Cassazione Civile, Ordinanza n. 10965/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il procedimento. È stata inoltre disposta la compensazione delle spese, con statuizione di "nulla per le spese".
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso un decreto del Tribunale di Milano. Dalla ordinanza risulta però soltanto che, nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso. Non emergono dal testo i contenuti della controversia originaria né i motivi specifici di impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio di legittimità quando sia ritualmente presentata e rilevata dalla Corte.
- In caso di estinzione del procedimento per rinuncia, la Corte può dichiarare che nulla è dovuto per le spese, se non ravvisa ragioni per una diversa regolazione.
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