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Sentenza

Sentenza n. 1020/2026 - Salerno, Sezione 2

per la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento, in sede di trasposizione in s.g. di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: - della Determina di diniego definitivo dell'istanza di ‘Permesso di Costruire' n. 44/2022 del 15.09.2022, prot. 34435, per intervento di: “Ristrutturazione Edilizia mediante abbattimento e ricostruzione di un fabbricato rurale con cambio di destinazione d'uso da deposito a civile abitazione con ampliamento del 35% ai sensi dell'art. 6 bis, comma 1, e art. 5 della L.R. 19/09 ed in ossequio al D.L. del 17 luglio 2020 n. 77, tutto da realizzarsi in via Taurano – Foglio 3, mappale 1610, sub. 1”, emessa dal Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica del Comune di Pagani (SA) e notificata il 14.12.2022; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione dell'odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202300808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione di un fabbricato rurale, con cambio di destinazione d’uso e ampliamento

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva originariamente proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il diniego comunale del permesso di costruire, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. A seguito dell’opposizione del Comune, il ricorso straordinario doveva essere trasposto in sede giurisdizionale. Il TAR ha tuttavia rilevato che, pur essendo stato depositato l’atto di costituzione in giudizio, non risultava prodotta la prova della notificazione al Comune dell’avviso di deposito dell’atto di trasposizione. La ricorrente aveva depositato soltanto la prova della notificazione del ricorso straordinario originario e, successivamente all’udienza, l’atto di opposizione notificatole dal Comune.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 48, comma 1, c.p.a., in caso di opposizione al ricorso straordinario, il ricorrente che intenda proseguire il giudizio davanti al TAR deve depositare l’atto di costituzione entro sessanta giorni dal ricevimento dell’opposizione e, nello stesso termine, notificare alle altre parti l’avviso dell’avvenuto deposito. La notificazione del ricorso straordinario originario non sostituisce tale adempimento autonomo. L’omessa prova della notificazione dell’avviso al Comune, non costituito, determina l’inammissibilità della trasposizione. Il deposito tardivo dell’atto di opposizione non è idoneo a sanare il vizio. Il Collegio ha inoltre ritenuto applicabile, per assimilazione, il principio secondo cui la tardiva o irregolare trasposizione non consente la restituzione della controversia alla sede straordinaria, con conseguente decadenza dal ricorso straordinario. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 48, comma 1, c.p.a.

    qualora la parte nei cui confronti sia stato proposto ricorso straordinario presenti opposizione, il giudizio segue dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale se il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l’atto di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre parti

    La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale richiede, oltre al deposito tempestivo dell’atto di costituzione, la notificazione alle altre parti dell’avviso di deposito entro il medesimo termine; la mancata prova di tale notificazione comporta l’inammissibilità.

  • art. 48, comma 3, c.p.a.

    la restituzione alla sede straordinaria è possibile solo in caso di tardività dell’opposizione dei controinteressati o dell’Amministrazione resistente e non anche in caso di tardività della trasposizione da parte dell’originario ricorrente in sede straordinaria

    La restituzione degli atti alla sede straordinaria non è rimedio per la tardiva o irregolare trasposizione effettuata dal ricorrente originario; a tale violazione consegue la decadenza dal ricorso straordinario.

  • art. 10 d.P.R. 1199/1971

    La disposizione disciplina l’opposizione al ricorso straordinario e costituisce la fonte, insieme all’art. 48 c.p.a., dell’obbligo di trasposizione in sede giurisdizionale secondo le forme e i termini previsti.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha segnalato in udienza alle parti i possibili profili di inammissibilità derivanti dall’omessa prova della notificazione dell’avviso di deposito, consentendo il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione o un controinteressato propone opposizione a un ricorso straordinario, il ricorrente che intenda proseguire la controversia davanti al TAR deve, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento dell’opposizione, depositare l’atto di costituzione in giudizio e notificare alle altre parti l’avviso dell’avvenuto deposito.
  • La notificazione del ricorso straordinario originario non equivale alla notificazione dell’avviso di deposito dell’atto di trasposizione in sede giurisdizionale: sono adempimenti distinti e l’omessa notificazione dell’avviso, se non ne è fornita la prova, determina l’inammissibilità del giudizio trasposto.
  • Il deposito tardivo o successivo all’udienza dell’atto di opposizione non sana l’omessa notificazione dell’avviso di deposito dell’atto di costituzione in giudizio.
  • La restituzione della controversia alla sede straordinaria prevista dall’art. 48, comma 3, c.p.a. opera per la tardività dell’opposizione dell’amministrazione o dei controinteressati, ma non costituisce rimedio alla tardiva o irregolare trasposizione effettuata dall’originario ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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