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Sentenza

Sentenza del 28/10/2020 n. 3237 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Estratto di ruolo - Effettiva conoscenza - Decorrenza termini per l'impugnazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugna cartelle di pagamento avvalendosi dell'estratto di ruolo e sostiene che la notifica formale delle cartelle fosse nulla o inesistente. La questione è se i termini per impugnare debbano decorrere dalla formale notifica prevista dalla legge oppure dalla effettiva conoscenza della pretesa impositiva conseguita attraverso altri mezzi (estratto di ruolo).

La decisione

La Corte ha ritenuto che, se la piena conoscenza della pretesa impositiva è stata acquisita dal contribuente non mediante la formale comunicazione prevista dalla legge ma per altra via (qui, l'estratto di ruolo), i termini per l'impugnazione decorrono dalla effettiva conoscenza dell'atto. Pertanto, anche ammettendo la nullità o inesistenza della notifica formale, ciò non comporta automaticamente la nullità della cartella o della pretesa tributaria. Inoltre, nel caso di specie il contribuente non ha denunciato un vizio proprio delle cartelle di pagamento impugnate tramite l'estratto di ruolo; di conseguenza le cartelle sono rimaste legittime e consolidate nel loro contenuto. L'impugnazione del contribuente è pertanto respinta.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/73

    Riguarda la notifica degli atti della riscossione; la corte ha interpretato la normativa in combinato con il principio dell'effettiva conoscenza, ritenendo che i termini processuali possano decorrere dall'effettiva conoscenza dell'atto anche in assenza di corretta notifica formale

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato in relazione alle modalità di notificazione e agli effetti della conoscenza dell'atto; utilizzato per valutare decorrenza termini e valore probatorio della conoscenza effettiva

  • art. 148 c.p.c.

    Richiama principi processuali relativi alla notificazione e alla decorrenza dei termini; interpretato in senso conforme all'effettiva conoscenza quale momento iniziale per le impugnazioni

  • art. 149 c.p.c.

    Collegato alle garanzie procedurali della notificazione; la valutazione della corte enfatizza l'efficacia dell'effettiva conoscenza rispetto alla mera nullità formale della notifica

  • artt. 7, 8 e 14 della l. 890/82

    Norme sulla riscossione e sugli effetti degli atti esecutivi; la corte le ha richiamate per confermare che la conoscenza effettiva dell'estratto di ruolo può far decorrere i termini e non determina per sé la nullità della pretesa tributaria

Massime di principio

  • La decorrenza dei termini per impugnare una cartella di pagamento può partire dall'effettiva conoscenza dell'atto anche se la notifica formale prevista dalla legge è carente o nulla.
  • La nullità o inesistenza della notifica formale non implica automaticamente la nullità della cartella o della pretesa tributaria quando il contribuente ha comunque avuto piena conoscenza dell'atto.
  • Impugnando tramite estratto di ruolo, il contribuente deve comunque denunciare vizi propri inerenti alla cartella di pagamento; altrimenti la cartella resta legittima e consolidata.
  • Per tutelarsi è essenziale provare quando il contribuente ha effettivamente conosciuto l'atto: la data di effettiva conoscenza è determinante per il calcolo dei termini.
  • In situazioni simili, se si contesta solo la modalità di notifica, è preferibile contestare anche il contenuto o altri vizi intrinseci della cartella per evitare che l'atto si consolidi a favore dell'amministrazione.

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