Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1234/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di diniego del visto per ingresso in Italia in favore di -OMISSIS- n. 8105/2025 del 01.08.2025 emesso dal Consolato generale d’Italia Casablanca (Regno del Marocco) e notificato al ricorrente sig. -OMISSIS-, in data 04.08.2025, con cui il Consolato generale d’Italia Casablanca ha respinto il visto per mancata conferma da parte del datore di lavoro nei termini - fornire ulteriori spiegazioni - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali agli atti impugnati;

Giustizia amministrativa202509742

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del visto per ingresso in Italia per mancata conferma da parte del datore di lavoro nei termini e richiesta di ulteriori spiegazioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per ingresso in Italia emesso dal Consolato generale d'Italia a Casablanca, deducendo i vizi dell'atto e chiedendone la sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti. Il giudizio cautelare è stato trattato in camera di consiglio, con richiamo all'art. 55 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la fissazione dell'udienza pubblica del 23 giugno 2026 per la trattazione del merito. Non è stata adottata una misura cautelare di sospensione del diniego, né il provvedimento impugnato è stato annullato o sospeso in questa fase. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il TAR ha inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Considerato che sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 55, comma 10 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per fissare direttamente l’udienza pubblica di merito, senza adottare una distinta misura cautelare sul provvedimento impugnato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    Sono richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando il giudice cautelare ritiene sussistenti i presupposti previsti dall’art. 55, comma 10, c.p.a., può fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito senza adottare una distinta misura cautelare sul provvedimento impugnato.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non equivale all’accoglimento della domanda cautelare né determina, di per sé, la sospensione o l’annullamento dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieVittime del dovere e beneficiTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.