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Sentenza

Sentenza n. 1934/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento ove impugnabile, della mozione di sfiducia costruttiva presentata al protocollo della Comunità Montana del Taburno in data 17 dicembre 2025; della nota prot. 7921 del 31.12.2025, inviata alla Comunità Montana del Taburno, con cui il Sindaco del Comune di Vitulano comunica alla Comunità del Taburno che la delega rilasciata al consigliere comunale Angelamaria Castaldo (ricorrente) “per rappresentare questo ente alla Comunità Montana … è sospesa fino a nuova disposizione”, e che “a far data da oggi l’unico legittimato a rappresentare il Comune di Vitulano presso la Comunità Montana del Taburno è lo scrivente”; dell'eventuale provvedimento implicito di sospensione della ricorrente, così come di un eventuale provvedimento di sospensione a monte, mai comunicato alla ricorrente; del decreto prot. 3741 del 16 gennaio 2026 con cui il Prefetto di Benevento ha disposto la nomina della Dott.ssa Michela Falzarano, funzionario economico-finanziario in servizio presso la Prefettura di Benevento, quale commissario ad acta per la convocazione del Consiglio Generale della Comunità Montana del Taburno, ponendo all'ordine del giorno la discussione della mozione di sfiducia costruttiva presentata il 17.12.2025.

Giustizia amministrativa202600858

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mozione di sfiducia costruttiva, sospensione della delega comunale a rappresentare l'ente nella Comunità Montana e decreto prefettizio di nomina di un commissario ad acta per la convocazione del Consiglio Generale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, consigliera comunale delegata dal Sindaco a rappresentare il Comune presso il Consiglio Generale della Comunità Montana del Taburno, ha impugnato la mozione di sfiducia costruttiva sottoscritta dal Sindaco, la nota con cui quest'ultimo aveva comunicato la sospensione della delega e il decreto prefettizio di nomina di un commissario ad acta per la convocazione del Consiglio Generale. Con i primi quattro motivi ha sostenuto che il Sindaco, dopo il conferimento della delega, non fosse più legittimato a sottoscrivere la mozione; che la nota di sospensione fosse priva di sottoscrizione, protocollo e pubblicazione; che la sospensione, indeterminata e non assistita da comunicazione di avvio del procedimento e adeguata motivazione, fosse illegittima; e che gli atti fossero viziati da sviamento di potere, in quanto diretti ad alterare la maggioranza della Comunità Montana. Con il quinto motivo ha contestato il potere del Prefetto di intervenire in via sostitutiva e di nominare un commissario ad acta, sostenendo che tale potere spettasse alla Regione Campania.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la delega conferita dal Sindaco, in assenza di una diversa disciplina regionale o statutaria sulla natura, durata e formalità, fosse un atto amministrativo revocabile in qualsiasi momento, anche temporaneamente e tacitamente o implicitamente. La sottoscrizione personale della mozione di sfiducia da parte del Sindaco costituisce comportamento concludente incompatibile con la prosecuzione della rappresentanza del delegato per quello specifico affare e integra revoca o sospensione della delega, consentendo al titolare del potere di riappropriarsi della funzione originaria. La nota del 31 dicembre 2025 è stata ritenuta riconducibile alla volontà sindacale, essendo stata acquisita al protocollo della Comunità Montana, senza necessità di pubblicazione all'Albo Pretorio. La sospensione della delega, in ragione del carattere fiduciario del rapporto, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento né l'indicazione espressa di un termine finale ai sensi dell'art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990; anche la motivazione può essere attenuata e desunta da atti e comportamenti rivelatori della rottura del rapporto fiduciario. Il dedotto sviamento non è stato ravvisato, poiché il diverso orientamento politico del Sindaco e la formazione delle maggioranze rientrano nella fisiologica dinamica democratica e nell'ampia discrezionalità politica del delegante. Quanto al decreto prefettizio, il TAR ha ritenuto applicabile alle Comunità Montane l'art. 39, comma 5, d.lgs. 267/2000, che attribuisce al Prefetto il potere di provvedere alla convocazione del consiglio in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, previa diffida. Le Comunità Montane sono infatti classificate come unioni di comuni dall'art. 27, comma 1, e ad esse si applicano, in quanto compatibili, i principi dell'ordinamento comunale ai sensi dell'art. 32, comma 4, d.lgs. 267/2000. Né la legge regionale campana né lo Statuto prevedono una diversa potestà sostitutiva regionale o escludono l'intervento prefettizio. Le spese sono state compensate per la peculiarità e novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 9 l.r. Campania 30 settembre 2008, n. 12

    Il consiglio generale è composto dai sindaci dei comuni partecipanti o da loro delegati, scelti dai sindaci tra gli assessori e i consiglieri dei rispettivi comuni.

