Cassazione Civile, Ordinanza n. 15251/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguarda la responsabilità della banca trattaria nell'ambito della negoziazione e compensazione di un assegno, con specifico riferimento alla verifica dell'identità del prenditore/giratario e alla dedotta divergenza nominativa tra il cliente della banca girataria e il beneficiario del titolo. La corte di merito aveva ritenuto sussistente un adeguato quadro probatorio circa l'identificazione del prenditore e aveva escluso la decisività di alcune circostanze addotte dall'assicurazione. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: il quarto è stato ritenuto inammissibile perché fondato su circostanze già escluse come non decisive e generiche, non attinenti alla responsabilità della banca trattaria in sede di stanza di compensazione; il quinto è stato ritenuto infondato perché la prosecuzione del giudizio in appello era comunque riconducibile all'iniziativa dell'assicurazione e l'altro istituto bancario aveva partecipato al processo quale litisconsorte per effetto della domanda di manleva, con conseguente inevitabilità di una condanna verso entrambe in caso di soccombenza. Dalla parte motivazionale emerge anche che la Corte ha valorizzato la non contestazione del fatto identificativo del cliente della banca girataria e la sufficiente intensità della diligenza professionale richiesta al banchiere trattario nel controllo dell'identità del prenditore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo inammissibile il quarto motivo e infondato il quinto, e confermando il giudizio di merito sulla sufficienza degli elementi probatori relativi all'identità del prenditore e sulla correttezza della valutazione di responsabilità della banca trattaria. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
"dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
in caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, secondo la disciplina del raddoppio.
art. 13, co. 1-bis, d.P.R. 115/2002
"a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13"
costituisce il parametro di riferimento per determinare l'importo ulteriore dovuto in caso di rigetto del ricorso.
L. 228/2012
"come modificato dalla l. 228/12"
ha modificato la disciplina del contributo unificato richiamata dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di responsabilità della banca nella circolazione e compensazione degli assegni, la verifica dell'identità del prenditore va valutata alla luce della diligenza professionale esigibile dall'operatore bancario, tenendo conto delle circostanze concrete emerse in giudizio.
- La mancata emersione in giudizio di elementi idonei a provare una reale divergenza nominativa, unitamente alla non contestazione del fatto identificativo del cliente della banca girataria, può integrare un quadro probatorio sufficiente a escludere la responsabilità della banca trattaria.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si fondi su circostanze già ritenute non decisive dal giudice di merito, quando non incidano in modo specifico sulla ratio decidendi relativa alla responsabilità della banca.
- È infondato il motivo che contesti la prosecuzione del giudizio o la condanna nei confronti di più soggetti quando la partecipazione di uno di essi al processo derivi da domanda di manleva e la soccombenza renda inevitabile la condanna verso entrambi.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato previsto dalla disciplina processuale tributaria applicabile al processo civile.
- La diligenza professionale richiesta al banchiere trattario nello scrutinio dell'identità del prenditore non è astratta, ma va apprezzata in concreto in relazione al percorso del titolo e alla regolarità della girata per l'incasso.
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