Cassazione Penale, Sentenza n. 36759/2024 del 02/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per omessa motivazione in relazione alla confisca della pistola scacciacani; sosteneva che la motivazione sintetica propria del patteggiamento non può estendersi alle statuizioni esterne all'accordo, e che la confisca, trattandosi di misura che incide sul patrimonio, richiedeva un specifico e argomentato costrutto motivazionale per giustificare l'esercizio del potere discrezionale del giudice.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il porto senza giustificato motivo della pistola scacciacani (senza tappo rosso) integri il reato/contravvenzione previsto dalla legge n. 110/1975 e che, ai sensi dell'art. 240 c.p., la confisca di tali cose sia obbligatoria. Essendo la confisca conseguenza di legge del riconoscimento del reato contestato (e non una misura meramente discrezionale), non sussisteva un obbligo di ampia motivazione oltre all'indicazione del presupposto legislativo; la confisca e la distruzione della pistola sono state quindi confermate. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. Si segnala che il Procuratore generale aveva proposto, nella requisitoria, l'annullamento limitatamente alla confisca/distruzione, ma la Corte non ha accolto tale richiesta.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Consente l'applicazione della pena mediante patteggiamento con motivazione sintetica; tuttavia, nel caso di misure previste dalla legge come conseguenza del reato (es. confisca obbligatoria), la sinteticità non esonera il giudice dall'indicare il presupposto legale della confisca.
art. 445, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede che con la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 si possa disporre la confisca nei casi previsti dall'art. 240 c.p.; consente quindi l'adozione di misure di confisca anche nell'ambito del patteggiamento.
art. 240 cod. pen., secondo comma n. 2
Stabilisce l'obbligo di confisca delle cose il porto delle quali costituisce reato; la Corte ha interpretato che la pistola scacciacani senza tappo rosso rientra in tale categoria, rendendo la confisca un effetto di legge non soggetto a motivazione discrezionale estesa.
legge 18 aprile 1975 n. 110, art. 4, comma 2 e art. 5
Il porto fuori dalla propria abitazione di pistole scacciacani che esplodono cartucce a salve e prive del tappo rosso integra la contravvenzione prevista; la Corte ha richiamato tali disposizioni per qualificare giuridicamente il fatto e giustificare la confisca obbligatoria.
d.lgs. 26 ottobre 2010 n. 204, art. 5
Modifica e integra la disciplina sulla circolazione e porto di strumenti simil-arma; è stata richiamata per consolidare la nozione di illecito relativo alle pistole scacciacani prive dei requisiti di sicurezza.
Massime di principio
- Quando la legge prevede la confisca obbligatoria (art. 240 c.p.) per cose il cui porto costituisce reato, nel patteggiamento la motivazione del giudice può limitarsi ad evidenziare il presupposto legale: non è richiesto un articolato scrutinio motivazionale come nei casi di confisca discrezionale.
- Se la confisca è invece facoltativa il giudice deve motivare specificamente l'esercizio del potere discrezionale e le ragioni che giustificano la misura patrimoniale.
- In sede di impugnazione la difesa ha maggiori possibilità di successo solo se dimostra che il presupposto legale della confisca non sussiste (p.es. errore nella qualificazione del bene o nella ricostruzione fattuale) oppure che la confisca è stata disposta in modo discrezionale senza adeguata motivazione.
- Il porto di pistole scacciacani prive del tappo rosso può essere qualificato come illecito e quindi essere oggetto di confisca, avendo la caratteristica di essere trasformabile in arma e presentare pericolosità intrinseca.
- Nel patteggiamento le statuizioni accessorie che derivano automaticamente dalla qualificazione giuridica del fatto sono più difficili da impugnare salvo errori di diritto o di fatto nella ricostruzione della fattispecie.
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