    La disposizione consente la rappresentanza del Comune nel Consiglio Generale tramite un delegato, ma, in assenza di una disciplina diversa, non priva il Sindaco della titolarità originaria del potere né gli impedisce di esercitarlo personalmente.

  • art. 30-bis dello Statuto della Comunità Montana del Taburno

    Prevede la mozione di sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Comunità Montana; la controversia riguardava la legittimazione del Sindaco a sottoscriverla dopo il conferimento della delega.

  • art. 21-quater, comma 2, l. 241/1990

    L'obbligo di indicare il termine finale della sospensione non è stato ritenuto applicabile alla sospensione o revoca della delega fiduciaria, soggetta a una disciplina speciale desunta dalla natura del rapporto.

  • art. 22 c.p.a.

    Il patrocinio di avvocato nel processo amministrativo è obbligatorio; una memoria sottoscritta dal Sindaco e dal Segretario comunale, priva di patrocinio, non costituisce valido atto processuale né costituzione in giudizio.

  • art. 39, comma 5, d.lgs. 267/2000

    In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

    La disposizione costituisce rimedio sostitutivo applicabile anche alla convocazione del Consiglio Generale di una Comunità Montana, quando l'inerzia dell'organo competente determini una paralisi istituzionale.

  • art. 27, comma 1, d.lgs. 267/2000

    Classifica le Comunità Montane come unioni di comuni, consentendo l'applicazione della disciplina compatibile prevista per tali enti.

  • art. 32, comma 4, d.lgs. 267/2000

    I principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.

    Rende applicabili alle Comunità Montane, in quanto unioni di comuni e in assenza di deroghe, i principi dell'ordinamento comunale, comprese le disposizioni sulla funzionalità degli organi collegiali.

  • art. 18, comma 4, dello Statuto della Comunità Montana del Taburno

    La convocazione delle sessioni straordinarie del Consiglio Generale abbia luogo, tra le altre ipotesi, per determinazione del Prefetto nei casi previsti dalla Legge.

    La previsione statutaria non esclude, ma conferma, la convocazione prefettizia nei casi previsti dalla legge, tra cui quello disciplinato dall'art. 39, comma 5, d.lgs. 267/2000.

Massime di principio

  • In assenza di una diversa disciplina legislativa o statutaria sulla natura, durata e formalità della delega conferita dal Sindaco a un consigliere comunale per rappresentare il Comune presso un ente associativo, la delega conserva natura fiduciaria e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento, anche temporaneamente e implicitamente.
  • Il titolare originario del potere delegato non perde la propria competenza per effetto della delega: quando esercita personalmente la funzione, il suo comportamento costituisce actus contrarius e rende incompatibile, per lo specifico affare, la prosecuzione della rappresentanza da parte del delegato.
  • La revoca o sospensione di una delega fiduciaria conferita a un consigliere comunale non è necessariamente soggetta alle garanzie procedimentali previste per la generalità dei provvedimenti amministrativi; non sono richieste, in particolare, la comunicazione di avvio del procedimento e l'indicazione espressa di un termine finale, mentre la motivazione può essere attenuata e desunta da atti o comportamenti comprovanti la rottura del rapporto fiduciario.
  • La nota con cui il Sindaco comunica la sospensione della delega può essere ritenuta formalmente valida quando sia inequivocabilmente riconducibile alla sua volontà e sia stata acquisita al protocollo dell'ente destinatario; non è necessaria la pubblicazione all'Albo Pretorio se non si tratta di una determinazione comunale soggetta a tale formalità.
  • In caso di inerzia dell'organo competente a convocare il Consiglio Generale di una Comunità Montana, il Prefetto può esercitare il potere sostitutivo previsto dall'art. 39, comma 5, d.lgs. 267/2000, previa diffida, in applicazione dei principi dell'ordinamento comunale alle Comunità Montane qualificate come unioni di comuni, salvo diversa disciplina regionale o statutaria.
  • Il mero mutamento dell'orientamento politico del Sindaco e la sua incidenza sulla formazione delle maggioranze non integrano sviamento di potere nell'esercizio della facoltà di revocare o sospendere una delega fiduciaria, trattandosi di dinamiche connesse all'indirizzo politico e ai rapporti fiduciari.

Come è indicizzato

MaterieOrgani degli enti localiRegioni e rapporti tra livelli di governoResponsabile del procedimento e competenzaDecisione e riti speciali
RamiEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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