospensione del diniego, né il provvedimento impugnato è stato annullato o sospeso in questa fase. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Considerato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 55, comma 10 c.p.a.
La disposizione è stata applicata per fissare direttamente l’udienza pubblica di merito, senza adottare una distinta misura cautelare sul provvedimento impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il giudice cautelare ritiene sussistenti i presupposti previsti dall’art. 55, comma 10, c.p.a., può fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito senza adottare una distinta misura cautelare sul provvedimento impugnato.
- La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale all’accoglimento della domanda cautelare né determina, di per sé, la sospensione o l’annullamento dell’atto impugnato.
Come è indicizzato
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