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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26442/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da operazioni di investimento in strumenti finanziari eseguite tra il 1996 e il 2001 nell’ambito del rapporto tra un cliente e una banca-intermediaria. Il cliente aveva agito per far accertare la responsabilità della banca nella prestazione del servizio di negoziazione, deducendo violazioni degli obblighi informativi e chiedendo il risarcimento dei danni per l’acquisto di titoli ad alto rischio; la banca aveva proposto domanda riconvenzionale per un importo dovuto dal cliente. Nel corso della lunga vicenda processuale, la Corte di cassazione, con sentenza del 2011, aveva ritenuto improponibile la questione di nullità negoziale relativa alle operazioni del primo periodo, osservando che non risultava proposta nell’atto introduttivo. Successivamente il cliente aveva proposto revocazione, dichiarata inammissibile nel 2015, e quindi un ulteriore ricorso per revocazione avverso l’ordinanza del 2019. In quest’ultimo ricorso lamentava un errore di fatto revocatorio: sosteneva che la Corte avesse erroneamente ritenuto che la nullità negoziale fosse stata dedotta solo in appello, mentre essa sarebbe stata proposta già in primo grado, e comunque sarebbe stata rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Chiedeva dunque la correzione della precedente decisione per travisamento degli atti e per omessa rilevazione della nullità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che l’errore denunciato non fosse un errore di fatto revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., ma riguardasse piuttosto profili di diritto e l’interpretazione di un precedente giudicato interno formatosi sulla questione. Ha inoltre osservato che l’asserito errore era comunque riferibile alla sentenza del 2011, impugnabile nei termini, e non poteva essere recuperato attraverso un nuovo ricorso per revocazione proposto tardivamente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è richiamato come vizio denunciato dal ricorrente nella precedente impugnazione, ma la Corte osserva che la questione non poteva essere scrutinata nel merito perché non rientrava nel thema decidendum devoluto al giudice di rinvio.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l’errore revocatorio deve essere un errore di fatto, non potendo risolversi nella denuncia di violazioni di legge, errori di giudizio o errori nell’interpretazione del giudicato.

  • art. 391-bis c.p.c.

    il ricorso per revocazione della sentenza di cassazione è soggetto a termine di legge e il relativo potere si consuma decorso tale termine; non è ammessa una riproposizione tardiva per contestare la medesima statuizione.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    viene richiamato nel dispositivo per l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • artt. 12 e ss. preleggi

    sono evocati in via analogica per l’interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali, assimilata all’interpretazione delle norme giuridiche.

Massime di principio

  • L’errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c. presuppone una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non essendo configurabile quando la censura investa la valutazione giuridica della questione, la preclusione processuale o l’interpretazione del giudicato.
  • L’omessa considerazione di una questione processuale, anche se rilevabile d’ufficio, non integra di regola errore di fatto revocatorio, perché non consiste in un’erronea percezione di un dato esistente ma in una possibile omissione di esame giuridico-processuale.
  • L’erronea presupposizione o lettura del giudicato interno o esterno costituisce errore di diritto, non errore di fatto revocatorio, poiché l’interpretazione del giudicato è assimilata all’interpretazione di una regola giuridica.
  • Non è consentito utilizzare il rimedio della revocazione per rimettere in discussione, oltre i termini di legge, questioni già decise in un precedente arresto di legittimità che abbia formato giudicato interno nel medesimo procedimento.
  • Se la domanda o l’eccezione non risultano introdotte tempestivamente nel giudizio di merito, la loro deduzione successiva in appello o in rinvio resta preclusa e non può essere trasformata in un vizio revocatorio della decisione di cassazione che abbia rilevato tale preclusione.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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