Ordinanza n. 89/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento di annullamento d’ufficio prot. -OMISSIS-, con il quale il Dirigente del Di-partimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha disposto l’annullamento totale della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) prot. n.-OMISSIS-, presentata per interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso dei fabbricati siti in Messina, -OMISSIS- (identificati al Foglio n. -OMISSIS-). Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluse, per quanto di ragione, gli atti dell’istruttoria e le relazioni presupposte e la comunica-zione di avvio del procedimento prot. n.-OMISSIS-. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 25\2\2026: dei seguenti ulteriori atti, meramente conseguenziali: - del provvedimento prot. n.-OMISSIS-, notificato in pari data, con cui il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici del Comune di Messina ha disposto l’annullamento in autotutela della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) prot. n. -OMISSIS-, relativa agli immobili siti in Messina, -OMISSIS-; - della nota del -OMISSIS-, con cui il Comune di Messina ha comunicato l'avvio del procedimento volto alla cessazione dell'attività turistico-ricettiva alberghiera e di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla società ricorrente presso il complesso immobiliare "-OMISSIS-"; - della nota del -OMISSIS-, con cui il Comune di Messina ha trasmesso all'A.S.P. il provvedimento di annullamento in autotutela della registrazione alimentare prot. -OMISSIS-; - ove occorra della nota con cui il Dirigente del S.U.E. ha richiesto alla società ricorrente di produrre, entro 30 giorni, integrazione documentale e dimostrazione dello Stato Legittimo dell'intero complesso immobiliare, con espressa minaccia di avvio delle procedure sanzionatorie e ripristinatorie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento d’ufficio della DIA relativa a interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di fabbricati, nonché, con motivi aggiunti, annullamento in autotutela della SCA e atti conseguenti relativi alla cessazione dell’attività ricettiva e di somministrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (società ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il dirigente del Dipartimento Servizi Tecnici del Comune di Messina ha disposto l’annullamento totale d’ufficio della DIA presentata per interventi di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso di alcuni fabbricati. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, connessi e consequenziali, inclusi gli atti istruttori, le relazioni e la comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti, la società ha contestato l’annullamento in autotutela della SCA relativa agli immobili, la comunicazione di avvio del procedimento volto alla cessazione dell’attività turistico-ricettiva alberghiera e di somministrazione, la trasmissione all’ASP del provvedimento di annullamento della registrazione alimentare e la richiesta di integrazione documentale e dimostrazione dello stato legittimo dell’intero complesso immobiliare, con prospettazione di future procedure sanzionatorie e ripristinatorie. L’ordinanza non espone analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti e si limita a rilevare che le questioni necessitano di approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza e ha accolto l’istanza cautelare. Considerato che le questioni richiedono un approfondimento non compatibile con la cognizione sommaria propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione esistente fino alla decisione di merito e ha sospeso l’efficacia dei provvedimenti impugnati. È stata fissata l’udienza pubblica di merito al 30 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l’istanza e sospeso l’efficacia degli atti impugnati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando le questioni dedotte in un ricorso amministrativo richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, il giudice può sospendere l’efficacia degli atti impugnati per mantenere integra la situazione di fatto e di diritto fino alla definizione del merito, mediante bilanciamento degli interessi contrapposti.
- L’accoglimento della tutela cautelare può essere fondato sull’esigenza di preservare la res adhuc integra in attesa dell’approfondimento collegiale di merito, anche quando l’ordinanza non definisce anticipatamente i singoli vizi di legittimità dedotti.
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