Sentenza del 22/01/2016 n. 1153 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti chiedevano la revisione del classamento catastale dell'appartamento, con passaggio dalla categoria A/1, relativa alle abitazioni di tipo signorile, alla categoria A/2, relativa alle abitazioni di tipo civile. Dopo l'accoglimento del ricorso da parte della CTP, la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimo il diniego dell'Ufficio, anche in ragione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 55/01/2004, che aveva modificato la classe dell'immobile ma aveva confermato la categoria A/1. In Cassazione i ricorrenti hanno contestato la valutazione delle caratteristiche dell'immobile e la motivazione della CTR, sostenendo che non ricorressero i requisiti per la categoria A/1.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibili i motivi. La CTR aveva fondato la decisione su due autonome ragioni: il giudicato precedente e la correttezza sostanziale del classamento in base alle caratteristiche dell'immobile. I ricorrenti avevano censurato soltanto la seconda ratio, lasciando non impugnata la prima; ciò rendeva definitiva e sufficiente la motivazione fondata sul giudicato e privava di interesse le ulteriori censure. Le spese del giudizio sono state compensate in considerazione dell'esito contrastante dei precedenti gradi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142
Richiamato dai ricorrenti per sostenere che la categoria catastale dovesse essere determinata in relazione alle caratteristiche intrinseche della singola unità immobiliare.
D.M. 2 agosto 1969
Richiamato nel dibattito sui requisiti delle abitazioni di lusso e sulla classificazione catastale in categoria A/1.
D.M. 4 dicembre 1961
Invocato dai ricorrenti quale disciplina applicabile, secondo la loro prospettazione, agli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. 2 agosto 1969.
Principio delle rationes decidendi autonome
Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre.
Quando una sentenza poggia su più motivazioni autonome, è necessario impugnarle tutte; se una resta incontestata, essa può sorreggere da sola la decisione e rende inutili o inammissibili le censure rivolte alle altre.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
La parte, in sede di ricorso per cassazione, ha l'onere di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che potevano condurre, se adeguatamente considerate, ad una diversa decisione.
Il ricorso per Cassazione deve indicare in modo concreto e completo i fatti, gli atti e gli elementi decisivi, senza limitarsi a rinvii generici agli atti del processo.
Vizio di motivazione su fatto decisivo
Il vizio è configurabile soltanto quando esista un rapporto causale tra il fatto asseritamente trascurato e la decisione, tale che la sua valutazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Massime di principio
- Nel ricorso per Cassazione devono essere impugnate tutte le autonome ragioni poste a fondamento della sentenza; lasciare incontestata anche una sola ratio sufficiente può comportare l'inammissibilità delle censure sulle altre.
- Le contestazioni sul classamento catastale devono dimostrare concretamente, con riferimento alla singola unità immobiliare, perché le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche non giustifichino la categoria attribuita.
- Il giudicato formatosi su una precedente controversia può impedire di rimettere in discussione gli aspetti già definitivamente decisi, anche se la nuova domanda riguarda una diversa articolazione del classamento.
- In Cassazione non è sufficiente sostenere genericamente che la motivazione sia carente: occorre indicare quale specifico fatto decisivo sia stato omesso e spiegare come la sua considerazione avrebbe potuto modificare l'esito.
- La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti e le prove, ma verifica la correttezza giuridica della decisione e la presenza dei vizi processuali o motivazionali dedotti in modo specifico.
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