Sentenza n. 336/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento - dell’atto dirigenziale n. 1277 del 20 dicembre 2022 del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia di approvazione dei verbali e delle graduatorie e di nomina dei vincitori, come risultanti in ultimo dal verbale n. 11 della seduta della Commissione del 7 dicembre 2022, del concorso pubblico l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 unità di categoria D, per il profilo “Specialista Amministrativo” ruolo “Auditing e Controllo”, Bando n. 1 area “Professionista specialista Amministrativo”, pubblicato sul BURP del 22 dicembre 2022; - per quanto di ragione, dell''Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 21 dicembre 2022, laddove si rende nota l''approvazione della suddetta graduatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di approvazione dei verbali e della graduatoria definitiva, nomina dei vincitori e avviso di pubblicazione della graduatoria, nonché art. 7 del bando nella parte relativa alla valutazione dei titoli aggiuntivi
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, partecipante a un concorso per sei posti a tempo indeterminato di categoria D, profilo Specialista Amministrativo – Auditing e Controllo, aveva dichiarato quale titolo di accesso un diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche. La graduatoria le aveva attribuito 22,875 punti, senza riconoscere 1,5 punti per il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico. Con un unico articolato motivo ha dedotto la violazione dell’art. 1 l. 241/1990, dell’art. 1 d.P.R. 487/1994, della disciplina ministeriale sull’equiparazione dei titoli di studio, del d.m. 270/2004 e del d.i. 9 luglio 2009, nonché degli artt. 3 e 97 Cost. Ha denunciato inoltre eccesso di potere per erroneità del presupposto, manifesta ingiustizia, disparità di trattamento, illogicità, irragionevolezza, carenza di istruttoria, travisamento e sviamento. In particolare, ha contestato l’art. 7 del bando nella parte in cui consentiva il punteggio aggiuntivo per una laurea ulteriore, ma escludeva il diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale a ciclo unico quando il medesimo titolo fosse stato indicato come requisito di accesso, benché il requisito minimo fosse costituito dalla laurea triennale. Ha chiesto l’attribuzione dei 1,5 punti e del punteggio complessivo di 24,375, con conseguente modifica della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato, nei limiti dell’interesse della ricorrente, l’art. 7 del bando, la graduatoria finale, gli atti regionali e i verbali della commissione nella parte in cui non avevano considerato il diploma di laurea vecchio ordinamento in Scienze Politiche quale titolo aggiuntivo. Il Collegio ha ritenuto che il bando ammettesse alternativamente la laurea triennale, la laurea magistrale, la laurea specialistica o il diploma di laurea vecchio ordinamento, ma disciplinasse irragionevolmente la valutazione dei titoli ulteriori, escludendo il titolo vecchio ordinamento a ciclo unico quando utilizzato per l’ammissione. Poiché il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale costituiscono titoli superiori rispetto alla laurea triennale, la loro esclusione dalla valutazione aggiuntiva determinava un’illogica disparità di trattamento tra candidati con percorsi formativi diversi. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non è stato ritenuto applicabile, poiché la lex specialis impediva comunque alla candidata di far valere il titolo superiore come titolo aggiuntivo rispetto a quello di accesso. È stato quindi riconosciuto il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti, ferma restando ogni ulteriore determinazione dell’amministrazione sulla graduatoria. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi generali dell’azione amministrativa; il giudice accoglie la censura sostanziale di irragionevole valutazione dei titoli.
art. 1 d.P.R. 487/1994
Richiamato dalla ricorrente nell’ambito della disciplina generale dei concorsi pubblici.
d.m. 22 ottobre 2004, n. 270, art. 3, commi 4 e 6
La laurea di primo livello mira ad assicurare una padronanza generale di metodi e contenuti scientifici, mentre la laurea magistrale mira a fornire una formazione avanzata per attività di elevata qualificazione; tale differenza conferma la superiorità del titolo magistrale o vecchio ordinamento rispetto alla laurea triennale.
circolare del Ministro della Funzione pubblica n. 6350 del 27 dicembre 2000
Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l’accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l’accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall’art. 3 del citato regolamento ministeriale.
È utilizzata per ricostruire l’equiparazione del diploma di laurea vecchio ordinamento al titolo di primo livello quale requisito di accesso, senza escluderne la superiore consistenza formativa ai fini della valutazione aggiuntiva quando il requisito minimo è la laurea triennale.
art. 7 del bando di concorso
È annullato nella parte in cui esclude dalla valutazione come titolo aggiuntivo il diploma di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico utilizzato come titolo di accesso, nonostante il requisito minimo fosse la laurea triennale.
artt. 3 e 97 Cost.
Richiamati in relazione ai principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento, ritenuti compromessi dalla disparità di trattamento nella valutazione dei titoli di studio.
Massime di principio
- Quando un bando di concorso individua nella laurea triennale il requisito minimo di accesso e ammette anche lauree magistrali, specialistiche o diplomi di laurea vecchio ordinamento a ciclo unico, questi ultimi devono essere valutabili come titoli aggiuntivi, anche se utilizzati dal candidato per l’ammissione, perché costituiscono titoli superiori rispetto al requisito minimo.
- È irragionevole e discriminatorio attribuire il punteggio aggiuntivo soltanto ai candidati che possiedono separatamente laurea triennale e laurea magistrale, escludendo i candidati in possesso di un diploma di laurea vecchio ordinamento o di una laurea magistrale a ciclo unico, quando il percorso unitario è sostanzialmente superiore alla sola laurea triennale richiesta per l’accesso.
- Il principio di autoresponsabilità nella compilazione della domanda non può impedire il riconoscimento del titolo superiore quando la lex specialis, per come formulata, non consente al candidato di indicare quel titolo sia come requisito di accesso sia come titolo aggiuntivo.
- La valutazione dei titoli nei concorsi pubblici deve rispettare i principi di ragionevolezza, imparzialità e parità di trattamento, considerando la diversa durata, struttura e finalità dei percorsi formativi.
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