Cassazione Civile, Ordinanza n. 19732/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui veniva irrogata a una società una sanzione amministrativa per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite apparecchiatura elettronica. Dopo il rigetto dell'opposizione in primo grado e dell'appello, la società proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 45, comma 4, d.lgs. n. 285/1992 sostenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 113/2015, gli autovelox devono essere sottoposti sia a taratura sia a verifica del corretto funzionamento, con conseguente invalidità della sanzione in mancanza delle relative certificazioni; con il secondo deduceva violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'onere di dimostrare il difetto di costruzione, installazione e funzionamento del dispositivo sorge solo se la pubblica amministrazione abbia previamente documentato la perfetta funzionalità dell'apparecchio mediante verifiche tecniche adeguate. La ricorrente contestava inoltre che il verbale potesse far fede privilegiata quanto al corretto funzionamento dell'apparecchio.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi e li ha ritenuti infondati. Ha ribadito che, in tema di accertamento delle violazioni dei limiti di velocità, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992, le apparecchiature devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura; in caso di contestazione dell'affidabilità dell'apparecchio, il giudice deve verificare se tali controlli siano stati effettuati. Ha precisato che, in presenza di contestazione, la pubblica amministrazione deve fornire la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento; solo allora grava sul sanzionato l'onere della prova contraria. Nel caso concreto, il giudice di merito aveva accertato, sulla base del verbale, che l'apparecchio era regolarmente omologato e corredato da certificato di taratura risalente a soli tre giorni prima dell'infrazione: ciò è stato ritenuto sufficiente a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato e quindi la sussistenza dell'elemento essenziale della fattispecie sanzionatoria. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 142, comma 8, d.lgs. n. 285/1992
È la norma violata posta a base della sanzione per superamento dei limiti di velocità.
art. 45, comma 4, d.lgs. n. 285/1992
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di verifiche tecniche dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità.
art. 45, comma 6, d.lgs. n. 285/1992
La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale di tale comma come presupposto del principio secondo cui gli apparecchi di misurazione devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: la pubblica amministrazione deve provare omologazione e taratura, e solo dopo tali elementi si sposta sul sanzionato l'onere della prova contraria.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge nei due motivi di ricorso.
art. 370, comma 1, c.p.c.
Menziionato con riferimento alla costituzione dell'intimata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di accertamento della velocità mediante apparecchi elettronici, la pubblica amministrazione deve provare, in caso di contestazione, sia l'omologazione iniziale sia la taratura periodica dello strumento; la sola omologazione non basta.
- La prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura non può essere desunta dal solo verbale di accertamento, che non fa fede privilegiata quanto all'effettiva funzionalità tecnica dell'apparecchio al momento della rilevazione.
- Se la pubblica amministrazione documenta omologazione e taratura dell'apparecchio in tempi congrui e mediante certificazioni idonee, il sanzionato sopporta l'onere di fornire prova contraria circa l'inattendibilità o il difetto di funzionamento dello strumento.
- Le verifiche di funzionalità e taratura sono richieste indipendentemente dal fatto che l'apparecchiatura operi con o senza la presenza degli agenti, ovvero mediante sistemi di autodiagnosi.
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