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Sentenza

Sentenza n. 4162/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 636/2025 pubblicata in data 18/02/2025, resa dal Tribunale di Milano – sez. Lavoro, nel giudizio R.G. 10522/2024, notificata all’Amministrazione in data 04/03/2025 e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202503611

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 636/2025, che aveva condannato il Ministero al pagamento della retribuzione professionale docenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 636/2025, notificata al Ministero il 4 marzo 2025 e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto alla ricorrente la somma lorda di € 997,92, a titolo di retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL 2001, per attività svolte negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La ricorrente ha chiesto anche la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da ritardo e la nomina di un commissario ad acta. In via preliminare, il Collegio ha esaminato la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di sottoscrizione digitale nel deposito: la ricorrente ha chiarito che il formato P7M CADES non consente la visualizzazione della firma e ha dimostrato che l'atto notificato al Ministero era regolarmente firmato. Ha inoltre prodotto una successiva copia firmata in formato PADES. Nel merito, la ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero, che si è costituito con comparsa di mero stile senza contestare la mancata esecuzione né fornire informazioni sull'iter di pagamento.

La decisione

Il TAR ha superato la questione di inammissibilità, ritenendo comprovata la provenienza dell'atto e la validità della sottoscrizione digitale apposta nel formato P7M CADES; in ogni caso, la successiva produzione di una copia firmata in formato PADES ha rimosso gli eventuali profili di irregolarità. Ha quindi ritenuto ammissibile e fondato il ricorso, rilevando che erano stati prodotti la copia asseverata della sentenza da eseguire e l'attestazione del passaggio in giudicato, nonché dimostrata la notifica del titolo esecutivo al Ministero. Il ricorso è stato considerato tempestivo, in quanto proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché la mancata esecuzione era incontestata e non risultavano contestati né l'an né il quantum del credito, il TAR ha ordinato al Ministero di pagare entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza € 997,92, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al pagamento effettivo. Ha escluso le spese di precetto, perché attinenti all'esecuzione forzata e non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza e precisando che l'incarico non dà luogo a compenso. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo sufficiente il riconoscimento degli interessi legali per assicurare la piena tutela della posizione azionata. Ha respinto anche la domanda risarcitoria, perché generica e priva di prova. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    per l’ottemperanza della sentenza

    Consente di agire per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato, nominato il commissario ad acta per l'ulteriore inottemperanza e respinto le domande di penalità di mora e risarcimento.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata riconosciuta poiché il pagamento degli interessi legali sulla somma capitale è stato ritenuto sufficiente a garantire la tutela effettiva.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo all'amministrazione.

  • art. 7 CCNL 2001

    retribuzione professionale docenti

    Costituisce il titolo sostanziale del credito riconosciuto dalla sentenza civile posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, la produzione della sentenza munita dell'attestazione di passaggio in giudicato e la prova della sua notificazione all'amministrazione consentono di verificare il titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
  • La sottoscrizione digitale apposta su un atto processuale nel formato P7M CADES è valida anche se non risulta visualizzabile nel documento depositato, quando sia dimostrata la regolare apposizione della firma sull'atto notificato alla controparte; l'eventuale irregolarità del deposito può comunque essere rimossa mediante successiva produzione dell'atto firmato in formato PADES.
  • Quando l'amministrazione non contesta l'an e il quantum di un credito risultante dal giudicato e non dimostra di avervi dato esecuzione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento della somma dovuta, oltre agli interessi legali fino all'effettivo soddisfacimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza, le spese di precetto, riferibili al procedimento di esecuzione forzata, non sono funzionali all'introduzione del giudizio e non possono essere poste a carico dell'amministrazione come spese dell'ottemperanza.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta per l'eventuale ulteriore inottemperanza successiva al termine assegnato all'amministrazione, con fissazione di un termine ulteriore per l'esecuzione e senza liquidazione di compenso quando l'incarico costituisce adempimento connesso ai doveri d'istituto.
  • La domanda di penalità di mora può essere respinta quando, in relazione alle concrete circostanze del caso, il riconoscimento degli interessi legali sulla somma capitale sia ritenuto sufficiente a garantire la piena ed efficace tutela della posizione azionata; la domanda risarcitoria per il ritardo deve invece essere supportata da allegazioni specifiche e da prova del danno.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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