Cassazione Civile, Ordinanza n. 21705/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Nel giudizio originario il Presidente del Tribunale di Venezia aveva liquidato all'avvocato, per l'attività difensiva svolta in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato in una causa di protezione internazionale, il compenso di euro 750,00 oltre accessori. Il professionista aveva proposto opposizione chiedendo una liquidazione maggiore, pari a euro 1.629,25, deducendo di avere svolto anche attività istruttoria, in particolare il deposito di documentazione sulle fonti internazionali e sulla situazione in Italia del richiedente, nonché attività riferibili alla fase decisoria, con deposito di note conclusive. Con il primo motivo di ricorso per cassazione ha denunciato la violazione degli artt. 82 d.P.R. 115/2002 e 4, comma 5, lett. c), d.m. 55/2014, lamentando che il Tribunale, pur avendo dato atto di attività istruttorie, non le aveva considerate ai fini della liquidazione, omettendo di riconoscere la relativa fase. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 82 d.P.R. 115/2002 e 4, comma 5, lett. d), d.m. 55/2014, sostenendo che era stato illegittimamente negato anche il compenso per la fase decisoria nonostante le attività difensive compiute. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi fondati, osservando che il d.m. 55/2014 non contempla un compenso autonomo per la fase istruttoria, la quale è ricompresa nella fase di trattazione; pertanto il relativo compenso deve essere incluso nella liquidazione, indipendentemente dal concreto svolgimento della fase. Per tale ragione la sentenza è stata cassata con rinvio al Presidente del Tribunale di Venezia, o a magistrato delegato diverso da quello che aveva deciso l'istanza di liquidazione e l'opposizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'avvocato, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Presidente del Tribunale di Venezia, o ad altro magistrato da lui delegato diverso da quello che aveva pronunciato sulla liquidazione e sulla successiva opposizione, affinché riesamini la liquidazione del compenso applicando il principio secondo cui la fase istruttoria non ha autonomo compenso ma va ricompresa nella fase di trattazione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
richiamato come norma sulla liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato; la Corte la legge in coordinamento con il d.m. n. 55/2014 per riconoscere il compenso anche per attività ricomprese nella fase di trattazione
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014
la Corte afferma che la fase di trattazione include anche l'attività istruttoria, per cui il compenso deve ricomprendere anche tale fase
art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55/2014
richiamato per la fase decisoria; il ricorso lamenta il mancato riconoscimento del relativo compenso, ma la Corte decide il caso principalmente sul diverso profilo della fase istruttoria
art. 360, co. 1, n. 3, cod. proc. civ.
norma processuale posta a base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione del compenso professionale, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compenso autonomo per la fase istruttoria, poiché tale attività è ricompresa nella fase di trattazione.
- Quando il giudice liquida il compenso del difensore deve considerare, nella fase di trattazione, anche le attività istruttorie effettivamente svolte, senza escluderle per il solo fatto che non sia previsto un autonomo parametro tariffario.
- Se il giudice di merito si discosta da un orientamento consolidato sulla struttura delle fasi tariffarie e sulla loro incidenza nella liquidazione, la decisione è censurabile per violazione di legge e va cassata con rinvio.
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