Cassazione Civile, Ordinanza n. 34190/2024 del 23/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la riliquidazione della quota B di una pensione ENPALS spettante a un lavoratore dello spettacolo, con decorrenza dal 1° gennaio 1993, sulla base della retribuzione effettivamente percepita anche se superiore al massimale. Il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo, ma la Corte d’appello aveva accolto solo parzialmente l’appello dell’ente previdenziale, dichiarando la decadenza ex art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970 per i ratei anteriori al 24 ottobre 2015 e ritenendo, nel merito, che per la quota B non operasse il massimale previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, dovendosi applicare l’art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997. L’ente ricorre per cassazione denunciando violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che il limite retributivo pensionabile continua a valere anche per la quota B e che la norma invocata dalla Corte territoriale disciplina solo le aliquote di rendimento; il resistente eccepisce anche in sede di legittimità l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso e deduce la formazione di un giudicato interno su alcuni capi della decisione di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità sollevata dal resistente, ritenendo che non si fosse formato giudicato interno sulla questione del massimale pensionabile, perché il motivo di ricorso investiva in radice la soluzione adottata dalla Corte d’appello. Nel merito ha accolto il ricorso, aderendo all’orientamento già consolidato secondo cui, per la determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo, continua ad applicarsi il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile di cui all’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dall’art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997, limite non abrogato né espressamente né per incompatibilità dall’art. 4, comma 8, del medesimo decreto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà uniformarsi al principio affermato e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971
costituisce il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile anche per la determinazione della quota B delle pensioni dei lavoratori dello spettacolo; non risulta abrogato dai successivi interventi legislativi.
art. 47, ultimo comma, d.P.R. n. 639/1970
norma posta a fondamento dell’eccezione di decadenza, accolta dalla Corte territoriale limitatamente ai ratei successivi al 24/10/2015.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
norma introduttiva della disciplina di decadenza richiamata dalla Corte d’appello.
art. 4, comma 8, d.lgs. n. 182/1997
non elimina il massimale retributivo pensionabile; disciplina le aliquote di rendimento, ma non sostituisce il limite previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971.
art. 1, comma 10, d.lgs. n. 182/1997
modifica il limite retributivo, ma non nel senso di abolirlo.
art. 1, comma 11, d.lgs. n. 182/1997
è applicabile solo ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996 e a chi abbia optato per il sistema contributivo; non rileva nel caso concreto secondo la tesi del ricorrente.
art. 13, lett. a), d.lgs. n. 503/1992
definisce la quota A della pensione, relativa alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993.
art. 13, lett. b), d.lgs. n. 503/1992
definisce la quota B della pensione, relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per aderire per relationem alla motivazione del precedente conforme.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato interno non si forma sulle singole affermazioni in diritto isolate dalla decisione, ma sull’unità minima di decisione costituita dal fatto sussunto in una norma e dal relativo effetto giuridico; se il motivo investe la regola applicata al nucleo decisorio, la questione resta devoluta.
- Nella determinazione della quota B dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dello spettacolo, il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile previsto dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971 permane applicabile, salvo espressa abrogazione o incompatibilità non ravvisabile nel d.lgs. n. 182/1997.
- La disciplina sopravvenuta che interviene sulle aliquote di rendimento o sulla struttura del calcolo pensionistico non comporta, di per sé, l’eliminazione del massimale retributivo pensionabile se tale risultato non emerge in modo espresso o inequivoco dal testo normativo.
- Quando la Corte di cassazione reputa consolidato un orientamento, può richiamarne la motivazione conforme e decidere in continuità senza ulteriori svolgimenti argomentativi, specie se le precedenti pronunce risultano recenti e univoche.
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