Cassazione Penale, Sentenza n. 1010/2022 del 13/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Di Giuseppe era stato condannato per appropriazione indebita aggravata (sentenza di primo grado confermata dalla Corte di Appello di Ancona il 1/12/2020: sei mesi di reclusione e 800,00 euro di multa). In sede d'appello la difesa aveva depositato memoria, cinque giorni prima della discussione, chiedendo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; la Corte territoriale non ha espressamente valutato tali richieste. Il ricorso in Cassazione contestava l'omessa pronuncia sulle attenuanti generiche e la mancata valutazione della domanda di applicazione dell'art. 131-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato quanto alla mancata valutazione della richiesta di attenuanti generiche. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite), ha osservato che il giudice di appello ha il potere-dovere di valutare i benefici o le attenuanti quando vi siano elementi che ne consentano ragionevolmente l'applicazione e quando la difesa li abbia espressamente richiesti in sede d'appello. Inoltre la Corte ha rilevato e dichiarato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato per prescrizione (reato consumato il 3/6/2013) maturata successivamente alla sentenza impugnata, e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 597, comma 5, codice di procedura penale
Disciplina la deroga al principio devolutivo in appello e attribuisce al giudice di appello un potere-dovere, in casi eccezionali, di riconoscere benefici o attenuanti d'ufficio se emergono elementi che lo giustificano; tuttavia la sua mancata esercitazione non è sempre rilevabile in Cassazione se la parte non ha sollecitato il giudice di appello
art. 131-bis, codice penale
Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; nel caso concreto la difesa aveva chiesto la sua applicazione, ma la Corte di appello non ha espresso valutazione
art. 129, codice di procedura penale
Consente alla Corte di dichiarare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione quando essa sia intervenuta successivamente alla pronuncia impugnata; in applicazione di tale norma la Cassazione ha annullato senza rinvio per estinzione del reato
Giurisprudenza: Sezioni Unite, n. 22533 del 25/10/2018 (Salerno)
Stabilisce i principi sull'ambito e i limiti del 'dovere' del giudice di appello di riconoscere attenuanti o benefici: si tratta di un potere-dovere eccezionale e discrezionale; tuttavia perché la mancata valutazione sia deducibile in Cassazione è necessario che la parte abbia sollecitato in appello il pronunciamento
artt. 163, 164, 175 e art. 133 codice penale (richiamati dalla motivazione)
Norme relative ai benefici di legge (es. sospensione condizionale, modifiche della pena) e ai criteri di valutazione delle circostanze; la loro applicazione è subordinata all'accertamento delle circostanze ex art. 133 c.p.
Massime di principio
- Se in sede di appello la difesa richiede il riconoscimento di attenuanti generiche o l'applicazione di cause di non punibilità, il giudice di appello è tenuto a esprimersi in merito: la mancata valutazione può costituire motivo di cassazione
- Il potere-dovere del giudice di appello di riconoscere attenuanti d'ufficio è eccezionale e discrezionale; tuttavia, per rendere deducibile in Cassazione la mancata valutazione, è consigliabile che la parte formuli espressamente la richiesta in appello (conclusioni o memoria depositata nei termini)
- Quando dal calcolo dei termini emerge che la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza impugnata, la Corte di Cassazione può dichiarare l'estinzione del reato ex art. 129 c.p.p. e annullare senza rinvio
- Per evitare l'annullabilità o il rischio di perdere benefici, la difesa deve tempestivamente e chiaramente sollevare tutte le istanze di attenuanti e le richieste ex art. 131-bis già in sede di appello, allegando gli elementi fattuali utili alla loro valutazione
- In situazioni analoghe, verificare sempre la data del fatto e i termini di prescrizione prima della definizione del grado d'appello: la maturazione della prescrizione può rendere irrilevanti le questioni di merito e condurre all'annullamento per estinzione del reato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 777/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 778/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 779/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 780/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 781/2022 del 13/01/2022
- Sentenza penale · 13 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 782/2022 del 13/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →