Cassazione Civile, Ordinanza n. 15823/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'adesione del condominio resistente. Ritenuta la rinuncia conforme all'art. 390 c.p.c., ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese processuali in ragione dell'adesione del controricorrente alla rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso un decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per il pagamento di euro 8.744,84 a titolo di oneri condominiali. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, cui il condominio resistente ha aderito. La Corte ha verificato che la rinuncia fosse conforme ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c. e, preso atto dell'accettazione della controparte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio senza statuire sulle spese.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se conforme ai requisiti di legge ed accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo quando rispetta le prescrizioni formali previste dall'art. 390 c.p.c. ed è accettata dalla parte resistente costituita.
- Quando il controricorrente aderisce alla rinuncia al ricorso, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese.
- L'estinzione per rinuncia travolge la prosecuzione del giudizio di legittimità, rendendo superflua ogni valutazione nel merito delle censure proposte.
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